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Scuola e Stigma |
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Sui
concetti di identità, stigma ed
handicap ho già scritto su Criminologia.it. Vorrei adesso scrivere qualcosa
sulla figura dell'insegnante di sostegno, in rapporto allo stigma e
handicap. Di solito nelle società prima arriva la cultura o la politica e
poi arriva la legge, il diritto. Riguardo l'insegnante di sostegno, invece,
prima è arrivata la legge, ma manca il dopo, ossia la cultura per tradurla
in civiltà ed integrazione. Questa norma afferma un principio di civiltà: l’insegnante di sostegno (se specializzato) è tenuto ad intervenire in tutti i momenti progettuali, attuativi e valutativi dell’attività scolastica della classe e verso tutti gli studenti e non solo verso il singolo alunno portatore d’handicap. Da ciò segue, che non è un insegnante di “recupero” né il professore del singolo alunno portatore d’handicap e, ovviamente, ancor meno, il badante. Inoltre, la ”legge quadro” n° 104/1992, art. 3 (integrazione scolastica), comma 5, dispone che “nella scuola secondaria sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera c., realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato”. A tale scopo, in collaborazione con l’insegnante curriculare, quello di sostegno potrà svolgere lezioni a tutta la classe, per favorire la conoscenza della tematica dell’handicap nei suoi risvolti interpersonali, sociali ed antropologici culturali nonché rapportare la diagnosi funzionale in didattica e metodologia educativa, scolastica e di sostegno; così come il professore curriculare potrà svolgere lezioni mirate al singolo alunno portatore d’handicap, per favorire sia l’integrazione scolastica e sia il suo recupero nel rendimento. A riguardo, difatti, s’evidenzia che il decreto Ministeriale n° 226 del 27 giugno 1995, all’art. 3, prevede che l’azione di integrazione scolastica è compito dell’intero sistema scolastico; pertanto, i lavori da svolgere in presenza di alunni con handicap sono di competenza di tutti gli operatori scolastici e non solo dell’insegnante di sostegno (come spesso accade), ciò non per una questione di mera opportunità ma perché previsto dalla normativa vigente. Sulla base di quanto suddetto si comprende che non si può prescindere da una proficua collaborazione tra insegnanti curriculari e insegnante di sostegno, al fine di un’integrazione scolastica garantita a tutti, senza distinzione di sorta, come contempla la nostra Costituzione: "La scuola è aperta a tutti. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi...".
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© Criminologia.it - Pubblicato in rete il 25/1/2006 h: 9,00 - |
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