Manuale di Metodologia Peritale, di Saverio Fortunato

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI L'AQUILA

Corso di Laurea in Scienze dell'Investigazione
Presentazione del libro di testo:
"MANUALE DI METODOLOGIA PERITALE"
di Saverio Fortunato
(specialista in Criminologia clinica, autore)
con i coautori:
Jacqueline Monica Magi
(Sostituto Procuratore Repubblica presso Tribunale di Pistoia)
Cesare Marziali
(Giudice del Tribunale di Ancona)


Note dell'autore *

Questo libro nasce dallo sviluppo della tesi di specializzazione in Criminologia clinica, da me discussa, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Modena, sul tema: "Scienze dello spirito e scienze criminali, per una critica epistemologica alla perizia neuropsichiatrica forense, in tema di sospetto nell'abuso all'infanzia, come tentativo di ricondurla a dei criteri di scientificità con ragionamento d'indagine a base logica"; relatore prof. Ivan Galliani, Ordinario di Neurologia e Psichiatria forense.

Questo lavoro di studio e di ricerca è anche frutto di esperienze
professionali  maturate nel campo peritale dove, purtroppo, la realtà che s'incontra nei tribunali, spesso, è "Terra di Nessuno"[1].

Nel campo clinico si tende a confondere la diagnosi con la perizia, nel campo tecnico si riesce a dire ai magistrati tutto e il contrario di tutto e, talvolta, persino con la stessa relazione, sostituendovi la sola copertina. Mi è capitato, infatti, come consulente del giudice, di ritrovarmi davanti la stessa relazione, utilizzata una volta per affermare un risultato di vero e un'altra di falso, ora a nome di un consulente ora di un altro. E' anche capitato, che qualche CTP (che difendeva una banca)  mi offrisse delle scritture comparative come autografe, pur non essendo tali, in modo che io, comparando il falso con il falso, giungessi inevitabilmente ad un risultato di vero.

Offrire ai periti e consulenti una metodologia della ricerca, non significa pensare di avere periti sapientissimi, ma periti consapevoli della lezione socratica di "sapere di non sapere", giacché è questo l'atteggiamento del vero ricercatore scientifico. La lezione (kantiana?) che secondo l’autore forse si può trarre da questo libro, è una filosofia del sapere, dove la funzione di chi studia un problema, oppure osserva un fenomeno, per individuare una soluzione da offrire al Giudice, è un'attività che ha origine e scopo ultimo del domandare, offrendo non certezze, ma l'allontanamento, il più possibile, dall'errore.

Il Collegio dei periti, di cui sono vicepresidente da alcuni anni, ha attivato un Corso di studio sulla Metodologia peritale, dove, insieme a tale disciplina, da me insegnata, c'è anche lo studio del diritto, insegnato da vari magistrati, che s'alternano.

Spicca tra questi, per acume e professionalità, il Sostituto Procuratore della Repubblica Jacqueline Monica Magi, che, in questo manuale, onora l'autore e l'editore di un suo contributo originale.

La Magi riesce a suggerire al consulente tecnico delle modalità operative che lo aiutano sia nel campo peritale sia in quello investigativo.
Ella, con il dono dell'analisi e della competenza, percorre il confine sottile tra l'attività peritale e quella investigativa senza che si riveli mai un lavoro dannoso. In altre parole, ella non invita il consulente del P.M. ad agire da sceriffo, ma da ricercatore scientifico, che usa l'ingegno, lo studio e la sua autorità per suggerire al P.M. quelle finalità che, solo la competenza specialistica o tecnica, può meglio individuare e solo la competenza, l'autorità del magistrato può qualificare ed accrescere.

La Magi scrive le sue pagine con grande umiltà intellettuale. Aiuta, sorregge, incoraggia il consulente tecnico ad essere un uomo o una donna di studio e di ricerca. Diffida da quel professionista che sotto la spinta del "Dio denaro" oscilla come un pendolo, accettando incarichi un po' di qua, lavorando con i giudici,  e un po' di là, lavorando con i privati. Certo, mette in guardia sul fatto che lavorare solo per il P.M. significa guadagnare meno di quanto si possa fare con i privati. Ma, ella sollecita il consulente, che opera come il ricercatore scientifico, a scoprire la differenza e, in questo, lo spirito del suo intervento ci rimanda, secondo me, all’ontologia di Parmenide, in quanto lavorare per il P.M. non è una questione legata all'apparire, al  non-essere, ma all'essere. Il primo requisito della conoscenza razionale pura, che Magi, come Parmenide, c'insegna, è che essa non deve contraddirsi.

In termini magiani, allora diremo, che il consulente scientifico perché si possa dire che è, occorre escludere che contemporaneamente non-è, giacché l'essere è e non può non-essere, allora, oscillare come il pendolo è una contraddizione.

Un altro contributo lodevole proviene da Cesare Marziali, giudice presso il Tribunale di Ancona[2], il quale, con certosina analisi, scompone e ricompone tutte quelle contraddizioni giurisprudenziali e dottrinali, che ruotano attorno alla perizia sulla capacità d'intendere e volere, dove i periti si trovano a dire al giudice tutto e il contrario di tutto. Marziali, nella sua analisi da me interamente condivisa, fa un passo avanti affermando che è un errore metodologico affidare la perizia sulla capacità d'intendere e volere allo psicologo anziché allo psichiatra, ma anche il criminologo clinico, ritengo, può rendersi molto utile e necessario.

A Marziali non piace il giurista che usa lo pseudonozionismo imbottito di cultura umanistica, il quale poi pretende di dire che cosa è patologia e cosa non lo è. Egli critica quell'assomigliare pietoso al giudice medioevale, che deve decidere se mandare al rogo o meno la strega, e dicendo di salvarla dice che non pratica la magia nera, ma, al più, quella bianca.

Marziali scrive pagine di filosofia civile, esponendo un pensiero che s'inserisce tra etica e società, favorendo la cultura al nozionismo, la scienza allo scientismo, ma senza perdere mai di vista l'uomo. Le sue pagine c'inciviliscono con una teoria e critica a fondamento epistemologico, che pone l’uomo al centro del diritto, invitando la società ad imparare a saper distinguere, in modo non contraddittorio, quel confine sottile tra patologia e normalità.

Meritano particolare nota di ringraziamento anche i contributi di Francesco Donato, che ci mette in guardia sulle tecniche del sopralluogo giudiziario, da dove possono avere origine errori investigativi e peritali, che poi possono trasformarsi in errori o inganni giudiziari; di Francesco Giacca e Francesco Andreassi Marinelli, i quali, nel rispettivo campo d'azione, sociologico e medico, ci aiutano a comprendere aspetti tecnici e clinici sulla metodologia peritale.

Giuseppe Guida fa una riflessione critica, filosofica, interrogandoci ed interrogandosi sulla a-scientificità del diritto e sullo statuto epistemologico della psichiatria. Da filosofo Guida ci conduce lungo le vie del "perché", ossia nella ricerca paziente e disincantata dello scienziato, che esprime la tendenza a voler sapere come sono le cose tra essere ed apparire. Guida ci rimanda all'etimologia delle parole per poter dare un "senso al senso". La parola Verità in greco, è a-lètheia, cioè il non-nascondimento, la rivelazione di ciò che è nascosto. Guida, in un capitolo, scava dentro il concetto di norma giuridica, in un altro, in quello di follia, ed in entrambi si pone il dilemma del rapporto che intercorre tra il soggetto che interpreta (oppure osserva un fenomeno) e l'oggetto interpretato (descrivendo se stesso mentre osserva il fenomeno). Egli ne viene fuori con dubbi e Lumi che sono propri del saper filosofare attorno ad un problema, arricchendo quest’opera.

Un doppio ringraziamento, da parte mia, va a Francesco Sidoti per avermi onorato come prefatore di quest'opera, di cui ha ben descritto sia i limiti che i pregi e per aver deciso l'adozione del testo nel Corso di Laurea in Scienze dell’Investigazione che presiede all'Università di L'Aquila.

Un ringraziamento va al Collegio Periti: nella persona del presidente Vanni Vinicio Dogi, per l'adozione del testo nei Corsi peritali; e del consigliere e coordinatore dei Corsi, Alessandro Romiti, il quale, per primo ha frequentato il Corso di Metodologia peritale tenuto al Collegio, per poi riportare, da pioniere, i criteri della logica applicati alla ricerca nel settore peritale del Legno, in cui opera. Egli ha insistito molto affinché io pubblicassi questo libro, e di questo gliene sono infinitamente grato.

Quest'opera è alla sua prima edizione e sicuramente richiede di essere ampliata, approfondita e perfezionata, pertanto, da me sarà apprezzato ogni suggerimento che mi verrà offerto in tal senso.

* Saverio Fortunato

E-mail: direttore@criminologia.it

 
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1] Al novizio del monastero Zen, cui il monaco aveva affidato l'incarico di ritirarsi sopra un monte a riflettere su come far entrare un sasso in una bottiglia senza romperla, quando allo scadere di due anni fece ritorno dal monte, dichiarando di averci tanto ma vanamente riflettuto e di non ritenere possibile alcuna soluzione, il monaco gli rispose: "Non ha importanza che sia possibile o impossibile. Importa che tu non te lo chieda (Suzuki, D. T. - La dottrina Zen del vuoto mentale, Ubaldini Editore, Roma, 1968).
(2] Il giudice Cesare Marziali del Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Fabriano, il 13 febbraio 2003, in ordine al procedimento penale n. 30181/02 R.G. mod. 16, 1774/96-2 RGNR , relativo all’imputato X, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85-88-89-90 c.p., in quanto presuppongono una nozione di infermità, nella specie psichica, superata dalle nuove acquisizioni della scienza ed in quanto tale, non utilizzabile in alcun modo, e pertanto contrastanti con il criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Cost. nonché in quanto, utilizzando una nozione di infermità come sopra descritta, precludono al giudice il potere-dovere della motivazione dei suoi provvedimenti giurisdizionali, poiché l’iter logico di tale argomentazione sarebbe irrimediabilmente inficiato dalla incongruità della nozione di infermità comunemente utilizzata, per questi motivi, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 85-88-89-90 c.p. , per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., ha sospeso il procedimento ed ordinato l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale (così,  G.U., serie speciale, n. 28 del 16.07.2003)

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