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Il processo ha riguardato l’uso fatto da una psichiatra di Montecatini Terme, Donatella Marazziti, della scuola pisana del dott. Cassano, di farmaci sperimentali, cioè non ancora autorizzati in Italia, su una ragazza minorenne al fine di curarle l’obesità, in assenza del consenso informato dei genitori. Era il 1999, il farmaco, il topomax, era in fase di sperimentazione negli USA per la cura dell’epilessia. Il dimagrimento era un effetto collaterale eventuale, quello che la dott.ssa Marazziti avrebbe voluto ottenere. La bambina, dopo l’assunzione del farmaco alle dosi indicate (400mg a dose contro un massimo previsto di 25 mg a dose), iniziò invece a presentare effetti collaterali non voluti fra i quali allucinazioni, dolori di vario genere, difficoltà a parlare, sonnolenza. Un neuropsichiatra appositamente interpellato bloccò immediatamente la cura. Dalla denuncia della madre di Veronica è nata un’indagine, condotta dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Pistoia dott.ssa Ornella Galeotti, che ha portato ad un lungo processo, un anno e mezzo di udienze, e alla prima condanna in Italia per uso di farmaci sperimentali su paziente in assenza di consenso. Il reato ipotizzato dalla dott.ssa Galeotti è stato quello di lesioni volontarie in quanto la psichiatra non ha provocato i fatti con mancanza di volontà, cioè con un atteggiamento psicologico riconducibile alla colpa, ma ha voluto gli effetti collaterali, li ha cercati, perché uno di essi, il dimagrimento, era il suo obiettivo. Quindi aveva coscienza e volontà di quanto stava facendo accettando il rischio di provocare alla bambina anche altri effetti collaterali. Proprio come è avvenuto: Veronica non è dimagrita ma ha iniziato a stare male, ad avere gravi allucinazioni. Il processo si è concluso il 24 novembre 2005 con la condanna della psichiatra a sei mesi di reclusione per lesioni volontarie e la partecipazione dei comitati di antipsichiatria pisani, sempre presenti udienza dopo udienza. Il deposito della sentenza è di questi giorni (gennaio 2006) contro la quale hanno annunciato ricorso in appello sia la condannata che la parte civile, quest’ultima perché vuole che sia riconosciuto il nesso causale fra il comportamento della psichiatra e tutti i malesseri accusati dalla minore, mentre la sentenza riconosce la responsabilità della psichiatra solo per alcuni degli effetti accusati dalla paziente. A livello giuridico questo però non cambia il valore della sentenza che afferma il principio della colpa medica anche per la somministrazione di farmaci, costituendo il primo caso in Italia. La sentenza appare chiarissima sia nello stile che nella costruzione del ragionamento che si sviluppa per passi logici, affrontando i temi uno per uno nella loro progressione logica, confrontando su ognuno le diverse posizioni dell’accusa e della difesa e dando poi conto della posizione riconosciuta valida dal decidente. Lo stesso decidente mette l’accento sul fatto che il campo medico è tipicamente il campo della responsabilità colposa e la contestazione del reato in forma dolosa è cosa assai rara ma non “inaudita d inaudibile” come ha affermato la difesa. Da qui la disamina delle prove, dando per pacifici alcuni elementi riconosciuti tali sia dall’accusa che dalla difesa. Affermati alcuni fatti il decidente affronta il problema se le condizioni di Veronica all’atto dell’assunzione del Topomax, lo stato di sonnolenza e quanto accaduto a Veronica possa essere considerato malattia in senso tecnico ai sensi dell’art.582 cp. La conclusione sul punto è che, in base alle prove raccolte, vengono considerati malattia la sonnolenza e gli effetti che Veronica accusava. Accertata dunque la condotta (incontestata peraltro) e l’evento non resta al giudice che affrontare il nesso di causalità che stavolta vede lo stesso impegnato nel giudicare un nesso di causalità attiva anziché, come di solito nel campo della colpa medica, una causalità omissiva. Il giudicante affronta così il tema della causalità attiva alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione per la causalità omissiva, in particolare dalla sentenza Cassazione Sezioni Unite 11 luglio 2002 “Franzese”. Questa chiede che il rapporto di causalità fra condotta e evento sia provato “oltre ogni ragionevole dubbio”, e il decidente la applica alla causalità attiva. Il giudice applicando i principi di diritto espressi dalla Cassazione in base alla “evidenza disponibile” nel processo giudica esistente il nesso di causalità fra la condotta della psichiatra imputata e i malesseri accusati da Veronica e dalla di lei madre denunciata. Il giudicante affronta infine il problema dell’elemento soggettivo del reato, ponendosi il problema se vada qualificato quale colpa cosciente o quale dolo, come ipotizzato dalla dott.ssa Galeotti, Pubblico Ministero. Analizzando il comportamento complessivo dell’imputata nei confronti della prescrizione del farmaco, somministrato in particolare in assenza di controlli continui e attenti sulla paziente, per la quale anzi si è verificato omesso controllo, il giudice non può che concludere per l’esistenza di una condotta voluta e quindi dolosa. Da qui la condanna a sei mesi di reclusione convertiti in pena pecuniaria. |
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