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ALBO dei GRAFOLOGI?:
Non
esiste nessun albo giuridicamente riconosciuto dallo Stato
italiano per la categoria dei consulenti e dei periti grafologi.
Quelli fasulli più diffusi sono denominati: Albo dei Periti
Grafologi Professionisti; Albo dei Periti Grafici a base
psicologica e... chi più ne ha più ne metta.
ALBO O RUOLO?:
L'iscrizione
al ruolo (non albo!) presso la Camera di Commercio Ruolo Periti
Esperti Consulenti non è obbligatoria e ha il solo fine di
"pubblicizzare, rendere noto" chi già esercita l'attività.
L'albo (non ruolo) è di natura giuridica ed abilita
all'esercizio di un'attività.
Si veda il Nuovissimo Vocabolario Illustrato della Lingua
Italiana, di G.Devoti-GG. Oli, voci pg. 76 (albo) e 2704 (ruolo).
L'iscrizione al ruolo della CCIAA come pure l'iscrizione
all'albo dei CTU del tribunale non equivale ad un'iscrizione ad
albo, giacché l'albo è abilitante e questi elenchi non lo sono.
Il fatto di essere iscritti o meno non dà alcuna rappresentanza
giuridica o titolo onorifico o altro, è come essere iscritti
sulle pagine gialle, in parole povere, si rende noto che si
svolge un'attività, come "pubblicità conoscitiva". L'iscrizione
all'albo dei CTU, quindi, non costituisce curriculum; caso mai,
occorrerebbe avere un certo tipo di curriculum per essere
iscritti, non viceversa.
UNIVERSITA' O
COSA?:
Rolando
Marchesan
e la cosiddetta "LIBERA
POST-UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELLA NUOVA MEDICINA" (UIM) di Milano, è
stato sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato:
«Ingannevole
usare titoli
'rettore', 'università'».
La Libera post-Università ecc., ecc.,
«non è
università né statale né riconosciuta dallo Stato».
«Ingannevole
il "fantomatico" 'albo dei periti grafologi' ...»
Applicata una
«Sanzione di 6 mila euro
per gravità e durata della
violazione»
Puoi leggere la disposizione del Garante e anche il commento,
sul sito www.grafologiaforense.it
AVVOCATI E GRAFOLOGI:
Il
perito scientifico non può agire in perizia seguendo le
logiche e le tattiche avvocatesche. I due campi forensi sono
affini ma diversi. Secondo Luigi Lombardi Vallauri (docente di
Filosofia del diritto Università Firenze) l'avvocato può essere
definito un "giurista a metà" perché a lui non interessa
affermare la verità oggettiva, ma solo quella che gli fa vincere
la causa. Per l'avvocato il cliente ha sempre ragione e
l'avversario ha sempre torto, altrimenti perde la causa. Se il
perito scientifico seguisse queste logiche finirebbe col difendere
anche l'indifendibile, ossia il colpevole (che invece merita la
sacrosanta difesa dell'avvocato). Il perito deve agire da
studioso, animato soltanto dalla scienza e dalla propria
coscienza, non altro. E ciò vale sia se è di parte (CTP) sia se
è d'ufficio (CTU/PTU).
COLLEGIO dei PERITI GRAFOLOGI?:
In
Italia non esiste nessun Collegio (né a Torino né altrove),
riconosciuto giuridicamente dallo Stato, che ha la
rappresentanza giuridica per la categoria dei periti grafologi o
calligrafi o dir si voglia. Diffidare, quindi, dalle
denominazioni altisonanti che omettono di dire esplicitamente
che si tratta di un'associazione privata. Esiste il
Collegio Lombardo e quello Toscano per le categorie non protette
giuridicamente, che sono collegi riconosciuti dal Ministero
Grazia e Giustizia, tuttavia l'iscrizione non è abilitante ai
fini dello svolgimento dell'attività né obbligatoria.
ASSOCIAZIONE CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI
La Regione Toscana
ha riconosciuto giuridicamente l'Associazione CSI_Periti e
Consulenti Forensi, che ha sede a Firenze in Via Lunga 76, il
cui sito ufficiale è
www.scenadelcrimine.it dove è reperibile il decreto di
riconoscimento giuridico, ecc. L'Associazione raggruppa i periti
e consulenti forensi, quindi, anche i grafologi.
ASSOCIAZIONI
GRAFOLOGI E CNEL
Ci sono delle associazioni che vantando l'inserimento nella
banca dati del CNEL aleggiano l'equivoco che ciò costituisca una
sorta di "riconoscimento giuridico", sulla base del quale si
autocelebrano come concessionari si accreditamenti verso altre
associazioni, scuole o quant'altro pullula nella terra di
nessuno della grafologia. A scanso di equivoci, si riporta la
dichiarazione ufficiale del CNEL di Roma: «il CNEL dispone di
una Banca dati delle Associazioni di professionisti non
regolamentati al solo scopo di conoscere la realtà fattuale di
un fenomeno - quello delle professioni non regolamentate -
complesso e in continua trasformazione. La Banca dati, dunque,
non ha alcuna valenza giuridica, non potendo né essere
paragonabile ad un Albo, né ricomprendere Ordini o Collegi
professionali, né fornire una legittimazione rappresentativa
alle associazioni che ne fanno parte, stante l'assenza di una
normativa in tal senso».
CULTORE IN FISIOGNOMICA?:
Il titolo
di “cultore in fisiognomica”
è analogo a quello (fasullo) di “geometra dell’inconscio”
o di “dottore in alchimia” o di “paroliere e formichiere”;
infatti, “si gioca” sempre sul significato e significante
ambiguo dei termini, tra il serio e il faceto.
I Maghi ed i Fattucchieri sono dei veri maestri in questo.
“Alchimia” letteralmente, significa, “macchinazione, inganno,
falsificazione”; così il titolo “dottore in alchimia”, per chi
conosce il significato è nullo e genera una risata, per gli
ignari, invece, può suscitare interesse e generare qualche
inganno. Idem per la “scienza” della fisiognomica, che in
passato ha tratto in inganno medici, letterati e antropologi, ma
che oggi nessuno nel mondo scientifico è più
disposto a prendere sul serio (si veda, a riguardo, l’opera del
docente di filosofia, Ermanno Bencivenga, “I passi falsi della
scienza”, ed. Garzanti, £. 29.000, pgg. 179, aprile 2001)
COMPUTER GRAPHIC, ARTE DELL'INGANNO:
Se
noi oggi possiamo far nascere il mondo dell'esperienza non dalla
natura ma dall'algoritmo e dal video lucente del computer (col
supporto dello scanner e delle telecamere o macchine
fotografiche digitali), se possiamo produrre un mondo
d'esperienza che sia costruito secondo la regola generativa
della logica binaria, ecco che la matematica diviene non più
soltanto modello conoscitivo, ma fonte d'esperienza, realtà
condivisa nell'esperienza. Il perito scientifico allora deve
saper distinguere non più e tanto l'autenticità della scrittura
(condizione necessaria), ma distinguere il vero dal falso tra
realtà e contraddizione del reale (condizione necessaria e
sufficiente). LEGGI L'ARTICOLO SU: "LE FIRME VERE IN SENSO
GRAFOLOGICO, MA FALSE IN SENSO REALE",
clicca qui

EDITORI E LIBRI FANTASMA:
Su
internet si legge di pubblicazioni di libri e manuali a chiosa,
spesso però se si prova ad ordinarli per l'acquisto la risposta
è monotona: "Già finiti". In realtà, tutto lascia supporre, che
dietro quei titoli roboanti (manuale, trattato, vademecum
peritale, ecc.) c'è il nulla, ossia niente editore "di
professione editore" e niente libro, solo fumo e specchietto per
le allodole e in moltissimi casi sono libri fatti in casa, ossia
che l'autore si stampa da sé, ovvero con un editore che non
esercita alcuna attività editoriale.
FOTOCOPIA, ARTE DELL'INGANNO
Ciò
che sembra logico a volte diventa illogico. In perizia si può
asserire che una cosa è falsa rispetto un'altra di cui si ha la
certezza oggettiva che sia vera. La fotocopia, per sua implicita
natura e definizione, non è affatto oggettivamente vera, anzi!
Se io fotocopio l'originale da falsificare A, ottengo la prima
fotocopia B, se intervengo con il correttore (figuriamoci col
computer!) posso cancellare e manipolare la scrittura a
piacimento, poi faccio la fotocopia del testo così manipolato ed
ottengo la copia C. A questo punto, posso utilizzare C, che è un
falso "perfetto" dell'originale ed intraprendere una causa
civile, tranquillo che il perito grafologo non è detto che se ne
accorga ed il giudice non è detto che pretende il deposito
dell'originale A.
GIUDICE, LIBERO CONVINCIMENTO E RELAZIONE CTU
Si
può contestare una perizia d'ufficio a prescindere dal suo
risultato? Oppure, senza entrare nel merito? Si può ritenere il
giudice privo di probità intellettuale? E' evidente che no.
Il giudice è "il perito dei periti" e, per mestiere (se non pure
per indole culturale) è perfettamente in grado di valutare
la sussistenza o meno sia di
vitiantur et vitiant sia di vitiantur sed
non vitiant in qualunque atto e ragionamento. Egli decide in
base al suo libero convincimento, che in quanto "libero"
può liberamente prescindere anche dalla relazione
peritale d'ufficio. E' per questo che si nominato i CTP.
GRAFOLOGIA, SCIENZA O TEORIA?
In
senso epistemologico è da ritenersi una teoria e non una
scienza, in quanto tale utile alle scienze criminali. E' una
condizione necessaria per accertare l'autenticità o meno della
scrittura, ma insufficiente per offrire al giudice un giusto
responso. A riprova di ciò, è condizione necessaria e
sufficiente pensare al fatto, che oggi la cibernetica consente
di riprodurre, con sistema d'intelligenza artificiale, scritture
autentiche in senso grafologico, ma artificiali, vale a dire
false in senso reale.
GRAFOLOGO-IMPRENDITORE?
Se, abbiamo detto sopra, il perito non può seguire le logiche e
tattiche avvocatesche, a maggior ragione egli non può seguire le
logiche imprenditoriali. In quanto uomo o donna di scienza il
perito non è interessato al massimo profitto, alle logiche
concorrenziali, alle posizioni dominanti nel
mercato; in altre parole, a "sparare" sul perito anziché sulla
perizia.
GRAFOLOGI (CTU E CTP) COME CIP E CIOP ?
Il perito o consulente che agisce in perizia come il ricercatore
scientifico non dovrebbe essere iscritto a nessuna
associazione priva del riconoscimento giuridico dello Stato.
Altrimenti, si assiste al paradosso che due periti o consulenti, Cip e Ciop,
appartenenti allo stesso club associativo dal nome più roboante,
possono fare il gioco delle parti, all'insaputa sia del giudice
e sia del terzo CTP.
LAUREA IN PSICOLOGIA DELLA SCRITTURA?
In Italia, ad oggi, non esiste una laurea o titolo equipollente
riconosciuto dallo Stato in "psicologia della scrittura", ma
tutto al più in grafologia e non sempre è riconosciuta dallo
Stato.
PERITI E
TITOLO DI STUDIO (LEGALMENTE RICONOSCIUTO?)
In udienza sarebbe cosa buona e giusta chiedere al grafologo
quale scuola statale (o riconosciuta dallo Stato) ha frequentato
e che titolo di studio ha conseguito per divenire grafologo. Occhio alle scuole
nazionali, francesi, internazionali o interplanetarie di grafologia,
che non sono né statali né riconosciute dallo Stato. In Italia è
vietato vantare titoli accademici conseguiti all'estero se
non sono legalmente riconosciuti. (Si veda, sotto: "La
protezione legale dei titoli accademici").
PERIZIA OPERA PROTETTA DAI "DIRITTI D'AUTORE"?
La perizia giudiziaria è priva dei requisiti di originalità,
creatività e novità per essere protetta dalla legge
n° 633/1941 sui "diritti d'autore"; più correttamente è un atto
giudiziale di parere tecnico difensivo o d'ufficio. Il perito
nell'offrire una risposta al quesito applica un ragionamento
richiamandosi ad una o più discipline, ma nulla aggiunge alla
Tecnica che questa non sia in grado di per sé di conoscere. Se
il perito afferma che 3+2=5 il risultato "5" del ragionamento
matematico non ha nulla di creativo né di originale o di
novità; se poi si deve parlare d'invenzione, questa spetta a
Pitagora e non al perito. Spetterebbe, in altre parole, a chi ha
inventato la disciplina e non a chi l'applica.
PSICOLOGO O "PSICOLOGO DELLA SCRITTURA"?
Lo
psicologo è una figura professionale che ha
conseguito una laurea in psicologia (oppure in pedagogia, ecc.
se conseguita prima dell'anno 1990) presso l'università statale,
mentre lo "psicologo della scrittura" (se non è uno psicologo)
è un titolo inventato e nullo, come lo sarebbe il definirsi
"geometra dell'inconscio"!
PSICOLOGO O CRIMINOLOGO?
La criminologia clinica è una specializzazione triennale
post-lauream, che si consegue in poche università italiane,
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, accesso a numero
chiuso (10 candidati ammessi per anno accademico), comporta il
superamento di un concorso per esami e titoli (prova scritta ed
orale) e il conseguimento di 22 esami, oltre la tesi di
specialità. Alla specializzazione si accede con la laurea in
Filosofia, Lettere, Sociologia, Medicina, Giurisprudenza e
Psicologia. Spesso sui mass-media quando, purtroppo, c’è un
evento delittuoso o criminoso la parola passa allo psicologo (o
nella più felice ipotesi allo psichiatra), ma è un errore
grossolano, perché la laurea in psicologia è solo un presupposto
(condizione necessaria ma insufficiente) per accedere alla
conoscenza ed allo studio post-lauream triennale della
criminologia clinica (condizione necessaria e
sufficiente). Quindi, come per spiegare l'ingegneria la parola
spetta all'ingegnere (e non al geometra o all'architetto)
analogamente per spiegare il crimine la parola spetterebbe al
criminologo clinico. Le scuole di criminologia clinica presso le
facoltà di medicina, però, sono state chiuse dall'anno 2000
anziché moltiplicarle. Questo ha scatenato un parapiglia di
corsi e scuole che insegnano la criminologia all'acqua di rose,
senza passato né tradizione scientifica, come invece erano
caratterizzate le scuole di specialità. Leggi, a riguardo,
l'interpellanza parlamentare dell'On. Lucchesi, in sintonia con
criminologia.it,
clicca qui 
SCUOLE ALTISONANTI
In
Italia quasi tutte le scuole di grafologia dalle denominazioni
altisonanti, sono prive del riconoscimento giuridico dello
Stato, si tratta sempre d'iniziative a carattere privato.
Lo studente deve informarsi sul riconoscimento giuridico o meno
del diploma rilasciato.
In Italia tutti i titoli accademici sono
nulli se non si conseguono presso università statale o
riconosciuta dallo Stato. Sono vietati i titoli conseguiti
all'estero, ma non riconosciuti in Italia. E' vietato usare
denominazioni accademiche se non si è scuola o università
statale o legalmente riconosciuta. Ecco una panoramica
legislativa:
La protezione legale dei titoli
accademici
La
Legge 13 marzo 1958, n. 262 regola il «conferimento ed uso di
titoli accademici, professionali e simili».
L'articolo 1 recita: «Le qualifiche
accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le
qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero
docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei
casi indicati dalla legge».
L'articolo 2 recita: «È vietato il
conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da
parte di privati, enti ed istituti, comunque denominati, in
contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I
trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un
anno e con la multa da L. 150.000 a L. 300.000. Chiunque fa uso,
in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di
dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di
carattere professionale e della qualifica di libero docente,
ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è
punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 200.000, anche se le
predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in
vigore della presente legge. La condanna per i reati previsti
nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai
sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale».
Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n.
1592 - Testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, recita all'articolo 178: «La
qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio
professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano
conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito
dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori. Chi
contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente,
incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è
iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli
esercenti abusivi delle singole professioni. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai professori universitari di
ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che
sono oggetto delle singole specialità».
La legge 30 novembre
1973, n. 766 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580,
recente misure urgenti per l'Università), nel suo articolo 10,
prevede che «le denominazioni di università,
ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria,
possono essere usate soltanto dalle università statali e da
quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi
valore legale a norma delle disposizioni di legge».
Titolo di studio
straniero non riconosciuto
In Italia è vietato
utilizzare il titolo accademico e professionale conseguito
all'estero quando esso non sia riconosciuto o riconoscibile in
Italia.
In questo senso si esprime la Legge 5 febbraio 1992, n. 175
(Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione
dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), quando
all'articolo 1 afferma che «È vietato l'uso di titoli, compresi
quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non
riconosciuti dallo Stato».
Allo stesso modo si esprime la Legge 13 marzo 1958, n. 262, che
regola il «conferimento ed uso di titoli accademici,
professionali e simili». L'articolo 3 prevede infatti che siano
passibili di pena «i cittadini italiani che fanno uso di titoli
accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia».
DOTTORE
O DOCTOR?
Esistono depliant pubblicitari con tanto di istruzioni su come
acquistare il titolo (fasullo) di "doctor", in Svizzera o in
altri Paesi rivolti ad imprenditori e professionisti. La
pubblicità è "corretta" perché specifica (sia pure con caratteri
minuscoli) che tale titolo abbreviato in "Dr" o "Dr (Ch)"
(ossia, il suffisso Dr seguito con la sigla del Paese che lo
rilascia) in Italia sono privi di validità
giuridica, tuttavia sono venduti lo stesso e allora i Tribunali
prima di iscrivere all'albo dei CTU i "Dr" o "Doctor" farebbero
bene a chiedere (o procurarsi) il certificato di laurea in
originale.
PSICOLOGO Ed ALBO
L'albo
degli Psicologi è stato istituito con legge n° 56/1989,
che negli artt. 32, 33, 34 e 35
(Testo vigente aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137) ha
generosamente disposto:
Riportiamo l'art. 32. lettera
c) vengono inclusi nell'albo i laureati in discipline diverse
dalla psicologia, che abbiano svolto
dopo la
laurea almeno due anni d’attività che forma oggetto della
professione di
psicologo
contrattualmente riconosciuta dall'università,
nonché
i
laureati che
documentino
di
avere esercitato
con
continuità tale attività,
presso enti
o istituti soggetti
a
controllo o vigilanza
da parte
della
pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;
d)
coloro che
siano stati
dichiarati,
a seguito di pubblico concorso,
idonei a
ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione
pubblica per
il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Art. 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un
corso di specializzazione. 1.
(...) sono ammessi
a
sostenere
l'esame
di Stato
(...) coloro
che,
al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
risultino iscritti
ad un corso di specializzazione almeno triennale in
psicologia o
in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere
svolto, per
almeno un anno, attività che forma oggetto della
professione di psicologo.
Art. 35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica:
1. In
deroga a
quanto
previsto
dall'articolo
3,
l'esercizio dell'attività
psicoterapeutica
è
consentito a coloro
i quali o
iscritti all'ordine
degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici
e degli
odontoiatri,
laureatisi entro l'ultima sessione di laurea,
ordinaria o
straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993,
dichiarino, sotto
la propria
responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione
professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum
formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della
durata,
nonché
il
curriculum
scientifico e
professionale, documentando
la
preminenza e la
continuità dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
2. é
compito
degli
Ordini
stabilire
la validità
di detta
certificazione.
PSICOANALISI
In
senso epistemologico è da ritenersi una teoria e non una scienza
(del resto S. Freud, in vita sua non ha mai curato nessuno) e
solo in quanto tale è utile alle scienze criminali, come lo sono
tante altre teorie.
PSICOGRAFOLOGI O GRAFOLOGI?
La grafologia (o psicologia della scrittura) è una condizione
necessaria ma insufficiente per offrire un giusto responso al
magistrato, poiché, con l'avvento delle tecnologie più
sofisticate è possibile falsificare la scrittura rendendola
"vera" in senso grafologico, ma falsa in senso reale. Il perito
grafologo (o come dir si voglia) dunque, deve stare a passo coi
tempi ed aggiornare il suo sapere seguendo l'evoluzione
della Tecnica dell'investigazione criminale e, possibilmente,
senza innamorarsi di questo o quell'autore.
Pubblicato in rete 12
settembre 2004;
aggiornato: il 18 aprile 2006; il 10.7.2006, il 3.7.2007
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