GLOSSARIO AD USO DEI GIUDICI SUI TERMINI INGANNEVOLI PERIZIA GRAFOLOGICA

Criminologia.it
Rivista internet di Teoria e Scienze Criminali

 

Marchesan e la cosiddetta "LIBERA POST-UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELLA NUOVA MEDICINA" (UIM) di Milano: «Ingannevole usare titoli 'rettore', 'università'».  La Libera post-Università ecc., ecc., «non è università né statale né riconosciuta dallo Stato». «Ingannevole il "fantomatico" 'albo dei periti grafologi' ...» Leggi la decisione del Garante sul sito grafologiaforense.it


Glossario ad uso dei giudici 
(e degli operatori del diritto) 
de
i termini ingannevoli (e non) 
in perizia grafologica


di
Prof. Saverio Fortunato
(Specialista in Criminologia Clinica, Docente al Corso di Laurea Scienze dell'Investigazione dell'Università di L'Aquila, Presidente CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI
-Riconoscimento giuridico del 24/05/2006 al n. 521 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, istituito ai sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n. 361-)


ALBO dei GRAFOLOGI?:
Non esiste nessun albo giuridicamente riconosciuto dallo Stato italiano per la categoria dei consulenti e dei periti grafologi. Quelli fasulli più diffusi sono denominati: Albo dei Periti Grafologi Professionisti; Albo dei Periti Grafici a base psicologica e...  chi più ne ha più ne metta. 

ALBO O RUOLO?: L'iscrizione al ruolo (non albo!) presso la Camera di Commercio Ruolo Periti Esperti Consulenti non è obbligatoria e ha il solo fine di "pubblicizzare, rendere noto" chi già esercita l'attività. L'albo (non ruolo) è di natura giuridica ed abilita all'esercizio di un'attività.
Si veda il Nuovissimo Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana, di G.Devoti-GG. Oli, voci pg. 76 (albo) e 2704 (ruolo). L'iscrizione al ruolo della CCIAA come pure l'iscrizione all'albo dei CTU del tribunale non equivale ad un'iscrizione ad albo, giacché l'albo è abilitante e questi elenchi non lo sono. Il fatto di essere iscritti o meno non dà alcuna rappresentanza giuridica o titolo onorifico o altro, è come essere iscritti sulle pagine gialle, in parole povere, si rende noto che si svolge un'attività, come "pubblicità conoscitiva". L'iscrizione all'albo dei CTU, quindi, non costituisce curriculum; caso mai, occorrerebbe avere un certo tipo di curriculum per essere iscritti, non viceversa.

UNIVERSITA' O COSA?:
Rolando Marchesan e la cosiddetta "LIBERA POST-UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELLA NUOVA MEDICINA" (UIM) di Milano, è stato sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: «Ingannevole usare titoli 'rettore', 'università'».  La Libera post-Università ecc., ecc., «non è università né statale né riconosciuta dallo Stato». «Ingannevole il "fantomatico" 'albo dei periti grafologi' ...» Applicata una «Sanzione di 6 mila euro per gravità e durata della violazione» Puoi leggere la disposizione del Garante e anche il commento,  sul sito www.grafologiaforense.it

AVVOCATI E GRAFOLOGI: Il perito scientifico  non può agire in perizia seguendo le logiche e le tattiche avvocatesche. I due campi forensi sono affini ma diversi. Secondo Luigi Lombardi Vallauri (docente di Filosofia del diritto Università Firenze) l'avvocato può essere definito un "giurista a metà" perché a lui  non interessa affermare la verità oggettiva, ma solo quella che gli fa vincere la causa. Per l'avvocato il cliente ha sempre ragione e l'avversario ha sempre torto, altrimenti perde la causa. Se il perito scientifico seguisse queste logiche finirebbe col difendere anche l'indifendibile, ossia il colpevole (che invece merita la sacrosanta difesa dell'avvocato). Il perito deve agire da studioso, animato soltanto dalla scienza e dalla propria coscienza, non altro. E ciò vale sia se è di parte (CTP) sia se è d'ufficio (CTU/PTU). 

COLLEGIO dei PERITI GRAFOLOGI?: In Italia non esiste nessun Collegio (né a Torino né altrove), riconosciuto giuridicamente dallo Stato, che ha la rappresentanza giuridica per la categoria dei periti grafologi o calligrafi o dir si voglia. Diffidare, quindi,  dalle denominazioni altisonanti che omettono di dire esplicitamente che si tratta di un'associazione privata. Esiste il Collegio Lombardo e quello Toscano per le categorie non protette giuridicamente, che sono collegi riconosciuti dal Ministero Grazia e Giustizia, tuttavia l'iscrizione non è abilitante ai fini dello svolgimento dell'attività né obbligatoria.
 

ASSOCIAZIONE CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI

La Regione Toscana ha riconosciuto giuridicamente l'Associazione CSI_Periti e Consulenti Forensi, che ha sede a Firenze in Via Lunga 76, il cui sito ufficiale è www.scenadelcrimine.it dove è reperibile il decreto di riconoscimento giuridico, ecc. L'Associazione raggruppa i periti e consulenti forensi, quindi, anche i grafologi.

ASSOCIAZIONI GRAFOLOGI E CNEL
Ci sono delle associazioni che vantando l'inserimento nella banca dati del CNEL aleggiano l'equivoco che ciò costituisca una sorta di "riconoscimento giuridico", sulla base del quale si autocelebrano come concessionari si accreditamenti verso altre associazioni, scuole o quant'altro pullula nella terra di nessuno della grafologia. A scanso di equivoci, si riporta la dichiarazione ufficiale del CNEL di Roma: «il CNEL dispone di  una Banca dati delle Associazioni di professionisti non regolamentati al solo scopo di conoscere la realtà fattuale di un fenomeno - quello delle professioni non regolamentate - complesso e in continua trasformazione. La Banca dati, dunque, non ha alcuna valenza giuridica, non potendo né essere paragonabile ad un Albo, né ricomprendere Ordini o Collegi professionali, né fornire una legittimazione rappresentativa alle associazioni che ne fanno parte, stante l'assenza di una normativa in tal senso».


CULTORE IN FISIOGNOMICA?: 
Il titolo  di “cultore in fisiognomica”  è analogo a quello (fasullo) di “geometra dell’inconscio” o di “dottore in alchimia” o di “paroliere e formichiere”; infatti, “si gioca” sempre sul significato e significante ambiguo dei termini, tra il serio e il faceto.  I Maghi ed i Fattucchieri sono dei veri maestri in questo. “Alchimia” letteralmente, significa, “macchinazione, inganno, falsificazione”; così il titolo “dottore in alchimia”, per chi conosce il significato è nullo e genera una risata, per gli ignari, invece, può suscitare interesse e generare qualche inganno. Idem per la “scienza” della fisiognomica, che in passato ha tratto in inganno medici, letterati e antropologi, ma che oggi nessuno nel mondo scientifico è più  disposto a prendere sul serio (si veda, a riguardo, l’opera del docente di filosofia, Ermanno Bencivenga, “I passi falsi della scienza”, ed. Garzanti, £. 29.000, pgg. 179, aprile 2001)  

COMPUTER GRAPHIC, ARTE DELL'INGANNO: Se noi oggi possiamo far nascere il mondo dell'esperienza non dalla natura ma dall'algoritmo e dal video lucente del computer (col supporto dello scanner e delle telecamere o macchine fotografiche digitali), se possiamo produrre un mondo d'esperienza che sia costruito secondo la regola generativa della logica binaria, ecco che la matematica diviene non più soltanto modello conoscitivo, ma fonte d'esperienza, realtà condivisa nell'esperienza. Il perito scientifico allora deve saper distinguere non più e tanto l'autenticità della scrittura (condizione necessaria), ma distinguere il vero dal falso tra realtà e contraddizione del reale (condizione necessaria e sufficiente). LEGGI L'ARTICOLO SU: "LE FIRME VERE IN SENSO GRAFOLOGICO, MA FALSE IN SENSO REALE", clicca qui

EDITORI E LIBRI FANTASMA: Su internet si legge di pubblicazioni di libri e manuali a chiosa, spesso però se si prova ad ordinarli per l'acquisto la risposta è monotona: "Già finiti". In realtà, tutto lascia supporre, che dietro quei titoli roboanti (manuale, trattato, vademecum peritale, ecc.) c'è il nulla, ossia niente editore "di professione editore" e niente libro, solo fumo e specchietto per le allodole e in moltissimi casi sono libri fatti in casa, ossia che l'autore si stampa da sé, ovvero con un editore che non esercita alcuna attività editoriale.

FOTOCOPIA, ARTE DELL'INGANNO Ciò che sembra logico a volte diventa illogico. In perizia si può asserire che una cosa è falsa rispetto un'altra di cui si ha la certezza oggettiva che sia vera. La fotocopia, per sua implicita natura e definizione, non è affatto oggettivamente vera, anzi! Se io fotocopio l'originale da falsificare A, ottengo la prima fotocopia B, se intervengo con il correttore (figuriamoci col computer!) posso cancellare e manipolare la scrittura a piacimento, poi faccio la fotocopia del testo così manipolato ed ottengo la copia C. A questo punto, posso utilizzare C, che è un falso "perfetto" dell'originale ed intraprendere una causa civile, tranquillo che il perito grafologo non è detto che se ne accorga ed il giudice non è detto che pretende il deposito dell'originale A.

 

GIUDICE, LIBERO CONVINCIMENTO E RELAZIONE CTU Si può contestare una perizia d'ufficio a prescindere dal suo risultato? Oppure, senza entrare nel merito? Si può ritenere il giudice privo di probità intellettuale?  E' evidente che no. Il giudice è "il perito dei periti" e, per mestiere (se non pure  per indole culturale)  è perfettamente in grado di valutare la sussistenza o meno sia di  vitiantur et vitiant sia di  vitiantur sed non vitiant in qualunque atto e ragionamento. Egli decide in base al suo libero convincimento, che in quanto "libero" può liberamente prescindere anche dalla relazione peritale d'ufficio. E' per questo che si nominato i CTP.

GRAFOLOGIA, SCIENZA O TEORIA? In senso epistemologico è da ritenersi una teoria e non una scienza, in quanto tale utile alle scienze criminali. E' una condizione necessaria per accertare l'autenticità o meno della scrittura, ma insufficiente per offrire al giudice un giusto responso. A riprova di ciò, è condizione necessaria e sufficiente pensare al fatto, che oggi la cibernetica consente di riprodurre, con sistema d'intelligenza artificiale, scritture autentiche in senso grafologico, ma artificiali, vale a dire  false in senso reale.

GRAFOLOGO-IMPRENDITORE? Se, abbiamo detto sopra, il perito non può seguire le logiche e tattiche avvocatesche, a maggior ragione egli non può seguire le logiche imprenditoriali. In quanto uomo o donna di scienza il perito non è interessato al massimo profitto, alle logiche concorrenziali, alle  posizioni  dominanti nel mercato; in altre parole, a "sparare" sul perito anziché sulla perizia.

GRAFOLOGI (CTU E CTP) COME CIP E CIOP ? Il perito o consulente che agisce in perizia come il ricercatore scientifico non dovrebbe  essere iscritto a nessuna associazione priva del riconoscimento giuridico dello Stato. Altrimenti, si assiste al paradosso che due periti o consulenti, Cip e Ciop, appartenenti allo stesso club associativo dal nome più roboante, possono fare il gioco delle parti, all'insaputa sia del giudice e sia del terzo CTP.

LAUREA IN PSICOLOGIA DELLA SCRITTURA?  In Italia, ad oggi, non esiste una laurea o titolo equipollente riconosciuto dallo Stato in "psicologia della scrittura", ma tutto al più in grafologia e non sempre è riconosciuta dallo Stato.

PERITI E TITOLO DI STUDIO (LEGALMENTE RICONOSCIUTO?)
In udienza sarebbe cosa buona e giusta chiedere al grafologo quale scuola statale (o riconosciuta dallo Stato) ha frequentato e che titolo di studio ha conseguito per divenire grafologo. Occhio alle scuole nazionali, francesi, internazionali o interplanetarie di grafologia, che non sono né statali né riconosciute dallo Stato. In Italia è vietato vantare titoli  accademici conseguiti all'estero se non sono legalmente riconosciuti. (Si veda, sotto: "La protezione legale dei titoli accademici").

 

PERIZIA OPERA PROTETTA DAI "DIRITTI D'AUTORE"? La perizia giudiziaria è priva dei requisiti di originalità, creatività e novità per essere protetta dalla legge n° 633/1941 sui "diritti d'autore"; più correttamente è un atto giudiziale di parere tecnico difensivo o d'ufficio. Il perito nell'offrire una risposta al quesito applica un ragionamento richiamandosi ad una o più discipline, ma nulla aggiunge alla Tecnica che questa non sia in grado di per sé di conoscere. Se il perito afferma che 3+2=5 il risultato "5" del ragionamento matematico non ha nulla di creativo né di originale o  di novità; se poi si deve parlare d'invenzione, questa spetta a Pitagora e non al perito. Spetterebbe, in altre parole, a chi ha inventato la disciplina e non a chi l'applica.

PSICOLOGO O "PSICOLOGO DELLA SCRITTURA"? Lo psicologo è una figura professionale  che ha  conseguito una laurea in psicologia (oppure in pedagogia, ecc. se conseguita prima dell'anno 1990) presso l'università statale, mentre lo "psicologo della scrittura" (se non è uno psicologo)  è un titolo inventato e nullo, come lo sarebbe il definirsi "geometra dell'inconscio"!

PSICOLOGO O CRIMINOLOGO? La criminologia clinica è una specializzazione triennale post-lauream, che si consegue in poche università italiane, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, accesso a numero chiuso (10 candidati ammessi per anno accademico), comporta il superamento di un concorso per esami e titoli (prova scritta ed orale) e il conseguimento di 22 esami, oltre la tesi di specialità. Alla specializzazione si accede con la laurea in Filosofia, Lettere, Sociologia, Medicina, Giurisprudenza e Psicologia. Spesso sui mass-media quando, purtroppo, c’è un evento delittuoso o criminoso la parola passa allo psicologo (o nella più felice ipotesi allo psichiatra), ma è un errore grossolano, perché la laurea in psicologia è solo un presupposto (condizione necessaria ma insufficiente) per accedere alla  conoscenza ed allo studio post-lauream triennale della criminologia clinica  (condizione necessaria e sufficiente). Quindi, come per spiegare l'ingegneria la parola spetta all'ingegnere (e non al geometra o all'architetto) analogamente per spiegare il crimine la parola spetterebbe al criminologo clinico. Le scuole di criminologia clinica presso le facoltà di medicina, però, sono state chiuse dall'anno 2000 anziché moltiplicarle. Questo ha scatenato un parapiglia di corsi e scuole che insegnano la criminologia all'acqua di rose, senza passato né tradizione scientifica, come invece erano caratterizzate le scuole di specialità. Leggi, a riguardo, l'interpellanza parlamentare dell'On. Lucchesi, in sintonia con criminologia.it,
clicca qui

SCUOLE ALTISONANTI In Italia quasi tutte le scuole di grafologia dalle denominazioni altisonanti, sono prive del riconoscimento giuridico dello Stato, si tratta sempre d'iniziative a carattere privato.  Lo studente deve informarsi sul riconoscimento giuridico o meno del diploma rilasciato.
In Italia tutti i titoli accademici sono nulli se non si conseguono presso università statale o riconosciuta dallo Stato. Sono vietati i titoli conseguiti all'estero, ma non riconosciuti in Italia. E' vietato usare denominazioni accademiche se non si è scuola o università statale o legalmente riconosciuta. Ecco una panoramica legislativa:

 

La protezione legale dei titoli accademici

 La Legge 13 marzo 1958, n. 262 regola il «conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili».

L'articolo 1 recita: «Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge».

L'articolo 2 recita: «È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti ed istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 150.000 a L. 300.000. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale».

Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, recita all'articolo 178: «La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori. Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialità».
La legge 30 novembre 1973, n. 766 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580, recente misure urgenti per l'Università), nel suo articolo 10, prevede che «le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge».
Titolo di studio straniero non riconosciuto
In Italia è vietato utilizzare il titolo accademico e professionale conseguito all'estero quando esso non sia riconosciuto o riconoscibile in Italia.
In questo senso si esprime la Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), quando all'articolo 1 afferma che «È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato».
Allo stesso modo si esprime la Legge 13 marzo 1958, n. 262, che regola il «conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili». L'articolo 3 prevede infatti che siano passibili di pena «i cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia».


 

DOTTORE O DOCTOR? Esistono depliant pubblicitari con tanto di istruzioni su come acquistare il titolo (fasullo) di "doctor", in Svizzera o in altri Paesi rivolti ad imprenditori e professionisti. La pubblicità è "corretta" perché specifica (sia pure con caratteri minuscoli) che tale titolo abbreviato in "Dr" o "Dr (Ch)" (ossia, il suffisso Dr seguito con la sigla del Paese che lo rilascia)  in Italia sono privi di  validità giuridica, tuttavia sono venduti lo stesso e allora i Tribunali prima di iscrivere all'albo dei CTU i "Dr" o "Doctor" farebbero bene a chiedere (o procurarsi) il certificato di laurea in originale.

PSICOLOGO Ed ALBO L'albo degli Psicologi è stato istituito con legge n° 56/1989, che negli artt. 32, 33, 34 e 35 (Testo vigente aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137) ha generosamente disposto: Riportiamo l'art. 32. lettera  c) vengono inclusi nell'albo i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto  dopo  la laurea almeno due anni d’attività che forma oggetto della   professione   di   psicologo  contrattualmente  riconosciuta dall'università,   nonché   i   laureati  che  documentino  di  avere esercitato  con  continuità  tale  attività,  presso  enti o istituti soggetti   a   controllo o vigilanza  da  parte  della  pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;  d)  coloro  che  siano  stati  dichiarati,  a seguito di pubblico concorso,  idonei  a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione  pubblica  per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Art. 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione. 1.
(...) sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  (...) coloro  che,  al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino  iscritti  ad un corso di specializzazione almeno triennale in  psicologia  o  in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere  svolto,  per  almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.
Art. 35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica: 1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  l'esercizio dell'attività  psicoterapeutica  è  consentito  a  coloro  i  quali o iscritti  all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici  e  degli  odontoiatri,  laureatisi entro l'ultima sessione di laurea,  ordinaria  o  straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino,  sotto  la  propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum  formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata,   nonché   il   curriculum   scientifico   e   professionale, documentando  la  preminenza  e  la  continuità  dell'esercizio della professione psicoterapeutica.  2.   é   compito  degli  Ordini  stabilire  la  validità  di  detta certificazione.


PSICOANALISI In senso epistemologico è da ritenersi una teoria e non una scienza (del resto S. Freud, in vita sua non ha mai curato nessuno) e solo in quanto tale è utile alle scienze criminali, come lo sono tante altre teorie.

PSICOGRAFOLOGI O GRAFOLOGI? La grafologia  (o psicologia della scrittura) è una condizione necessaria ma insufficiente per offrire un giusto responso al magistrato, poiché, con l'avvento delle tecnologie più sofisticate è possibile falsificare la scrittura rendendola "vera" in senso grafologico, ma falsa in senso reale. Il perito grafologo (o come dir si voglia) dunque, deve stare a passo coi tempi ed aggiornare il suo sapere seguendo l'evoluzione della Tecnica dell'investigazione criminale e, possibilmente, senza innamorarsi di questo o quell'autore.

 

Pubblicato in rete 12 settembre 2004;
aggiornato: il 18 aprile 2006; il 10.7.2006, il 3.7.2007

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