L'animazione forense, tra trucco, inganno e realtà virtuale o processuale

Criminologia.it

rivista internet di Teoria e Scienze Criminali

Intervento sulla riflessione scientifica iniziata dal Prof. Saverio Fortunato, sull'uso dell'animazione forense, tra trucco, inganno e realtà virtuale o processuale, di Saverio Fortunato

Riproduzione a cura della Forensic 3D per Criminologia.it: 1.piantina in scala della scena del crimine,
2. quattro ipotesi di trasporto del corpo della vittima fuori dalla scena del crimine

 

Intervento sul saggio del Prof. Saverio Fortunato
Sulla riflessione scientifica dell'uso dell'animazione forense
di Dott.
Antonio L’Abbate (Forensic3D, Mistretta) e
Dott. Marcello Carrozzino (PERCRO Università “S. Anna”, Pisa)

Egr. Prof. Fortunato,

a seguito della lettura del suo articolo, pubblicato nel sito Criminologia.it, “Una riflessione scientifica sull’uso dell’animazione forense, tra trucco, inganno e realtà virtuale o processuale”, ci permettiamo di fornire qualche spiegazione e chiarimento su alcuni aspetti che spesso danno luogo a dubbi riguardo l’impiego di tale tecnologia nel sistema giuridico.

In particolar modo vorremmo provare a dimostrare come le tecniche d'animazione forense non alterino affatto la formulazione della tesi da parte del consulente tecnico bensì, essendo uno strumento puramente rappresentativo, si limitano a migliorare la comprensione dei fatti al Giudice.

Nel suo articolo si legge: “…qual è il problema che un video di animazione forense genera di fronte una giuria? A mio parere si tratta di resistenze non solo psicologiche, […] ma anche culturali, giacché manca la riflessione scientifica sull’utilità o meno di questo strumento. Accade lo stesso anche a Scuola, dove molti colleghi temono che il supporto audiovisivo possa sostituire il metodo tradizionale della lezione frontale. A che serve l’insegnante di lingue se esistono le videocassette dei corsi di lingua?”

E anche

“La ricostruzione della scena del crimine in animazione forense allora ci riporta a questo dilemma: quanto c’è di vero e quanto di falso in ciò che si proietta come rappresentazione del reale?”.

Successivamente si legge:

“La distinzione è nel rapporto tra realtà virtuale e realtà reale….. In questo senso, allora, ove il giudice avesse una sua personale opinione (pregiudizio sociale o personale) sul fatto criminoso prima di vedere il filmato, il filmato stesso la consoliderebbe. Ma senza contribuire a formargliene una nuova.”

In realtà può valer la pena notare che, così come gli strumenti di cui si parla a proposito dell’insegnamento (videocassette, dvd, videoconferenze etc.) non sostituiscono né possono sostituire il docente, ma costituiscono solo un supporto didattico, spesso molto valido - uno strumento che il docente potrà usare con maggior o minore profitto, secondo la sua abilità - allo stesso modo la realtà virtuale non va vista come un’alternativa alla realtà fisica né si propone come rappresentazione della verità, ma deve essere considerata anch’essa un supporto tecnico al servizio di una tesi.

Fino ad oggi nella metodologia processuale si è utilizzato il rapporto tra “realtà verbale” o “scritta” “realtà reale”, ovvero si è cercato con l’attività peritale di rappresentare al Giudice in maniera scritta (o verbale) un’interpretazione più o meno obiettiva della realtà dei fatti.

Assodato, dunque, che in ogni caso non siamo in presenza della realtà vera e propria, la questione si sposta sulla metodologia rappresentativa dei fatti, e sul confronto tra la rappresentazione verbale e scritta (da sempre utilizzata) e quella visiva (utilizzata dall’animazione forense).

Nella fase processuale, l’attività di ricostruzione dei fatti viene affidata dal giudice al consulente tecnico che, basandosi sui dati raccolti dagli inquirenti sulla scena del crimine, sviluppa con strumenti scientifici una tesi che risulta poi essere lo strumento oggettivo utilizzato nel processo.

La fase successiva è quella in cui interviene la metodologia rappresentativa, in quanto il consulente deve riuscire a far comprendere, nella maniera più efficace possibile, in maniera univoca e senza alterazioni, la propria tesi sui fatti alla Corte, riuscendo eventualmente a smantellare gli eventuali pregiudizi presenti.

E’ evidente che il sistema verbale e scritto è sicuramente meno indicato a tale scopo rispetto a quello visivo che invece, per la sua immediatezza e, spesso, per la sua maggiore chiarezza, è in grado di rappresentare meglio le dinamiche dei fatti

La realtà virtuale, nel caso del mondo forense, è dunque semplicemente un mezzo per illustrare una teoria precedentemente sviluppata dal perito o per supportare le sue deduzioni che, in alcuni casi, possono essere anche più efficacemente ottenute grazie agli strumenti più idonei che la realtà virtuale mette a disposizione. Si pensi, infatti, alla difficoltà di effettuare misurazioni o rilievi su materiale fotografico: le stesse operazioni possono essere effettuate in realtà virtuale con un grado di accuratezza paragonabile a quello ottenibile nell’ambiente reale e, comunque, di gran lunga superiore a quello possibile su semplici immagini bidimensionali. La descrizione virtuale di un qualsiasi ambiente (nella fattispecie, ad esempio, la scena di un crimine) se realizzata a partire da misure precise e da altro materiale precedentemente validato (disegni, fotografie etc.) può costituire una descrizione dell’ambiente stesso attendibile e molto più flessibile di una qualsiasi descrizione fotografica. Laddove, infatti, la fotografia rappresenti uno dei tanti possibili punti di vista di un ambiente, la realtà virtuale consente di poter rappresentare la scena da tutti gli infiniti punti di vista e di poterne valutare, in tempo reale ed efficacemente, tutte le possibili rappresentazioni alternative.

La tesi visualizzata con le tecniche di animazione forense fornisce una versione dei fatti univoca in relazione alla tesi da cui è scaturita, e ciò permette di mitigare, o addirittura di sopprimere, false o errate interpretazioni ed eventuali pregiudizi. Questo risultato è molto più difficilmente raggiungibile con la metodologia verbale e scritta che stimola maggiormente la sfera dell’immaginazione.

Qualora sia dunque ben chiaro che la realtà virtuale costituisce uno strumento al servizio del perito, e non sostituisce dunque la perizia stessa, ma la corrobora e la rafforza (o, al contrario, può servire per confutarla), non appare pericoloso il suo utilizzo all’interno della disciplina forense, non più, quantomeno, di quanto possa esserlo l’uso di fotografie, di identikit o, in generale, di un qualsiasi mezzo di supporto che, di per sé, rappresenti un’interpretazione della realtà. E’ vero che l’impatto psicologico del mezzo virtuale può essere più significativo rispetto a quello di mezzi più comuni e rodati, ma non sembra dar luogo ad una situazione molto diversa rispetto a quella relativa alla differenza tra l’impatto psicologico ottenuto da un’arringa di un principe del foro rispetto a quello indotto da un’arringa di un avvocato alle prime armi: in entrambi i casi il risultato finale dipende (o può dipendere) da quanto sapientemente si usano i mezzi a disposizione.

L’animazione forense dà, quindi, una versione fedele dei fatti sviluppati dal consulente tecnico il quale, in fase di realizzazione dei video o della visualizzazione in tempo reale, ne conferma o ne corregge la corrispondenza alla propria tesi prima della visione in aula, garantendo la veridicità delle dinamiche esposte.

Un caso diverso è l’utilizzo della realtà virtuale come mezzo di simulazione: in questo caso si presuppone l’esistenza di un modello fisico/matematico che possa descrivere l’evoluzione del mondo virtuale secondo le stesse regole del mondo fisico. In questo caso si potrebbe essere tentati di accettare le soluzioni proposte dalla simulazione come prova attendibile di per sé. E’ evidente che l’attendibilità di queste soluzioni dipende essenzialmente dal grado di accuratezza con il quale si individuino/modellino le condizioni iniziali (la descrizione dell’ambiente e degli attori)  e si modelli l’evoluzione dello stato della simulazione (aderenza a parametri fisici etc.). Nondimeno anche in questo caso la realtà virtuale resta comunque un mezzo, stavolta non solo di rappresentazione ma anche di calcolo.

In conclusione, l’animazione forense ha tutti i presupposti per rappresentare una valida metodologia messa a disposizione del sistema giuridico destinata a portare notevoli risultati positivi negli anni futuri soprattutto in quei processi che necessitano di una maggiore chiarezza espositiva, come già avviene da tempo negli Stati Uniti e in Inghilterra dove si fa ormai regolarmente uso di questa tecnologia.


Pubblicato in rete il 21/3/2006 - h:18.20 -
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