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Per il diritto penale
moderno gli elementi insopprimibili sono tre: il fatto, la personalità e
le conseguenze penali. Senza il fatto o prescindendo da esso si ha il
diritto penale poliziesco, punitivo, liberticida: un diritto penale delle intenzioni,
fondato su semplici stati soggettivi o atteggiamenti personali sintomatici
del soggetto, perseguito per “per quel che è” e non per “quel che fa” (F.
Mantovani, 1984).
Con lo sviluppo delle scienze dello spirito prima e delle scienze criminali
dopo, si è appreso che sul piano
epistemologico e dell’ermeneutica non esistono fatti, ma
interpretazioni di
fatti. Il prof. Luigi Lombardi Vallauri c'insegna che anche
nella norma giuridica
i termini
"certezza" e
"vaghezza" sono arbitrari, giacché, il concetto di certezza è
incerto e il concetto di vaghezza è vago, insieme costituiscono un problema
gnoseologico. Non solo, Lombardi Vallauri ci insegna anche che
una norma giuridica
può essere interpretata in 144 modi diversi a causa della sua
indeterminatezza e lacunosità richiede al giurista l'applicazione del
diritto con la logica con l'uso di una scala di valori, che
non potendo essere di ordine logico-formale è di natura politica (intesa
come applicazione di una scala di valori in un contesto storico dato).
Nelle scienze criminali si è anche aggiunta una nuova branca criminologica: la
vittimologia, che studia l’incidenza della vittima, per ciò che essa è e
per ciò che essa fa, nella genesi e dinamica del delitto.
In un'indagine si può scegliere di optare: o per una “metodologia del risultato” o per
una “metodologia del metodo”. Nel primo caso, si assume come vera l’idea, a priori, che Tizio è colpevole/innocente
e poi si cerca una
strada per dimostrarlo; nell'altro caso, invece, si deve svolgere un’indagine secondo criteri di scientificità.
In altre parole: si parte da un problema (nel caso di Brescia, la scomparsa dei coniugi) e si cerca di
giungere ad una risposta che non sia certa e assoluta, ma che si allontani
il più possibile dall’errore. Il compito dell’investigatore scientifico,
infatti, non è quello di offrire al giudice risposte giuste (come avviene
nelle fiction televisive), ma di evitare quelle
sbagliate, giacché un errore investigativo si può trasformare
in un errore giudiziario e, dunque, in un ingiusto-processo.
Ora, va bene raccogliere "prove" su tutto, ma, come diceva kant,
per saper
ragionare sui perché occorre saper ridurre i vari saperi e le varie competenze ad
un sistema. Ora, oltre a Kant, credo che abbia ragione anche il giudice
Piero Tony, quando da Procuratore Generale, nel chiedere l'assoluzione di Pacciani, nel
processo d'appello a Firenze, affermò un principio basilare del diritto
penale umanitario e moderno: "Mezzo indizio + mezzo indizio fanno = zero
prove!".
E' evidente che il principio del giudice Tony trova
scarsa applicazione nelle fiction televisive (tipo RIS, CSI, ecc.), perché
l'interpretazione della scena del crimine forza la realtà per piegarla,
secondo il copione, alla scena del cinema. Ecco, allora, che una macchia di
sangue, una sgommata lasciata sull'asfalto, uno scontrino del supermercato o
il tempo che impiega un moscone per giungere sulla carne putrefatta di un
cadavere, ha un senso quasi realistico, quasi bionico, quasi scientifico.
Nella realtà no, perché se ci liberiamo della domanda kantiana, "che cosa
posso sapere?" e del principio del giudice Tony, suddetto, allora si dà
solo spazio, dannosamente, agli scenari di fantasia, sorretti da un bisogno
psicologico di coerenza.
Se come methódos e lógos dell'investigazione giudiziaria si accetta a
priori come vera l'equazione vittima-parente (ossia, se muore la mamma
s'arresta subito il figlio, se muore il figlio si arresta la madre, se muore
il fratello si piglia la sorella), allora catapultiamo
il diritto penale umanitario e moderno in quello che, come sopra, il prof.
Mantovani definisce "liberticida" e "poliziesco".
Invece, dobbiamo saper mettere in conto non solo che quanto s'afferma
in un'indagine può essere logicamente vero, ma anche logicamente falso; non solo la
colpevolezza, ma anche gli elementi d'innocenza, altrimenti si è solo
"programmati per l'accusa".
Il duplice omicidio di Brescia è sorto come scomparsa di due coniugi
anziani, quindi come fenomeno vittimologico. Dunque, era logico
indagare a fondo sui fattori vittimogeni (bio-fisiologici, psichici,
socio-ambientali) dei coniugi anziani, per giungere a posteriori all’individuazione del probabile autore del reato.
La criminologia clinica, in quanto
volta a comprendere il problema criminoso e non solo a contrastarlo, serve
esattamente a criticare ed a far comprendere questo.
Difatti, la criminologia clinica che guarda al diritto penale umanitario può offrire
alla politica criminale, all’investigazione giudiziaria, al diritto
penitenziario ed al
diritto penale stesso, contributi fondamentali per il rispetto dei principi
costituzionali, in rapporto alla prevenzione al crimine, alla rieducazione
del reo ed all’individuazione dell’autore di reato. |
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Se restiamo fermi all’evo moderno le forme più oppressive della
politica e del diritto criminale si ebbero, in passato, con l’Assolutismo
monarchico, dove gli strumenti criminalistici fungevano da strumenti di
strapotere del dispotismo regio che affidava agli strumenti penali e di
polizia la lotta contro la criminalità. Il diritto penale della personalità
era pressoché inesistente, il delinquente, considerato alla stregua di un
attentatore “malvagio” dei beni altrui e, come tale, gravato anche da un
giudizio di “colpa” di significato religioso, doveva pertanto essere punito
e, spesso, materialmente soppresso. In questa visione eticizzante del
delinquente era preclusa ogni apertura verso una valutazione criminologica
dei possibili condizionamenti bio-sociologici. Questo diritto penale
trovava, poi, la propria integrazione e completamento nel diritto di polizia
e nel diritto processuale penale. Fondato sulla negazione della dialettica
processuale e dei diritti dell’imputato, il processo penale, “inquisitorio”,
non era mezzo idoneo non solo a garantire la giustizia ma nemmeno
l’accertamento della verità.
Dopo il liberalismo penale, che ebbe negli Illuministi (Beccaria e
Romagnosi) i precursori e nella scuola classica (Carrara, Carmignani, Rossi)
la più matura espressione, per la prima volta s’affrontava il problema della
essenza e dei limiti, delle forme e dei mezzi di attuazione, del jus
puniendi, pervenendo a conquiste imprescindibili di una società civile
(F. Mantovani, 1984). |
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Ora,
tornando all’inchiesta di
Brescia, può darsi che
Gatti Guglielmo sia in realtà l’assassino, come sostiene l’accusa, ma per
sapere se ciò è vero o falso, si dovrà attendere un giusto-processo oppure
è condizione necessaria e sufficiente la
sola conferenza stampa della procura con la grancassa dei mass-media? Allora, come
possiamo storicizzare la metodologia investigativa fin qui seguita?
Vediamo tre soli fattori investigativi per come riportati dalla cronaca: 1) dopo soli 8 giorni dalla scomparsa dei coniugi è stato interrogato come
testimone un loro amico, Ferruccio Franceschini, il quale sul Corriere
della sera ha dichiarato: “Mi hanno chiesto tante cose su Aldo e Luisa, la loro vita, se
hanno nemici, se avevano delle paure
e in particolare i rapporti
con Guglielmo”. Lo stesso
giorno, però, anche Guglielmo, il nipote, è stato interrogato per ben 11 ore
(nonostante già fosse stato ascoltato più volte nei giorni precedenti); ma,
allora, ecco le prime domande che un diritto penale umanitario e moderno si
deve porre: se Guglielmo è stato ascoltato più volte come testimone perché
nello stesso tempo si ponevano domande di sospetto su di lui agli altri
testimoni?
2) Altro interrogativo. Su "La Nazione" del 19 agosto 2005 si legge: "Da
ieri sera il nipote dei due coniugi, portato al carcere di Canton Mombello,
è stato posto in isolamento e non ha potuto parlare con nessuno,
neanche con il suo legale, Luca Broli, con il quale i colloqui sono
stati inibiti dal procuratore per cinque giorni per ragioni di cautela". Beh, su questo,
cosa può dirci l'Ordine degli
avvocati, che nulla osserva? Ed i professori costituzionalisti e penalisti di questo paese, dove sono?
3) Terzo interrogativo: i Ris di Parma, un giorno si e un altro no, fanno un
sopralluogo ora in quel caseggiato ora in quell'altro. Così si apprende a
singhiozzi il ritrovamento ora di questo elemento ora di quell'altro. La
domanda è: ma non sarebbe semplice con il primo sopralluogo fotografare e
filmare tutto e quindi raccogliere subito ogni elemento (al primo o al
secondo sopralluogo)? Perché si fanno questi ripetuti sopralluoghi a distanza
di giorni (o, come nel caso di Cogne, addirittura dopo anni) dove la volta
successiva si aggiunge un tassello che non era stato colto al sopralluogo
precedente? insomma, quale senso
metodologico o logica scientifica si usa?
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In
generale ed astratto dobbiamo chiederci: in un paese civile,
qual è la necessità di fare
le conferenze stampa quando si arresta un probabile assassino? L’accusa della
procura, prova la colpevolezza o solo l’afferma? Al giudice terzo spetterà
l’ultima parola o tutto è risolto con la conferenza stampa? Il libero
convincimento del giudice terzo sarà poi davvero “libero”, dopo la grancassa mediatica suonata anche dalla procura o ci sarà il rischio di un bisogno psicologico di
coerenza?
Una volta che la procura fa una conferenza stampa, con cui anticipa una
condanna non emessa da nessun tribunale, nel processo, poi, rappresenterà la
legalità (quindi attenta a cogliere anche ogni elemento d'innocenza) o solo
l’accusa in quanto tale (quindi interessata a cogliere solo ogni elemento di
colpevolezza)? E perché definire un "a-sociale" chi fa cinque telefonate in
otto mesi? La socializzazione si misura col numero di telefonate? Ma, ad un
uomo che gli è morto prima la mamma e poi il babbo (tra l'altro accudito
fino alla fine, con devozione e rispetto) sarà consentito un periodo latente
di tristezza e di a-socialità? O, perché no, dopo la tristezza, di
depressione? Oppure se si fosse dato all'alcool ed alla droga lo si sarebbe accusato di essere
tossicomane e, dunque, a maggior ragione "il" colpevole?
Se si riflette con atteggiamento scientifico, ossia col dono del dubbio e
non delle certezze, cosa pare esserci sul piatto accusatorio della fase
delle indagini preliminari?
Dopo la
conferenza stampa c'è una fisiologica dicotomia di pensiero che divide ogni
interpretazione del fatto criminoso tra il Tutto (da una parte,
colpevolezza) e il Niente (dall'altra, innocenza). Insomma, per la Difesa,
non diventa arduo poter poi smontare qualunque supposizione, indizio,
prova o quanto altro raccolto dai Ris (a prescindere se in realtà questi
elementi possiedono o no un loro oggettivo valore probatorio)?
Per esempio,
il ritrovamento di una macchia di sangue nel bagagliaio del parente della
vittima, cosa dice? L'esame di laboratorio ci dice che è sangue della
vittima con una certa probabilità o con assoluta certezza? Ci dice anche la
data esatta in cui è stata "depositata" o fa un'approssimazione ad
"occhio e croce"? E se sono parenti non può esserci una
spiegazione logica e non necessariamente crimino-logica?
Uno scontrino del supermercato, di per sé, dovrebbe dirci semplicemente che
è uno scontrino del supermercato, niente di meno niente di più, quindi sono
stati acquistati le cose indicate all'ora stampata, ma
cosa può dire su chi effettivamente ha comprato quegli articoli?
Per rispondere a ciò si ricorre al riconoscimento della foto dell'indagato,
ma questo stratagemma poteva avere un senso metodo-logico se prima non ci
fosse stata la conferenza stampa della procura né la grancassa dei
mass-media che hanno indicato chiaramente il nipote come l'assassino.
La procura parla di "mattatoio", indica il nipote come "a-sociale" ed
assassino; i media amplificano e riprendono il reo tante volte finché non
rimane impresso nella mente dei telespettatori. Tra questi, poi, è
logico pensare che ci sia qualcuno che "ricorda" di aver visto "l'uomo in
Tv" nel suo negozio o, a destra e manca, raccontandolo alla stessa TV che lo riprende?
(Insomma, nel
disastro dell'aereo caduto nel mare di Palermo, tragedia più atroce, almeno
come numero di vittime, del delitto di Brescia, non c'è stato il parente che
si è inventata la notizia di aver ricevuto un sms dal suo cugino scomparso
mentre era in volo, pur di apparire in TV?). Ma se si parla di mattatoio e
al tempo stesso di ritrovamento nel garage di "qualche traccia di sangue"
non c'è una contraddizione (almeno quantitativa) nei termini? Insomma, non
si corre troppo?
Non c'è il rischio
che a furia di correre, se si ritrovano le teste tagliate dai corpi, si
finisce come nelle fiction (CSI, RIS, ecc.), vale a dire, col volerci convincere con fare bionico di
aver ricavato l'immagine-identikit del killer direttamente dalla retina
dell'occhio delle vittime, rimasta impressa nei 5 secondi prima della morte,
stupendoci con gli effetti speciali?!
Ciò, non per fare dell'ironia, che sarebbe a dir poco irriverente e fuori
luogo, ma solo per riflettere sul fatto che è esattamente in questo
che si differenza una fiction televisiva dalla realtà. Anche perché, il
correre stabilendo sempre a priori il risultato di un'indagine
è un metodo errato che oggi può riguardare uno, ma domani chiunque di noi. |