Fortunato: Investigazione, mass-media, diritto penale moderno

Criminologia.it
rivista internet di Teoria e Scienze criminali

METHODOS, LOGOS e MASS-MEDIA NELL'INVESTIGAZIONE CRIMINALE

Il delitto di Brescia
 tra
Criminologia clinica e Diritto penale umanitario
moderno

 

I limiti della fase preliminare del delitto di Brescia
L
'errata visione eticizzante del reo e dell'equazione vittima-parente
di Saverio Fortunato
Specialista in Criminologia clinica

Il diritto penale deve perseguire non per “quel che si è”, ma per “quel che si fa". Uno sguardo criminologico alla storia del diritto criminale: assolutismo monarchico e liberismo penale. Brescia: Investigazione, mass-media e scenario di fantasia


Per il diritto penale moderno gli elementi insopprimibili sono tre: il fatto, la personalità e le conseguenze penali. Senza il fatto o prescindendo da esso si ha il diritto penale poliziesco, punitivo, liberticida: un diritto penale delle intenzioni, fondato su semplici stati soggettivi o atteggiamenti personali sintomatici del soggetto, perseguito per “per quel che è” e non per “quel che fa” (F. Mantovani, 1984).
Con lo sviluppo delle scienze dello spirito prima e delle scienze criminali dopo, si è appreso che sul piano epistemologico e dell’ermeneutica non esistono fatti, ma interpretazioni di fatti. Il prof. Luigi Lombardi Vallauri c'insegna che anche nella norma giuridica i termini
"certezza" e "vaghezza" sono arbitrari, giacché, il concetto di certezza è incerto e il concetto di vaghezza è vago, insieme costituiscono un problema gnoseologico. Non solo, Lombardi Vallauri ci insegna anche che una norma giuridica può essere interpretata in 144 modi diversi a causa della sua indeterminatezza e lacunosità richiede al giurista  l'applicazione del diritto con la logica con l'uso di una scala di valori, che non potendo essere di ordine logico-formale è di natura politica (intesa come applicazione di una scala di valori in un contesto storico dato).
Nelle scienze criminali si è anche aggiunta una nuova branca criminologica: la vittimologia, che studia l’incidenza della vittima, per ciò che essa è e per ciò che essa fa, nella genesi e dinamica del delitto.
In un'indagine si può scegliere di optare: o per una “metodologia del risultato” o per una “metodologia del metodo”. Nel primo caso, si assume come vera l’idea, a priori, che Tizio è colpevole/innocente e poi si cerca una strada per dimostrarlo; nell'altro caso, invece, si deve svolgere un’indagine secondo criteri di scientificità. In altre parole: si parte da un problema (nel caso di Brescia, la scomparsa dei coniugi) e si cerca di giungere ad una risposta che non sia certa e assoluta, ma che si allontani il più possibile dall’errore. Il compito dell’investigatore scientifico, infatti, non è quello di offrire al giudice risposte giuste (come avviene nelle fiction televisive), ma di evitare quelle sbagliate, giacché un errore investigativo si può trasformare in un errore giudiziario e, dunque, in un ingiusto-processo.
Ora, va bene raccogliere "prove" su tutto, ma, come diceva kant, per saper ragionare sui perché occorre saper ridurre i vari saperi e le varie competenze ad un sistema. Ora, oltre a Kant, credo che abbia ragione anche il giudice Piero Tony, quando da Procuratore Generale, nel chiedere l'assoluzione di Pacciani, nel processo d'appello a Firenze, affermò un principio basilare del diritto penale umanitario e moderno: "Mezzo indizio + mezzo indizio fanno = zero prove!".
E' evidente che il principio del giudice Tony  trova scarsa applicazione nelle fiction televisive (tipo RIS, CSI, ecc.), perché l'interpretazione della scena del crimine forza la realtà per piegarla, secondo il copione, alla scena del cinema. Ecco, allora, che una macchia di sangue, una sgommata lasciata sull'asfalto, uno scontrino del supermercato o il tempo che impiega un moscone per giungere sulla carne putrefatta di un cadavere, ha un senso quasi realistico, quasi bionico, quasi scientifico.
Nella realtà no, perché se ci liberiamo della domanda kantiana, "che cosa posso sapere?" e del principio del giudice Tony, suddetto, allora si dà solo spazio, dannosamente, agli scenari di fantasia, sorretti da un bisogno psicologico di coerenza.
Se come methódos e lógos dell'investigazione giudiziaria si accetta a priori come vera l'equazione vittima-parente (ossia, se muore la mamma s'arresta subito il figlio, se muore il figlio si arresta la madre, se muore il fratello si piglia la sorella), allora catapultiamo il diritto penale umanitario e moderno in quello che, come sopra, il prof. Mantovani definisce "liberticida" e "poliziesco". Invece,  dobbiamo saper mettere in conto non solo che quanto s'afferma in un'indagine può essere logicamente vero, ma anche logicamente falso; non solo la colpevolezza, ma anche gli elementi d'innocenza, altrimenti si è solo "programmati per l'accusa".
Il duplice omicidio di Brescia è sorto come scomparsa di due coniugi anziani, quindi come fenomeno vittimologico. Dunque, era logico indagare a fondo sui fattori vittimogeni (bio-fisiologici, psichici, socio-ambientali) dei coniugi anziani,  per giungere a posteriori all’individuazione del probabile autore del reato.
La criminologia clinica, in quanto volta a comprendere il problema criminoso e non solo a contrastarlo, serve esattamente a criticare ed a far comprendere questo. Difatti, la criminologia clinica che guarda al diritto penale umanitario può offrire alla politica criminale, all’investigazione giudiziaria, al diritto penitenziario ed al diritto penale stesso, contributi fondamentali per il rispetto dei principi costituzionali, in rapporto alla prevenzione al crimine, alla rieducazione del reo ed all’individuazione dell’autore di reato.


Uno sguardo alla storia del diritto criminale:
Assolutismo monarchico e Liberismo penale

Se restiamo fermi all’evo moderno le forme più oppressive della politica e del diritto criminale si ebbero, in passato, con l’Assolutismo monarchico, dove gli strumenti criminalistici fungevano da strumenti di strapotere del dispotismo regio che affidava agli strumenti penali e di polizia la lotta contro la criminalità. Il diritto penale della personalità era pressoché inesistente, il delinquente, considerato alla stregua di un attentatore “malvagio” dei beni altrui e, come tale, gravato anche da un giudizio di “colpa” di significato religioso, doveva pertanto essere punito e, spesso, materialmente soppresso. In questa visione eticizzante del delinquente era preclusa ogni apertura verso una valutazione criminologica dei possibili condizionamenti bio-sociologici. Questo diritto penale trovava, poi, la propria integrazione e completamento nel diritto di polizia e nel diritto processuale penale. Fondato sulla negazione della dialettica processuale e dei diritti dell’imputato, il processo penale, “inquisitorio”, non era mezzo idoneo non solo a garantire la giustizia ma nemmeno l’accertamento della verità.
Dopo il liberalismo penale, che ebbe negli Illuministi (Beccaria e Romagnosi) i precursori e nella scuola classica (Carrara, Carmignani, Rossi) la più matura espressione, per la prima volta s’affrontava il problema della essenza e dei limiti, delle forme e dei mezzi di attuazione, del jus puniendi, pervenendo a conquiste imprescindibili di una società civile
(F. Mantovani, 1984).


Ancora, sull'inchiesta di Brescia

Ora, tornando all’inchiesta di Brescia, può darsi che Gatti Guglielmo sia in realtà l’assassino, come sostiene l’accusa, ma per sapere se ciò è vero o falso,  si dovrà attendere un giusto-processo oppure  è condizione necessaria e sufficiente la sola conferenza stampa della procura con la grancassa dei mass-media? Allora, come possiamo storicizzare la metodologia investigativa fin qui seguita?
Vediamo tre soli fattori investigativi per come riportati dalla cronaca: 1) dopo soli 8 giorni dalla scomparsa dei coniugi è stato interrogato come testimone un loro amico, Ferruccio Franceschini, il quale sul Corriere della sera ha dichiarato: “Mi hanno chiesto tante cose su Aldo e Luisa, la loro vita, se hanno nemici, se avevano delle paure
e in particolare i rapporti con Guglielmo”. Lo stesso giorno, però, anche Guglielmo, il nipote, è stato interrogato per ben 11 ore (nonostante già fosse stato ascoltato più volte nei giorni precedenti); ma, allora, ecco le prime domande che un diritto penale umanitario e moderno si deve porre: se Guglielmo è stato ascoltato più volte come testimone perché nello stesso tempo si ponevano domande di sospetto su di lui agli altri testimoni?
2) Altro interrogativo. Su "La Nazione" del 19 agosto 2005 si legge: "
Da ieri sera il nipote dei due coniugi, portato al carcere di Canton Mombello, è stato posto in isolamento e non ha potuto parlare con nessuno, neanche con il suo legale, Luca Broli, con il quale i colloqui sono stati inibiti dal procuratore per cinque giorni per ragioni di cautela". Beh, su questo, cosa può dirci l'Ordine degli avvocati, che nulla osserva? Ed i professori costituzionalisti e penalisti di questo paese, dove sono?
3) Terzo interrogativo: i Ris di Parma, un giorno si e un altro no, fanno un sopralluogo ora in quel caseggiato ora in quell'altro. Così si apprende a singhiozzi il ritrovamento ora di questo elemento ora di quell'altro. La domanda è: ma non sarebbe semplice con il primo sopralluogo fotografare e filmare tutto e quindi raccogliere subito ogni elemento (al primo o al secondo sopralluogo)? Perché si fanno questi ripetuti sopralluoghi a distanza di giorni (o, come nel caso di Cogne, addirittura dopo anni) dove la volta successiva si aggiunge un tassello che non era stato colto al sopralluogo precedente? insomma, quale senso metodologico o logica scientifica si usa?


Brescia: Investigazione, mass-media e scenari di fantasia

In generale ed astratto dobbiamo chiederci: in un paese civile, qual è la necessità di fare le conferenze stampa quando si arresta un probabile assassino?  L’accusa della procura, prova la colpevolezza o solo l’afferma? Al giudice terzo spetterà l’ultima parola o tutto è risolto con la conferenza stampa? Il libero convincimento del giudice terzo sarà poi davvero “libero”, dopo la grancassa mediatica suonata anche dalla procura o ci sarà il rischio di un bisogno psicologico di coerenza?
Una volta che la procura fa una conferenza stampa, con cui anticipa una condanna non emessa da nessun tribunale, nel processo, poi, rappresenterà la legalità (quindi attenta a cogliere anche ogni elemento d'innocenza) o solo l’accusa in quanto tale (quindi interessata a cogliere solo ogni elemento di colpevolezza)? E perché definire un "a-sociale" chi fa cinque telefonate in otto mesi? La socializzazione si misura col numero di telefonate? Ma, ad un uomo che gli è morto prima la mamma e poi il babbo (tra l'altro accudito fino alla fine, con devozione e rispetto) sarà consentito un periodo latente di tristezza e di a-socialità? O, perché no, dopo la tristezza, di depressione? Oppure se si fosse dato all'alcool ed alla droga lo si sarebbe accusato di essere tossicomane e, dunque, a maggior ragione "il" colpevole?
Se si riflette con atteggiamento scientifico, ossia col dono del dubbio e non delle certezze, cosa pare esserci sul piatto accusatorio della fase delle indagini preliminari?
Dopo la conferenza stampa c'è una fisiologica dicotomia di pensiero che divide ogni interpretazione del fatto criminoso tra il Tutto (da una parte, colpevolezza) e il Niente (dall'altra, innocenza). Insomma, per la Difesa, non diventa arduo poter poi smontare qualunque supposizione, indizio, prova o quanto altro raccolto dai Ris (a prescindere se in realtà questi elementi possiedono o no un loro oggettivo valore probatorio)?
Per esempio, il ritrovamento di una macchia di sangue nel bagagliaio del parente della vittima, cosa dice? L'esame di laboratorio ci dice che è sangue della vittima con una certa probabilità o con assoluta certezza? Ci dice anche la data esatta in cui è stata "depositata" o fa un'approssimazione ad "occhio e croce"? E se sono parenti non può esserci una spiegazione logica e non necessariamente crimino-logica?
Uno scontrino del supermercato, di per sé, dovrebbe dirci semplicemente che è uno scontrino del supermercato, niente di meno niente di più, quindi sono stati acquistati le cose indicate all'ora stampata, ma  cosa può dire su chi effettivamente ha comprato quegli articoli?
Per rispondere a ciò si ricorre al riconoscimento della foto dell'indagato, ma questo stratagemma poteva avere un senso metodo-logico se prima non ci fosse stata la conferenza stampa della procura né la grancassa dei mass-media che hanno indicato chiaramente il nipote come l'assassino.
La procura parla di "mattatoio", indica il nipote come "a-sociale" ed assassino; i media amplificano e riprendono il reo tante volte finché non rimane impresso nella mente dei telespettatori.  Tra questi, poi, è logico pensare che ci sia qualcuno che "ricorda" di aver visto "l'uomo in Tv" nel suo negozio o, a destra e manca, raccontandolo alla stessa TV che lo riprende?
(Insomma, nel disastro dell'aereo caduto nel mare di Palermo, tragedia più atroce, almeno come numero di vittime, del delitto di Brescia, non c'è stato il parente che si è inventata la notizia di aver ricevuto un sms dal suo cugino scomparso mentre era in volo, pur di apparire in TV?). Ma se si parla di mattatoio e al tempo stesso di ritrovamento nel garage di "qualche traccia di sangue" non c'è una contraddizione (almeno quantitativa) nei termini? Insomma, non si corre troppo?
Non c'è il rischio che a furia di correre, se si ritrovano le teste tagliate dai corpi, si finisce come nelle fiction (CSI, RIS, ecc.), vale a dire, col volerci convincere con fare bionico di aver ricavato l'immagine-identikit del killer direttamente dalla retina dell'occhio delle vittime, rimasta impressa nei 5 secondi prima della morte, stupendoci con gli effetti speciali?!
Ciò, non per fare dell'ironia, che sarebbe a dir poco irriverente e fuori luogo,  ma solo per riflettere sul fatto che è esattamente in questo che si differenza una fiction televisiva dalla realtà. Anche perché, il correre stabilendo sempre a priori il risultato di un'indagine è un metodo errato che oggi può riguardare uno, ma domani chiunque di noi.


© Criminologia.it - Pubblicato in rete il 27.8.2005 - h: 10,00