LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con sentenza del 22/3/2002 la
corte d’appello di Torino ha integralmente confermato quella resa il
28/6/2001 dal GIP del tribunale torinese, che, procedendo col rito
abbreviato, aveva condannato A.M. alla pena di quattro mesi di
reclusione, con i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento dei
danni a favore della parte civile (liquidati in £ 4.000.000), avendolo
riconosciuto colpevole dei seguenti reati: artt. 81 cpv. e
660 c.p. [1],
perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, col
mezzo del telefono o mediante lettera, aveva recato personalmente
disturbo a F.M., con la quale aveva avuto un rapporto sentimentale
interrotto nel luglio 1998; art. 35, commi 2 e 3, legge 675/1996,
perché, allo stesso scopo di recarle danno ed effettivamente
procurandole un nocumento, aveva diffuso su un sito Internet, senza il
consenso della interessata, immagini di F.M., tratte da una
videocassetta contenente un suo spogliarello, pubblicando altresì il
numero telefonico dell’utenza cellulare della stesa M.
Il difensore del M ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo lamenta mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato sub b).
Sostiene al riguardo che manca
la prova che l’immagine della M., da questa ricevuta per posta, con
l’indicazione di un sito Internet, fosse stata effettivamente pubblicata
in detto sito; che fosse stato altresì pubblicato il numero della sua
utenza cellulare; che infine tali fatti, se provati, fossero ascrivibili
al M.
Col secondo motivo il
ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 660 c.p..
Sostiene che i ripetuti
messaggi del M. alla M., pacificamente spediti a mezzo SMS o per via
epistolare, non integravano la molestia punita dall’art. 600.
Infatti un messaggio SMS si
legge e non si ascolta, sicché deve essere equiparato a una modalità
epistolare, con la conseguenza che è punibile solo se avviene in luogo
pubblico o aperto al pubblico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto affrontata
d’ufficio la questione della continuità normativa tra il reato di
trattamento illecito di dati personali previsto e punito dall’art. 35,
commi 2 e 3, legge 31/12/1996 n. 675 (/c.d. legge sulla privacy),
contestato nel capo b) della rubrica, e l’analogo reato di cui all’art.
167 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali).
Limitando l’esame al profilo
rilevante per la fattispecie concreta di cui trattasi, occorre ricordare
che l’art. 35, comma 2, punisce con la reclusione da trasmessi a due
anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per se o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
comunica o diffonde dati personali in violazione dell’art. 22 della
stesa legge 675/1996, ovverosia dati personali relativi alla vita
sessuale senza il consenso scritto dell’interessato e la previa
autorizzazione del Garante.
L’art. 13 del D.L.vo 28/12/2001
n. 467 ha modificato questa norma in modo irrilevante per la concreta
fattispecie, laddove ha sostituito alla condotta incriminata della
comunicazione o diffusione una condotta più ampia di trattamento dei
dati personali, che è comprensiva anche della comunicazione e della
diffusione.
Il comma 3 dello stesso art. 35
stabilisce che si applica la reclusione da uno a tre anni se dal fatto
derivi nocumento.
Secondo i correnti canoni
ermeneutici, il nocumento si configura così come circostanza aggravante
del reato previsto dal comma precedente.
In seguito, il D.L.vo 196/2003
ha disciplinato nuovamente la materia, abrogando la precedente
disciplina di cui alla legge 675/1996 (art. 183).
Ma ha contestualmente
stabilito, col secondo comma dell’art. 167, che, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a tre
anni chiunque, al fine di trarne per se o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione dell’art. 26, se dal fatto deriva nocumento: in altri
termini, è punito, se ricorrono agli altri elementi psicologici o
materiali, chiunque tratta (per es. comunica o diffonde) dati c.d.
sensibili, tra i quali sono compresi quelli idonei a rivelare la vita
sessuale, senza il consenso scritto dell’interessato e la preventiva
autorizzazione del Garante.
In tale fattispecie il
nocumento viene configurato come condizione di punibilità c.d.
intrinseca, perché aggrava l’offesa insita nel fatto tipico del reato.
Come si può facilmente
constatare, secondo la normativa abrogata il trattamento (in
particolare, comunicazione o diffusione) di dati sensibili senza il
consenso dell’interessato integrava il reato, anche se non derivava un
nocumento per la persona offesa; se in più causava tale nocumento il
trattamento illecito configurava un’ipotesi aggravata del reato.
Secondo la normativa vigente,
invece, il trattamento di dati personali sensibili senza il consenso
dell’interessato non configura alcun reato se non ne deriva un nocumento
per la persona offesa.
Il che significa che si è
verificata una abolizione parziale del reato semplice (senza
l’aggravante del nocumento), mentre rimane tuttora punibile, con la
stesa pena della reclusione da uno a tre anni, il reato più grave di
trattamento illecito dei dati da cui deriva un nocumento per
l’interessato non consenziente.
Ritiene insomma il collegio che
in relazione alla fattispecie penale non abolita (trattamento illecito
dei dati personali con nocumento per l’interessato) sussista un’analogia
strutturale tra il reato aggravato previsto dalla norma abrogata e il
reato disciplinato dalla nuova norma (cfr. Sez. Un. N. 25887 del
16/6/2003, Giordano e altri, rv. 224607), giacché identico è l’elemento
soggettivo del dolo specifico, e identici sono gli elementi materiali,
consistenti nel trattamento illecito dei dati personali e nel nocumento
derivatone per l’interessato non consenziente.
Vero è che questo nocumento
nella prima fattispecie si configura come circostanza aggravante e nella
seconda fattispecie come condizione intrinseca di punibilità.
Ma è altrettanto vero che in
entrambi i casi esso è coperto dal principio di colpevolezza, giacché
come circostanza aggravante è imputato a carico dell’agente solo se
conosciuto o ignorato per colpa (ex art. 59, comma 2, c.p.), mentre come
condizione intrinseca di punibilità deve essere coperto quanto meno
della colpa (secondo l’interpretazione costituzionalmente adeguata
dell’art. 44 c.p.).
Se ne deve concludere che il
fatto punito con la reclusione da uno a tre anni ai sensi dell’art. 35,
comma 3, legge 675/1996 è tuttora punibile con la stesa pena ai sensi
dell’art. 167, comma 2, D.L.vo 196/2003, sicché tra i due reati sussiste
un rapporto di continuità normativa.
Passando al giudizio di
colpevolezza su tale reato pronunciato dai giudici di merito, si deve
osservare che tale giudizio è sorretto da una motivazione adeguata,
esente da vizi logici o giuridici.
È processualmente pacifico che
l’imputato A.M. non aveva preso bene la decisione di F.M. di rompere il
legame sentimentale che li univa da circa due anni, sicché aveva
iniziato a inondarla di lettere quasi farneticanti, a tempestarla di
messaggi telefonici sul cellulare, al punto di costringerla a cambiare
per ben due volte la scheda telefonica, sebbene inutilmente, perché il
M. riusciva sempre a venire a conoscenza del nuovo numero telefonico.
È anche motivatamente accertato
che l’imputato, sebbene dicesse il contrario, aveva conservato anche una
videocassetta che ritraeva la M. mentre si esibiva in uno spogliarello
nella sua camera da letto.
Orbene, nel settembre 1999, la
M. ricevette prima un SMS sul suo telefono cellulare, che le diceva ma
quanto sei bella, vorrei tanto vederti di persona, e subito dopo una
busta postale contenente la scannerizzazione di un’immagine del suddetto
spogliarello tratta da un sito pornografico di Internet.
Il filmato hard della donna,
quindi, era stato diffuso per via elettronica.
Con una argomentazione logica
assolutamente plausibile, e come tale incensurabile in sede di
legittimità, i giudici di merito hanno imputato al M. la diffusione
dello spogliarello nel sito Internet, considerando che solo lui aveva la
possibilità e anche l’interesse a divulgare tali immagini.
Era stato lo steso M., anzi, a
spiegare il movente del suo comportamento, quando in una delle lettere
con cui ossessivamente molestava la donna, aveva confessato che il
grande amore che aveva provato per lei si era tramutato in completo,
stupido , incontrollabile odio.
Che poi il consulente del PM
non sia riuscito a reperire nel sito hard il filmato dello spogliarello
è stato convincentemente spiegato con la duplice circostanza che lo
steso consulente aveva visionato il sito dopo più di une mese, sicché
era possibile che per il veloce ricambio del materiale porno il filmato
fosse stato sostituito, e che inoltre egli non aveva potuto visionare
tutto il sito.
In conclusione, da una parte
sussiste il contestato reato di illecita diffusione di dati personali,
essendo incontestabile che la M. ne abbia ricevuto un nocumento, sotto
forma di lesione della sua tranquillità e della sua immagine sociale, e
dall’altra parte è indubbia la sua imputabilità all’ex fidanzato M.
Sussiste anche la
contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. nella misura in cui il M., per
petulanza o altro biasimevole motivo, ha recato molestia o disturbo alla
persona della M, per mezzo del telefono.
La censura del ricorrente in
ordine a questo reato è fondata laddove sostiene che la contravvenzione
non è integrata se la molestia avviene attraverso il mezzo epistolare,
ameno che non si realizzi in luogo pubblico o esposta al pubblico (il
che, peraltro, sembra poco probabile).
Non v’è dubbio, infatti, che,
alla luce del principio di tipicità e determinatezza del diritto penale,
la molestia punibile a norma dell’art. 660 c.p. è solo quella commessa
con qualsiasi mezzo in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero quella
commessa col mezzo del telefono, mentre non è punibile per se stesa
quella connessa col mezzo epistolare (anche se idonea come la precedente
a ledere la tranquillità privata della persona destinataria).
Ma la censura del difensore è
infondata laddove sostiene che gli Short Messages System (SMS) non hanno
natura telefonica, ma sono piuttosto assimilabili ai messaggi
epistolari, sicché non possono integrare la contravvenzione de qua.
Al contrario bisogna osservare,
quanto allo strumento tecnico utilizzato, che i c.d. Short Mesages
System vengono trasmessi attraverso sistemi telefonici, che collegano
tra loro apparecchi telefonici cellulari e/o apparecchi telefonici
fissi.
Quanto al risultato, e più
esattamente alla capacità offensiva del messaggio in danno della
tranquillità privata del destinatario, è notorio che (a differenza di
quel che in genere succede per lo strumento epistolare) il destinatario
è costretto a leggerne il contenuto prima di poter identificare il
mittente; sicché il mittente del messaggio, attraverso questo strumento,
raggiunge lo scopo, dolosamente perseguito, di turbare la quiete e la
tranquillità psichica del destinatario, ne più ne meno di come lo
raggiunge quando usa lo strumento della comunicazione telefonica
tradizionale.
In altri termini, quello che
l’art. 660 c.p. ha voluto incriminare non è tanto il messaggio molesto
che il destinatario è costretto ad ascoltare (per telefono), quanto ogni
messaggio che il destinatario è costretto a percepire, sia de auditu che
de visu, prima di poterne individuare il mittente, perché entrambi i
tipi di messaggi mettono a repentaglio la libertà e tranquillità
psichica del ricevente.
Si comprende così come
l’interpretazione letterale dell’art. 660 c.p.p., che porta a
comprendere tra i mezzi della molestia punibile anche gli SMS trasmessi
per via telefonica, sia conforme alla ratio della norma, e venga quindi
a coincidere con la sua interdipendenza teleologica.
In conclusione il ricorso deve
essere respinto.
Consegue ex art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Considerato il contenuto dei
motivi non si commina anche la sanzione pecuniaria a favore della casa
delle ammende.
PQM
La corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 26/3/2004.
Depositata in Cancelleria il 1
luglio 2004.