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1) Il secondo comma dell’art. 111 Cost. recita: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”. Questo testo è stato introdotto dalla Legge Costituzionale 23. 11. 99 n. 2. Per la verità la terzietà del giudice era già un principio emergente da tutta la Costituzione e dal complesso dei codici. L’art. 111 Cost. sembra quindi un po’ pleonastico. Tuttavia, ai fini di questa nostra lezione, mi pare significativo che il 2° comma dell’art. 111 segua ad un primo comma che dice: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”. Anche questo è un principio ovvio. Tuttavia ai fini didattici è utile segnalare il collegamento tra giustizia e terzietà. Altrettanto significativa è l’equiparazione della terzietà alla imparzialità. Il senso profondo della prima, infatti, non è la distinzione fisica tra le parti del processo e il giudice, ma il fatto che il giudice sta sopra le parti, non è parte, è indipendente dagli interessi delle parti e perciò è in grado di esprimere un giudizio giusto. Il giudice è “terzo” e non “secondo” o “primo” perché egli trova di fronte a sé, sempre, il rapporto giuridico, il quale inevitabilmente è instaurato tra due poli o centri di interesse: da una parte il diritto, dall’altro l’obbligo... |
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Il testo del
giudice Casini, è contenuto nel volume |