LA CTU ANDREBBE PAGATA ANTICIPATA PER EVITARE FATTORI DEGENERATIVI

CRIMINOLOGIA.IT, RIVISTA INTERNET DI TEORIA E SCIENZE CRIMINALI

 

Un'eccezione al "principio dispositivo"

LA CTU ANDREBBE PAGATA IN FORMA ANTICIPATA PER EVITARE FATTORI DEGENERATIVI
di Prof. Saverio Fortunato
(Specialista in Criminologia Clinica, Docente al Corso di Laurea Scienze dell'Investigazione dell'Università di L'Aquila,
Presidente CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI
-Riconoscimento giuridico
del 24/05/2006 al n. 521 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private,
 istituito ai sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n. 361-)
 

In relazione al "principio dispositivo" che vige nel processo civile, si potrebbe pensare ad un'eccezione, in rapporto alla consulenza tecnica d'ufficio, onde evitare che professionisti, onesti e seri, finiscano con il prestare la loro opera di periti o consulenti del giudice senza poi riuscire a riscuotere le relative spettanze.
Il giudice, difatti, è solito rimettere le spese per la consulenza tecnica d'ufficio a carico di chi la richiede, ma il CTU dovrebbe essere sganciato dalla lite e dai rapporti di contenzioso che pendono tra le parti. Il CTU è chiamato dal giudice, non dalle parti. Se c'è una parte che vuole la CTU, allora è giusto che anticipi la spesa e poi si affida l'incarico al consulente.
Attualmente, invece, lo scenario è questo: il CTU lavora per il giudice, ma l'esito della sua perizia finirà sempre con lo scontentare una delle parti in causa, il che può indurre quest'ultima (per fortuna non sempre!) a questo ragionamento: "Hai dato ragione al mio avversario? Allora fatti pagare da lui, io non ti pago!" .
Il CTU allora ha due possibilità: o si raccomanda all'avvocato, perché convinca il suo cliente di pagare la consulenza d'ufficio;  oppure, va da un altro avvocato e fa il decreto ingiuntivo. In entrambi i casi, il CTU passa dal "contatto" col giudice a quello con l'avvocato. Il primo gli offre l'incarico, il secondo lo fa riscuotere. Il primo però lo lascia libero, il secondo può invece condizionarlo per gioco forza (parliamo sempre di fattori inconsci, di agire in perfetta buona fede sia da parte del CTU sia da parte dell'avvocato) generando il principio del contraccambio.
Difatti, nel marketing si dice, "merce toccata mezza comprata", perché quando si offre, per esempio, l'assaggino del parmigiano (ossia, un vantaggio, un'utilità) al consumatore, questi poi si sente in obbligo di comprarne un po'. La psicologia definisce questo meccanismo come "principio del contraccambio". In pratica la persona che riceve un vantaggio, si sente in obbligo di contraccambiare con chi glielo offre.
Nel nostro caso, se come CTU, si è costretti a preoccuparsi che si finisce con il lavorare gratis (oltre che a rimetterci le spese), il "libero convincimento peritale" (chiamiamolo così, in relazione al giuramento d'ufficio e prendendo in prestito una dicitura che riguarda il giudice), non rischia di essere meno "libero"? Tanto per capirsi: se da una parte si ha la banca X o la compagnia assicurativa Y e dall'altra il precario o lo squattrinato di turno, chi si sarebbe indotti a scegliere?
Tali fattori degenerativi si potrebbero sviluppare ancora di più, soprattutto dove il consulente lavora molto come consulente del giudice e l'ambiente è piccolo, per cui, diventerebbero (il)logiche di "sopravvivenza", con buona pace della perizia... secondo verità e giustizia!
P.S.: dimenticavo, ci può anche essere  la Cancelleria e l'ufficiale giudiziario di turno che (sempre in perfetta buona fede) possono finire con il "ritardare", chi per un verso chi per l'altro,  la notifica del decreto di liquidazione dei compensi del CTU, col risultato che il consulente onesto, magari dopo tante fatiche, abbandoni l'attività forense perché antieconomico lavorare come consulente del giudice.
Insomma, per evitare fattori degenerativi non sarebbe meglio il pagamento anticipato della CTU?

 


Lascia un commento online su Criminologia.it
 

© Criminologia.it 5.10.2008 - Tutti i diritti riservati