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L'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha
ribadito un orientamento costante della giurisprudenza, su un principio
cardine del diritto amministrativo italiano:
«La
denominazione "Università" è riservata, infatti, per legge alle università statali ed a quelle non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale». Allo stesso modo i titoli di studio universitari e
le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge,
ossia: "Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella
honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di
libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei
casi indicati dalla legge".
IL PRINCIPIO GIURIDICO DEL DIVIETO
D’INVENTARSI UNIVERSITA’, SCUOLE E TITOLI ACCADEMICI
Questi principi giuridici nel campo grafologico
forense, vanno applicati, al di là del fatto che Rolando Marchesan
nell'istruttoria ha precisato (e gli si può pure credere) che "lui non
ha mai promesso a nessuno che i suoi titoli avessero valore
legale". Questa disposizione afferma principi che vanno ben oltre ed è,
proprio per questo, a dir poco, illuminante.
Gli avvocati ed i giudici non possono dare per scontato che il
grafologo è un laureato o diplomato o, a prescindere, che è istruito e
competente. E' questo il vero problema di fondo. Dietro il diploma
post-laurea mi è capitata la sventura d’incontrare la casalinga-perito
con la quinta elementare, ma dietro la casalinga-perito, chi c’è? A chi
potrebbe giovare l'incompetenza? Si tratta di cause dove il grafologo è
chiamato a pronunciarsi sul disconoscimento di firma apposta su delle
polizze, fideiussioni, contratti, cambiali, assegni, testamenti, mica
poco! Senza considerare che dall'esito di una CTU si può sconfinare dal
civile al penale e viceversa.
Non bisogna essere criminologi per
capire, quindi, che l'Autorità Garante, ancora una volta, ha fatto bene
a mettere il dito sulla patologia dei titoli fasulli (di cui si è più
volte occupata nelle varie discipline e indirizzo!).
Nel campo peritale la prassi è quella che l'avvocato prima ti nomina CTP in udienza e poi, a tempo debito, ti fa leggere l'incartamento. Già
questa prassi si commenta da sé, perché significa che l'avvocato decide
per te che il cliente ha ragione e poi gli devi
trovare una strada per dimostrarlo; mentre, metodo-logia e deontologia
vorrebbero, che prima il perito dovrebbe studiare il caso e poi decidere
il da farsi. E' qui, che la forma s'incontra con la sostanza!
In Italia c'è largamente chi è convinto, a torto,
che si è grafologi solo se si è frequentata la scuola vicina al Frate
Moretti o del "rettore-che-tale-non-è" oppure quella
(ovviamente!) "Superiore" di perizie, riconosciuta neanche dal proprio condominio. C’è, in
tale pretesa (senza sconfinare in analisi criminologiche, ma rimanendo
su un piano antropologico culturale), un dato di presunzione, sommato ad
un limite
dettato dalla stoltezza.
La presunzione, è che si ritiene che il proprio percorso
sia sempre più verde dell’altro; la stoltezza, legata al primo, è che
s’ignora un principio scientifico elementare: “Nulla si crea, nulla si
distrugge, ma tutto si trasforma”.
Il che vuol dire, in altre parole,
che la grafologia non nasce tanto con Moretti o con il sedicente “rettore”, quanto, grazie al pensiero e alle opere di
personalità storiche come Parmenide, Aristotele, Socrate, Platone, Archimede, Pitagora, Ippocrate,
Bruno, Bacon, Hobbes, Newton, Locke, Kant, Schopenhauer, Dilthei,
Wittgenstein, Heidegger, Cartesio, Galilei, Gadamer, Popper e altri
ancora. Senza questi grandi pensatori, oggi, non avremmo alcun pensiero
scientifico (ancor meno la grafologia) e allora ci berremmo la grafologia (come altre
discipline più ermeneutiche) come l'acqua fresca, perché incapaci di
confrontarci in termini onto-logici ed epistemo-logici, ancor prima che
grafo-logici. Paradossalmente, si pretende di svolgere un compito grafo-logico,
senza conoscere la Logica (né quella aristotelica né quella di Boole).
In una causa un perito livornese, una volta, contestò il
procedimento d'indagine per assurdo, scambiandolo per un pregiudizio! Una
"geniale" CTP, pseudo-preside della scuola "superiore" Verso
l'Infinito e Oltre, per dimostrare l'
"incompetenza" del CTU ha chiamato alla raccolta in udienza altri tre consulenti
di parte
(dalla serie, più siamo e più contiamo!). In quattro, volevano
convincere il giudice che la firma contestata, apposta su una fideiussione
bancaria e falsa per fatto storico, ancor prima che apposta con mezzo
meccanico, fosse vera! Per "convincere" anche il CTU, la
perita "geniale" aveva allegato agli atti, nell'interesse della banca
che difendeva, una firma comparativa falsa, in modo che il CTU, confrontando il falso col
falso sarebbe giunto inevitabilmente al risultato di vero!
Un avvocato lungimirante (di quelli che nel suo studio per entrare da una stanza all'altra devi chiamare un taxi), presentò un testamento del figlio
del
de cujus, contro un altro testamento della seconda moglie del de cujus.
Poiché l'ultimo testamento era stato sottoscritto il
giorno x, in situazione di ricovero ospedaliero, il CTU chiese al
giudice d'acquisire la cartella clinica del giorno x, su cui c'era
scritto: "Il paziente è impossibilitato a muovere i 4 arti!". Insomma,
senza metodo-logia e logica non si va lontano!
Fuori dalla metodologia, ti ritrovi la
casalinga-perito che in perizia cita con disinvoltura Baldi o Moretti
(perché magari l'uno gli ricorda un nome sul campanello e l'altro
la famosa birra), ma ignora il senso e la differenza tra il metodo e
la metodologia, tra Cartesio
e Alberto Sordi, tra l’analitica e la logica, tra
la retorica e l’eristica, tra l’ermeneutica e l’epistemologia; mischia e
somma metodi equidistanti (grafologico con grafonomico,
calligrafico con grafologico, grafometrico con l'aria fritta); confonde
i termini grafica e grafologica, fisiologia e neurofisiologia, scienza e
scientismo, tecnica e tecnicismo, Maradona e Freud! Insomma, è un manicomio!
Senza vanagloria, ma per ristabilire un punto di equilibrio: mentre, da
una parte, c'è chi per divenire criminologo clinico studia tre anni dopo
la laurea alla Facoltà di Medicina, sostenendo 22 esami di profitto;
dall'altra, c'è la perita-casalinga con il suo diplomino post-laurea,
ma senza la laurea, i suoi studi fast-food "sulla carta", "conseguiti"
presso la "scuola" di grafologia interplanetaria, con il suo avvocato
lungimirante e sornione, la quale, con grande faccia tosta, davanti al
giudice, pretende
addirittura di farti l'esame. Difatti, lei è ben consapevole che la
grafologia appartiene ad una nicchia, dove solo in pochi sono
interessati a capirci qualcosa. Altrove, invece, te la ritrovi
addirittura nel ruolo di CTU: e allora lei si fa forte della probabilità che
può ottenere ragione, non perché ha oggettivamente ragione, ma solo
perché è CTU; alla fine, perizia dopo perizia, la sua
autoconvinzione di essere "competente" diventa granitica e
direttamente proporzionale alla sua sicumera.
Evidentemente, nella vita c'è
chi si autoconvince di essere Napoleone o una Principessa e chi
perito!
Sarebbe una metafora divertente se a rimetterci non fosse la Giustizia,
insieme sia a chi per studiare ha affrontato anni di sacrifici e sia
(non ultimo, ovviamente) all'uomo della strada, imputato e malcapitato
di turno, che per l'incoscienza e non-scienza della perita-casalinga,
rischia di finire in
galera!
Afferma il prof. Francesco Sidoti, presidente del corso di laurea in
scienze dell'investigazione all'università di L'Aquila: "Ogni giorno c'è
un innocente che è incolpato ingiustamente ed un colpevole che riesce a
farla franca". Il dramma è che l'errore giudiziario colpisce sempre
l'innocente, anche perché, come diceva Totò, la fortuna è cieca, ma la
sfortuna ci vede benissimo!
Afferma il Garante: «Queste
disposizioni sono ispirate all'evidente finalità di evitare che
s’ingenerino confusioni tra soggetti abilitati a rilasciare diplomi di
laurea aventi valore legale ai sensi della normativa italiana ed altri
istituti formativi, che, indipendentemente dalla qualità dell'istruzione
impartita, tale abilitazione non posseggano». E aggiunge:
«Per
il consumatore italiano, pertanto, il termine università, oltre ad
essere giuridicamente pregnante, è carico di indiscutibili valenze
storico-culturali, immediatamente connesso com'è ad enti ed istituzioni
che da tempo caratterizzano, non solo sul piano culturale, la vita e la
società italiana; possiedono cioè una forza evocativa loro propria che
rimanda al valore legale dei titoli rilasciati.
[Cfr., sul punto , Tar Lazio Sez. I. n.14655/2004]».
IL
PRINCIPIO GIURIDICO DEL DIVIETO D’INVENTARSI “ALBI” DEI PERITI
L’Autorità Garante ha rilevato, altresì, come
«l'utilizzo delle espressioni "università", "rettore", "post
università", "tesi", "albo … redatto con la supervisione
di un ispettore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia apprezzato
anche da alti magistrati milanesi", lascia intendere che la
UIM sia un'Università riconosciuta
e che possa rilasciare titoli aventi valore legale anche ai fini
dell'iscrizione in un fantomatico albo professionale. I profili
d’ingannevolezza segnalati riguardano, quindi, la possibile induzione in
errore dei consumatori circa la qualifica della predetta società quale
istituzione universitaria riconosciuta in Italia, nonché circa il valore
legale dei titoli dalla stessa rilasciati».
A buon intenditor…
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