CRIMINOLOGIA.IT, RIVISTA INTERNET DI TEORIA E SCIENZE CRIMINALI

 


Occorrerebbe evitare d'affidare perizie all'oste, perché dica se il suo vino è buono
Qual è il senso di un (privato) Registro dei Consulenti del Legno?
di Dott. Marco Capparella
(Capitano Arma dei Carabinieri,Vicepresidente CSI-Periti e Consulenti Forensi)
 





Navigando in Internet mi capita spesso, in campo peritale, di trovare Albi, Associazioni, Collegi, Registri, Federazioni e quant’altro, frequentemente non riconosciuti giuridicamente dallo Stato, i quali vantano competenze riconosciute da organi garanti di scientificità ed imparzialità. Ad esempio, ho notato che ci sono imprese del legno che si sono attivate per la costituzione di un  “Registro dei Consulenti Tecnici del Legno”. Si tratta, a mio modesto parere, d’iniziativa del tutto lecita, ma anche del tutto privata, sulla quale occorre soffermarci un attimo, per riflettere.

Diciamo subito, che tale “registro” non dà luogo ad alcun segmento rappresentativo per la categoria professionale del settore legno, pertanto, se ha uno scopo consultivo, come può averlo un elenco telefonico, non c'è niente da ridire; se invece, e qui la linea è sottile, dovesse avere la pretesa di produrre consulenti e periti, quale unico serbatoio di professionisti dove il Giudice possa attingere per conferire incarichi da CTU, dopo che l'associazione Vattelapesca li ha già “promossi” come “tecnici” e “scientifici”, allora forse si pone un problema etico e d’opportunità. Una cosa è il censimento, la banca dati, altra cosa è la rappresentanza della categoria professionale.

Parimenti, e non solo nel campo del legno, considerato il tecnicismo con il quale sta convivendo la società contemporanea, ci vorrebbe allora, quale elemento compensatore, un Albo Nazionale Forense, non improvvisato, che non costituisca titolo per chi ci si iscrive, ma, al contrario, permetta di iscriversi soltanto a chi abbia pieni e riconosciuti titoli. Mi spiego meglio. Quando gli ipotetici “Tecnici dell'Associazione X" si troveranno, per esempio, davanti ad un danno di un pavimento in parquèt, daranno la colpa al fornitore del legno e del materiale in genere, a colui che ha curato la posa in opera o al Padreterno che ha provocato l'umidità? E se la causa viene addebitata al Padreterno (altro dubbio legittimo), è davvero del Padreterno oppure si è voluto favorire (anche in buona fede) la ditta fornitrice dei materiali o l’impresa installatrice che ci ha inserito nel Registro? Insomma, non c'è il rischio di assegnare perizie per chiedere all'oste se il suo vino è buono? Non è prevedibile la risposta al quesito, ancor prima di assegnare l'incarico all' "esperto"?

Certo è che il privato, il piccolo acquirente, che fa montare un pavimento in legno presso la propria abitazione affrontando uno sforzo economico, se incontra dei problemi dopo la posa in opera, sicuramente non può pensare a priori di contabilizzare nel preventivo anche le spese per una controperizia che, comunque, sarà d'ardua impresa, proprio perché è contro il Padreterno o l'Associazione che dir si voglia!

Anche se, come evidenzia il Sost. Proc. Generale c/o la Corte d’Appello di Firenze, Dott. Aldo Giubilaro, durante le brillanti e gradevoli lezioni tenute nei corsi di Scienze Criminali, la perizia deve essere eseguita con scienza e coscienza, ma se ammettiamo il caso, che per colpa di una malaperizia Tizio subisce un danno, domani può essere ognuno di noi o lo stesso soggetto che ha eseguito la malaperizia per Tizio, che, a sua volta, può rimanere vittima di un'altra malaperizia. Si crea un circolo vizioso che può danneggiare tutti, per questo i periti e consulenti devono essere uomini liberi dallo spirito dell'aggregazione e molto competenti.






Pubblicato in rete il 30.1.2010