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Navigando in Internet mi capita spesso, in campo peritale, di trovare Albi,
Associazioni, Collegi, Registri, Federazioni e quant’altro, frequentemente non
riconosciuti giuridicamente dallo Stato, i quali vantano competenze riconosciute
da organi garanti di scientificità ed imparzialità. Ad esempio, ho notato che ci
sono imprese del legno che si sono attivate per la costituzione di un
“Registro dei Consulenti Tecnici del Legno”. Si tratta, a mio modesto
parere, d’iniziativa del tutto lecita, ma anche del tutto privata, sulla quale
occorre soffermarci un attimo, per riflettere.
Diciamo subito, che tale “registro” non dà luogo ad alcun segmento
rappresentativo per la categoria professionale del settore legno, pertanto, se
ha uno scopo consultivo, come può averlo un elenco telefonico, non c'è niente da ridire; se invece, e qui
la linea è sottile, dovesse avere la pretesa di produrre consulenti e periti,
quale unico serbatoio di professionisti dove il Giudice possa attingere per
conferire incarichi da CTU, dopo che l'associazione Vattelapesca li ha già
“promossi” come “tecnici” e “scientifici”, allora forse si
pone un problema etico e d’opportunità. Una cosa è il censimento, la banca dati,
altra cosa è la rappresentanza della categoria professionale.
Parimenti, e non solo nel campo del legno, considerato il tecnicismo con il
quale sta convivendo la società contemporanea, ci vorrebbe allora, quale
elemento compensatore, un Albo Nazionale Forense, non improvvisato, che non
costituisca titolo per chi ci si iscrive, ma, al contrario, permetta di
iscriversi soltanto a chi abbia pieni e riconosciuti titoli. Mi spiego meglio.
Quando gli ipotetici “Tecnici dell'Associazione X" si troveranno, per
esempio, davanti ad un
danno di un pavimento in parquèt, daranno la colpa al fornitore del legno e del
materiale in genere, a colui che ha curato la posa in opera o al Padreterno che
ha provocato l'umidità? E se la causa viene addebitata al Padreterno (altro
dubbio legittimo), è davvero del Padreterno oppure si è voluto favorire (anche
in buona fede) la ditta
fornitrice dei materiali o l’impresa installatrice che ci ha inserito nel
Registro? Insomma, non c'è il rischio di assegnare perizie per chiedere
all'oste se il suo vino è buono? Non è prevedibile la risposta al quesito, ancor
prima di assegnare l'incarico all' "esperto"?
Certo è che il privato, il piccolo acquirente, che fa montare un pavimento in
legno presso la propria abitazione affrontando uno sforzo economico, se incontra
dei problemi dopo la posa in opera, sicuramente non può pensare a priori di
contabilizzare nel preventivo anche le spese per una controperizia che,
comunque, sarà d'ardua impresa, proprio perché è contro il Padreterno o
l'Associazione che dir si voglia!
Anche se, come evidenzia il Sost. Proc. Generale c/o la Corte d’Appello di
Firenze, Dott. Aldo Giubilaro, durante le brillanti e gradevoli lezioni tenute
nei corsi di Scienze Criminali, la perizia deve essere eseguita con scienza e
coscienza, ma se ammettiamo il caso, che per colpa di una malaperizia Tizio subisce
un danno, domani può essere ognuno di noi o lo stesso soggetto che ha eseguito
la malaperizia per Tizio, che, a sua volta, può rimanere vittima di un'altra
malaperizia. Si crea un circolo vizioso che può danneggiare tutti, per questo i
periti e consulenti devono essere uomini liberi dallo spirito dell'aggregazione
e molto competenti. |
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