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In particolare si segnala l’utilizzo sempre più frequente del giudizio cautelare, per ovviare alle lentezze del processo: vi è il rischio di una consequenziale duplicazione del numero dei processi civili (dal momento che le medesime questioni possono essere riproposte anche nella successiva fase del giudizio di merito). Ma questo rischio è più che compensato dal numero delle controversie che trovano definitiva soluzione nella pronuncia cautelare. Tuttavia, a fronte delle disfunzioni, permane la pressoché totale inoperatività degli strumenti previsti dagli artt. 186 bis, ter e quater c.p.c., che non hanno prodotto alcun concreto risultato; e la assoluta marginalità del ricorso a strumenti di conciliazione. La durata dei processi e la legge n. 89/2001 (cosiddetta "legge Pinto") A conferma delle previsioni che erano state formulate, l’impatto della legge n.89/2001 (c.d. "legge Pinto") sul lavoro delle corti di appello e della corte di cassazione è stato rilevante ed è verosimilmente destinato ad aumentare, anche in considerazione della maggiore vicinanza al cittadino del giudice nazionale ora competente, rispetto alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che in passato decideva questo tipo di controversie. Anche se tutte le corti di appello sono gravate da questo nuovo contenzioso, rimanendo così confermata la rilevanza nazionale del fenomeno, si può oramai ritenere scongiurata la prospettiva di una ricaduta "in blocco" sul nostro sistema giudiziario dei circa 12.000 ricorsi già pendenti presso la Corte di Strasburgo, essendo decorso il termine per la riproposizione dinanzi alle corti di appello competenti dei ricorsi già presentati a Strasburgo, ma non ancora dichiarati ricevibili dalla Corte europea al momento dell’entrata in vigore della legge. Il carico del nuovo contenzioso resta comunque considerevole e difficilmente tollerabile da un sistema già sollecitato oltre le potenzialità consentite dalle risorse umane e materiali disponibili. Ha corrisposto pertanto ad una felice intuizione il tentativo, posto in essere con il decreto legge 11 settembre 2002 n. 201, di ridurre le sopravvenienze e le pendenze dei ricorsi per equo indennizzo attraverso un filtro precontenzioso e, per le cause pendenti, la formulazione di proposte transattive, con un meccanismo affidato ad un organo qualificatissimo quale l’Avvocatura Generale dello Stato. Anche se il decreto non è stato convertito in legge dal Parlamento, ritengo tuttavia legittimo, nel rispetto delle prerogative del legislativo e di quelle dell’esecutivo, formulare l’auspicio che l’idea di uno strumento deflattivo di questo particolare contenzioso, nei modi ritenuti più opportuni, non venga abbandonata. L’anno decorso ha registrato il primo formarsi di una giurisprudenza della Corte di cassazione in merito alla legge. Credo che le sentenze pronunciate dalla Corte abbiano fornito un importante contributo alla piena sistemazione di questa materia nell’ambito del diritto interno, con risultati – in termini di efficacia della tutela – del tutto equivalenti a quelli che si sarebbero ottenuti in sede europea. Si è in particolare riconosciuto valore di precedente autorevole alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, così delineando un proficuo ed interessante rapporto di integrazione reciproca tra il sistema giurisdizionale nazionale e quello europeo. In tale contesto ritengo che lo strumento approntato dalla legge n. 89 del 2001 possa veramente costituire un "rimedio effettivo" alla stregua della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fermo restando ovviamente l’obbligo primario dello Stato di introdurre riforme idonee a contenere la durata del processo in tempi ragionevoli. E in tale direzione appunto sembra muoversi ora il legislatore. Misure di deflazione del numero dei processi e riforme processuali Già nella relazione dello scorso anno segnalavo che è necessario prendere atto della propensione dei cittadini a far valere i propri diritti davanti al giudice e che pertanto, al fine di conseguire l’obiettivo di una giustizia amministrata con efficienza e in tempi rapidi, è necessario, da un lato, decongestionare il flusso dei processi civili facendo ricorso a modelli alternativi rispetto alla soluzione giudiziaria della lite, dall’altro, ridurre drasticamente il numero dei processi che arrivano fino alla sentenza.
Il modello individuato per la materia societaria e creditizia presenta numerose positive innovazioni, quali:
1. la semplificazione delle comunicazioni tra difensori, nonché tra ufficio di cancelleria e difensori nel corso del procedimento, attraverso l’utilizzo di strumenti come il telefax e la posta elettronica; 2. la previsione della sentenza con motivazione immediata di cui all’articolo 281 sexies c.p.c. come modo ordinario di pronunzia della decisione; 3. la introduzione di un procedimento sommario, proponibile con ricorso, a disposizione dell’attore che non abbia interesse al giudicato, limitatamente alle cause aventi ad oggetto pagamenti di denaro o consegna di cose determinate, con possibilità per il giudice, nel caso in cui la causa si riveli complessa, di dare un qualche maggior spazio alle attività difensive; 4. la regolamentazione di un procedimento cautelare ante causam non seguito necessariamente (ma solo se una delle parti lo richiede) dal giudizio di merito e la previsione di un procedimento cautelare in corso di causa suscettibile di trasformarsi in una sorta di giudizio ordinario abbreviato, sulla falsariga di quanto ultimamente previsto, per il processo amministrativo, dalla legge n. 205/2000; 5. la disciplina di un procedimento di conciliazione stragiudiziale, su istanza della parte interessata, davanti ad appositi organismi pubblici o privati. Queste innovazioni contenute nello schema di decreto legislativo approvato dal governo, innestandosi nel processo riformato dalle leggi del 1990 e del 1995, possono portare ad una trattazione delle cause più razionale e più rapida, sanando le incongruenze che l'esperienza dei processi ha rivelato (come ad esempio la rigidità della frammentazione in più udienze della fase preparatoria), dovendosi prendere realisticamente atto che la cognizione piena ed esauriente non può essere negata a chi la chiede, ma essa non sempre risponde davvero agli interessi e alle richieste delle parti e non vi è motivo di imporla anche a parti che non la ritengano necessaria. Qualche particolare considerazione merita la nuova disciplina, sempre contenuta nello schema di decreto legislativo, della fase preparatoria del processo, che è stata interamente collocata fuori dell’udienza e affidata alla trattazione scritta delle parti mediante scambio di atti, risposte e repliche minuziosamente regolamentato, con esclusione della collaborazione del giudice nella definizione del thema decidendum. L’innovazione proposta potrebbe tuttavia risultare non in linea con i principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso consacrati nell’art. 111 della Costituzione, in considerazione del notevole lasso di tempo che, in conseguenza dello svolgimento delle attività preparatorie, dovrebbe intercorrere tra atto di citazione e prima udienza. Va rilevato in questa sede che il rapporto diretto e dialogico tra giudice e parti è sempre apparso il modo più ragionevole per condurre il processo di costruzione dalla decisione, seguendo i binari della ragionevolezza e rifuggendo dalle angustie dei formalismi. Lo schema di decreto legislativo in esame prevede, infine, un sistema di rilevazione dei tempi dei procedimenti. A tal fine è stata prescritta la divulgazione annuale, nel corso della tradizionale relazione sullo stato dell’amministrazione della giustizia svolta dal Procuratore generale della Cassazione, di una specifica ed articolata notizia concernente l’attuazione della riforma, almeno dal punto di vista della durata dei procedimenti. E’ da apprezzare la disponibilità del legislatore a sottoporre il proprio operato alla severa verifica dell’esperienza e ad apportare alle sue riforme i miglioramenti, le correzioni e le revisioni che la realtà concreta consiglierà di adottare. Il riparto della giurisdizione dopo la legge 21 luglio 2000 n. 205 Come già osservato nella relazione dello scorso anno, la recente riforma del sistema di riparto della giurisdizione di cui alla legge 21 luglio 2000 n. 205, ha inciso su aspetti fondamentali relativi non soltanto all’assetto della giurisdizione nel suo complesso organizzativo, ma anche alla stessa tutela delle posizioni soggettive, con tendenza verso il superamento della distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, e sul funzionamento del processo. L’anno trascorso offre lo spunto per un parziale esame dell’esperienza attuativa della legge n. 205/2000, che ha costituito il punto di arrivo di una vicenda storica complessa, caratterizzata da spinte anche in parte contrastanti, di rafforzamento della tutela del cittadino e dell’utente nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di efficienza del processo e di specializzazione dei giudici in determinate materie. Ciò ha, come è noto, comportato il conferimento alla giurisdizione amministrativa esclusiva di rilevanti materie, concernenti i servizi pubblici, l’urbanistica e l’edilizia, con il potere di condanna della pubblica amministrazione al risarcimento anche in forma specifica. Questo nuovo riparto della giurisdizione pone interrogativi di rilievo, che emergono chiaramente anche da questa prima fase di attuazione. In primo luogo, emerge il tema della compatibilità di questa forte dilatazione della giurisdizione esclusiva con un assetto costituzionale che ha tradizionalmente privilegiato il giudice ordinario quale giudice dei diritti. In tale assetto, il ruolo di interprete e di guida della Corte di cassazione veniva a ricoprire una funzione di cerniera, oggi invece posta in crisi dal dualismo di diverse giurisdizioni, che secondo la riforma, pur giudicando entrambe su posizioni di diritto soggettivo, possono giungere a conclusioni contrastanti, in ordine a questioni identiche senza che esista una sede di composizione e di indirizzo dell’interpretazione delle norme. Questi profili evidenziano probabilmente quanto sia ancora attuale l’obiettivo dell’unità della giurisdizione, strettamente collegato al compito della Suprema Corte di Cassazione, "quale organo supremo della giustizia, "di" assicurare … l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale", oltre che "il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (art. 65 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12). Inoltre deve osservarsi che l’indicazione delle materie rimesse, rispettivamente, alla giurisdizione amministrativa esclusiva e a quella ordinaria non sembra sempre rispondere a criteri coerenti con il fine della specializzazione e dell’efficienza che si vorrebbe perseguire. Il che è a dirsi per quanto riguarda l’attribuzione al giudice ordinario di materie relative al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; mentre per quella, di tutt’altra natura, relativa alla disciplina dell’immigrazione (ricorsi avverso le espulsioni previsti dal t.u. n. 286 del 1998), sembra però essere giustificata solo in base alla concezione storica del giudice ordinario quale giudice dei diritti fondamentali o comunque dotati di garanzia costituzionale. D’altro canto, la materia dei servizi pubblici considera al suo interno una gamma di rapporti e di situazioni soggettive della cui omogeneità è lecito dubitare, come emerge anche dalla recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, in tema di giurisdizione, ha riconosciuto (applicando tuttavia il regime transitorio previsto dalla legge n. 205) alla posizione soggettiva degli utenti del servizio sanitario la tutela del giudice ordinario. B) ASPETTI PARTICOLARI Rinviando, per quanto riguarda il
giudizio di legittimità, alla speciale trattazione che se ne farà nel
capitolo sulla Corte di cassazione, si espongono qui di seguito i dati
relativi al giudizio di merito. Questi dati sono quelli forniti dal
Ministero della Giustizia. Essi, secondo la prassi sin qui sempre seguita,
riguardano i processi di cognizione ordinaria – compresi quelli relativi
alle controversie di lavoro e previdenza e alle controversie agrarie –
mentre non comprendono tutta una miriade di procedimenti di varia natura
(volontaria giurisdizione, esecuzioni, fallimenti, separazioni e divorzi,
procedimenti speciali in genere) che assommano a circa 1.500.000 di
procedimenti all’anno e che contribuiscono non poco ad aggravare il carico
di lavoro dei giudici. Il processo di primo grado I prospetti statistici
elaborati dal Ministero della giustizia mostrano, a livello nazionale, una
lieve riduzione delle pendenze dei giudizi di primo grado. Complessivamente,
infatti, le cause pendenti, che erano 3.277.963 al 30 giugno 2001, sono
passate a 3.135.371 al 30 giugno 2002, con una riduzione quindi, di 142.592
unità. Le cause di nuova iscrizione, che erano state 1.609.503 nel periodo
dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, sono salite a 1.648.048 nel periodo
dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002. Le cause esaurite sono di contro
aumentate da 1.650.482 a 1.807.463 ed in particolare è aumentato il numero
delle sentenze: da 873.946 a 1.017.044. E’ quindi subito da sottolineare che
la lieve riduzione delle pendenze non è frutto della riduzione delle
sopravvenienze, ma del fatto che nel frattempo è aumentata,
significativamente sia pure in misura non ancora soddisfacente, la
produttività del sistema. La disaggregazione dei dati sui quali ho in
precedenza riferito dimostra però che la lieve riduzione delle pendenze non
costituisce un dato omogeneo, in quanto se la pendenza davanti ai tribunali
è fortemente diminuita, quella davanti ai giudici di pace è invece
notevolmente aumentata. a) I processi davanti al giudice di pace In
particolare, con riferimento ai giudici di pace, le pendenze al 30 giugno
2002 erano di 707.515 processi, con un aumento, quindi, dell’ 10,1 %
rispetto all’anno precedente (642.350 processi pendenti al 30 giugno 2001),
che registrava a sua volta un aumento del 28,5% rispetto all’anno prima.
Analogo l’andamento delle sopravvenienze: nei dodici mesi tra il 1° luglio
2001 e il 30 giugno 2002 sono stati iscritti davanti ai giudici di pace
791.605 processi, con un aumento dell’11% rispetto ai 713.305 iscritti
nell’anno precedente (negli stessi dodici mesi le sopravvenienze davanti ai
tribunali sono invece diminuite del 5,3 %). Infine, il numero dei processi
definiti dai giudici di pace è passato da 572.565 a 726.845, con un aumento
del 26,9 Anche quest’anno, come negli anni passati, si registra una notevole
eccedenza delle sopravvenienze rispetto al numero dei processi esauriti, con
conseguente progressivo aumento sia delle pendenze che della durata dei
processi. Va però rilevata come dato positivo la circostanza che si
mantengono fermi l’indice di smaltimento (pari a circa il 50 per cento) e la
durata media dei processi, inferiore all’anno (esattamente a 337 giorni, a
fronte dei 324 dell’anno precedente) e corrispondente ad un terzo della
durata media dei processi di primo grado davanti ai tribunali. I dati ora
riportati dimostrano ampiamente l’importanza che ha assunto, nei fatti,
questa nuova figura di giudice. E’ sufficiente osservare il dato delle
sopravvenienze negli ultimi dodici mesi (791.605, a fronte degli 845.393
processi pervenuti nello stesso periodo ai tribunali) per constatare che il
giudice di pace si avvia a gestire la metà del contenzioso civile di primo
grado. Si è quindi conseguito il risultato di alleggerire notevolmente il
carico di lavoro dei tribunali, attraverso la creazione di un settore della
giurisdizione, riservato alle controversie minori, affidato ad un giudice
onorario diffuso sul territorio e connotato da maggiore rapidità, in un più
ampio disegno di recupero di efficienza dell’organizzazione giudiziaria e di
soddisfazione della domanda di giustizia. In tale contesto va quindi
confermato il giudizio complessivamente positivo espresso negli anni passati
sull’attività del giudice di pace, anche per il ruolo di sostegno svolto nei
confronti della magistratura ordinaria e come presidio legale per
contrastare il crescente fenomeno del rifiuto del processo civile e della
fuga dalla giurisdizione.
b) I processi di primo grado davanti ai tribunali Anche quest’anno si rileva una riduzione significativa (pari all’8%) del numero dei processi pendenti presso i tribunali. Da 2.627.186 procedimenti pendenti al 30 giugno 2001 si è passati a 2.416.847 al 30 giugno 2002. Una riduzione, quindi, certamente apprezzabile, anche perché si aggiunge ad una equivalente riduzione dell’anno precedente, a dimostrazione di una tendenza positiva di carattere non transitorio, ricollegabile in gran parte alla progressiva riduzione del numero delle cause sopravvenute, passate da 893.028 nel periodo 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000 a 845.393 nei dodici mesi successivi, per scendere ulteriormente fino a 809.017 nell’ultimo periodo di riferimento. A sua volta, la riduzione delle sopravvenienze di nuove cause davanti ai giudici togati di primo grado si spiega in gran parte - come si è visto - con l’affidamento di una quota notevole del contenzioso al giudice di pace. Suscita un cauto ottimismo per il futuro la constatazione che il numero dei processi definiti in questi ultimi dodici mesi è notevolmente superiore a quello dei processi sopravvenuto nel medesimo periodo: 1.072.719 contro 845.393. Se questa tendenza dovesse mantenersi anche nei prossimi anni si determinerebbe una progressiva riduzione delle pendenze arretrate, con favorevoli effetti anche sulla durata media dei giudizi, la quale dipende soprattutto dall’entità del carico di processi che ciascun giudice è tenuto a gestire. Il dato relativo alla durata media dei processi davanti ai tribunali si mantiene, ormai da vari anni, intorno ai mille giorni, pari a poco meno di tre anni. Questo dato richiede peraltro di essere analizzato per poterne comprendere appieno il significato. Occorre considerare, in primo luogo, che nel calcolo si computano anche i procedimenti in materia di lavoro, che hanno mediamente una durata assai inferiore: ne consegue che la durata media dei normali processi civili ordinari è certamente superiore al triennio. In secondo luogo, il dato rappresenta la somma di due distinti fattori: quello dei processi di nuovo rito (per i quali molte relazioni evidenziano un'accelerazione dei tempi processuali, quale effetto delle riforme intervenute) e quello dei processi affidati alle sezioni stralcio, che hanno dovuto scontare iniziali gravi difficoltà di avvio, legate soprattutto ai ritardi nelle nomine dei giudici onorari aggregati di tribunale e alla scarsa dotazione di locali e personale amministrativo. Inoltre, i processi che attualmente pendono davanti ai giudici onorari aggregati comportano tempi di definizione più lunghi, in quanto, nei ruoli ad esaurimento, i giudizi che restano in trattazione sono normalmente quelli più complessi e di più difficile definizione, come sottolineato in alcune relazioni dei Procuratori generali. I dati provenienti dalle sedi distrettuali, peraltro, segnalano che nella maggior parte delle corti di appello il contenzioso affidato a queste sezioni potrà essere esaurito entro il quinquennio previsto dalla legge. Le pendenze finali, per questi processi, sono passate da 503.234 del 1999 a 347.763 del giugno 2001 e a 238.793 dal luglio 2002. Se si considera che più si riduce il numero dei processi pendenti, maggiore è la possibilità di una loro più celere trattazione, appare lecito guardare con ottimismo alla prospettiva di esaurire effettivamente lo stralcio entro i cinque anni che erano stati previsti (anche se la riduzione del numero dei processi definiti nell’anno impone un attento controllo sulle cause del rallentamento). La relativa positività dei dati degli ultimi anni è forse insufficiente a parlare di una vera e propria inversione di tendenza. Essa però dimostra che l’obiettivo di ridurre la durata dei processi civili può essere raggiunto proseguendo nel disegno riformatore già iniziato e agendo sul piano dell’impegno professionale e dell’acquisizione di una più matura cultura dell’organizzazione degli uffici e del lavoro individuale. I processi di appello La pendenza in grado di appello ha registrato un lieve incremento, essendo passata dalle 242.446 cause del 30 giugno 2001 alle 247.312 del 30 giugno 2002. Questo dato è da collegare principalmente alla sopravvenienza, che è notevolmente aumentata: mentre nei dodici mesi dal 1° luglio 2000 al giugno 2001 era stata di 95.222, negli ultimi dodici mesi è salita a 104.560. A tale impennata delle sopravvenienze, si è aggiunta (sia pur molto lieve) la riduzione del numero dei processi esauriti, che quest’anno sono stati 102.052, rispetto ai 102.319 dell’anno precedente. Peraltro è noto che l’aumento delle sopravvenienze per ciascun giudice determina un incremento del ritardo nella definizione dei processi. Il risultato complessivo è che nel 2002, a differenza dell’anno precedente, il numero dei processi esauriti è inferiore a quello dei processi sopravvenuti. Un’inversione di tendenza che potrebbe essere pericolosa per la funzionalità ed efficienza del processo di appello, se dovesse essere confermata anche negli anni a venire, e che è dovuta probabilmente anche ad una produttività talmente inferiore a quella di tanti altri uffici giudiziari. E' da tenere presente, peraltro, che i dati complessivi richiamati riguardano sia i giudizi davanti alle corti d'appello, sia quelli di appello davanti ai tribunali. Come è noto, la riforma del giudice unico ha devoluto dai tribunali alle corti d'appello la cognizione in secondo grado di importanti quote di contenzioso, come quelle in materia di lavoro e previdenza e in materia di locazione, mentre ha lasciato al tribunale la cognizione dei gravami contro le sentenze del giudice di pace. Il saldo di questi passaggi si è tradotto, per quanto riguarda i giudizi di secondo grado, in un aumento notevole delle sopravvenienze per le corti d'appello ed in una considerevole riduzione delle stesse per i tribunali. Per questi ultimi, infatti, la pendenza finale di processi d’appello, che già era passata dai 147.296 del giugno 2000 ai 103.410 del giugno 2001, si è ulteriormente ridotta a 71.451. In due anni, quindi, il contenzioso di secondo grado davanti ai tribunali si è dimezzato, in corrispondenza della riduzione, nello stesso arco di tempo, da 33.412 a 7.272 delle sopravvenienze annue. L’ultimo dato ora menzionato equivale sostanzialmente a quello, pari a 7.352, dell’anno precedente: il che significa una sostanziale stabilizzazione del numero degli appelli contro le pronunzie del giudice di pace. Il residuo carico di procedimenti di secondo grado davanti ai tribunali – che comprende anche gli appelli in materia di lavoro e previdenza non ancora esauriti – si connota per una durata media abnorme, anche se diminuita rispetto agli anni precedenti: 1.338 giorni, pari a oltre tre anni e mezzo. Molto minore è invece la durata dei processi di secondo grado davanti alle corti d’appello, pari a 727 giorni e quindi a circa due anni. Va però segnalato con allarme l’aumento di questo dato rispetto a quello dell’anno scorso, che era pari a 641 giorni, in conseguenza dell’incremento del numero dei nuovi procedimenti (soprattutto nel periodo tra il 1999 e il 2000) e in particolare della devoluzione alle corti dell'appello dei giudizi in materia di lavoro e di previdenza sociale. Questo è infatti l’andamento delle sopravvenienze nel triennio: 58.400 dal luglio 1999 al giugno 2000, 87.870 da tale data al giugno 2001 e 97.288 nei dodici mesi successivi. Il processo del lavoro e della previdenza Quanto al processo del lavoro, dall’esame delle relazioni pervenute dagli uffici giudiziari non emergono ancora dati di rilievo in riferimento all’impatto della riforma che ha trasferito al giudice ordinario, con l’eccezione di alcune specifiche categorie, la competenza in materia di controversie di lavoro dei dipendenti pubblici. Potrebbe peraltro trattarsi di una stasi temporanea, destinata ad essere superata, una volta esaurita la fase transitoria prevista dal decreto legislativo n. 80 del 1998 ed una volta che gli studi legali specializzati nel settore si saranno meglio attrezzati per il diverso rito che ora è destinato a queste cause. E’ però opportuno segnalare che l’impatto sarà, negli anni prossimi, rilevante sotto il profilo qualitativo, oltre che sotto quello quantitativo. Infatti, le recenti e ripetute riforme legislative della dirigenza pubblica, il cui rapporto di lavoro è stato anch’esso contrattualizzato, potranno porre all’attenzione del giudice del lavoro anche il delicato tema della relazione tra sistema di governo e amministrazione, che le riforme della scorsa e dell’attuale legislatura hanno inteso instaurare in tale particolare settore. Su questo piano, il sistema è destinato ad attraversare una fase di profondo rinnovamento, anche perché l’applicazione della nuova disciplina sostanziale relativa alla dirigenza è accompagnata - come si è detto - dall’introduzione di un nuovo rito per i dipendenti pubblici davanti al giudice ordinario. Al 30 giugno 2001 le cause di lavoro e previdenza pendenti in primo grado risultavano essere 1.090.718 (dai dati statistici trasmessi dal Ministero della giustizia). Un anno dopo – e cioè al 30 giugno 2002 – tale numero si è ridotto a 1.016.947. Per l’appello la situazione è preoccupante, specie in alcune grandi corti (come Napoli), nonostante l’impegno che viene profuso e la pendenza è perciò, come già si è detto, aumentata, da 53.010 a 76.189, mentre si è ridotta da 80.604 a 50.635 la pendenza ad esaurimento dei processi d’appello davanti ai tribunali. Nonostante questa mole abnorme di contenzioso (e nonostante che il numero dei magistrati addetti al settore sia proporzionalmente minore), la durata media dei processi di lavoro continua ad essere notevolmente inferiore rispetto alla media dei processi civili: 732 giorni per il primo grado (con una certa riduzione rispetto a quella dello scorso anno, che era di 755 giorni). Si tratta certamente di tempi molto superiori a quelli che il legislatore del 1973 aveva preventivato e voluto, ma essi comunque confermano che quel modello processuale, unito ad una spiccata specializzazione del giudice, consente una gestione più razionale del carico processuale. Resta invece connotata negativamente la durata delle cause previdenziali, che è in media di 1.019 giorni. Le ragioni del maggior tempo richiesto per la definizione di queste controversie non sono facilmente comprensibili: è possibile che il fenomeno possa essere attribuito all’incidenza dell’accertamento medico-legale, che sfugge in larga misura al controllo del giudice. Il dato, comunque, dimostra la necessità di una riforma processuale e sostanziale specificamente rivolta a questo settore del contenzioso che, in larga misura – mi riferisco alle cause genericamente definibili "di invalidità" – presenta spesso caratteri più propri di un accertamento tecnico garantito che di una cognizione giurisdizionale. In questo medesimo settore, poi, vi è stato di recente un caotico accavallarsi di riforme legislative che hanno reso più complicati e incerti i giudizi, moltiplicandoli e rendendone più difficile la gestione. Sono state attuate riforme processuali del contenzioso del lavoro e della previdenza che ancora richiedono di essere verificate ed altre ancora ne vengono continuamente ipotizzate. In generale si tende provvidamente, in questi progetti normativi, a favorire la composizione o la definizione stragiudiziale delle controversie mediante la valorizzazione di procedure conciliative oppure il rafforzamento delle procedure amministrative o arbitrali. Non ci si può nascondere peraltro che la legge sul processo del lavoro del 1973 aveva previsto specifiche procedure di conciliazione, anche al fine di alleggerire il carico di lavoro giudiziario, oltre che nell'intento di agevolare metodi di composizione delle controversie più gestibili dalle parti sociali e più consoni a rapporti che erano destinati a continuare anche dopo la definizione della controversia. Previsioni che però non hanno avuto conferma nei risultati ottenuti e anzi è elevatissimo il numero di controversie che invece vengono conciliate davanti al giudice del lavoro. I procedimenti in materia di famiglia. Separazioni personali. Divorzi Anche quest’anno sono in netta progressione i ricorsi per separazione personale e per scioglimento del vincolo matrimoniale. Il che riflette il profondo mutamento sociale di questi ultimi decenni e il crescente aumento delle crisi dei matrimoni. E’ un dato che viene riferito da tutti i Procuratori generali e che desta preoccupazione, ove si tenga conto che il segnale di crisi coinvolge soprattutto famiglie di recente formazione, a conferma di una precarietà affettiva che è spesso il portato di una precarietà economica , con effetti di pesante ricaduta nei confronti dei minori, specie nelle situazioni culturalmente più degradate. Va segnalato il ruolo promozionale svolto in materia dalla giurisprudenza dei giudici di legittimità e di merito, cui si deve una particolare attenzione nella tutela del soggetto economicamente più debole. Si è andato infatti consolidando l’orientamento secondo il quale i genitori sono tenuti a concorrere al mantenimento dei figli anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi, salvo a fornire la prova che il mancato svolgimento di un’attività economica sia dovuto ad inerzia o a rifiuto ingiustificato, da valutare secondo criteri di relatività. In tale direzione si muove anche il recente orientamento che ha consentito una forte accelerazione dei tempi necessari per ottenere la pronuncia di divorzio, avendo affermato l’autonomia della domanda di separazione rispetto alla richiesta di addebito, sicché è ora possibile chiedere il divorzio anche in pendenza della causa relativa all’addebito. La giustizia minorile in materia civile La giustizia civile minorile rappresenta un settore nel quale la società esprime una domanda di giustizia in continua espansione e che non sempre riesce ad ottenere una risposta adeguata a causa della fragilità del sistema delle strutture di protezione del minore. La carenze dei servizi sociali territoriali, la difficoltà di reperire al proprio interno figure professionali qualificate per l’espletamento delle delicate indagini da svolgere, in particolare nel settore delle adozioni, nonché la carenza di comunità di accoglienza o di strutture similari, non consentono ai tribunali per i minorenni di far fronte adeguatamente ai problemi relativi al maltrattamento e all’abuso dell’infanzia, così come al disagio e al disadattamento adolescenziale. Deve aggiungersi che la frammentarietà delle competenze tra giudice ordinario e giudice minorile, in particolare in materia di provvedimenti che incidono sull’esercizio della potestà genitoriale, oltre ad essere fonte di confusione per l’utente, costituisce un ulteriore elemento di irrazionalità del sistema, con una conseguente moltiplicazione dei ricorsi in un settore in cui la delicatezza dei temi in discussione e l’incidenza dei provvedimenti adottati sulle condizioni di vita del minore suggerirebbero concentrazione delle competenze, unitarietà dell’intervento e specializzazione degli operatori. Il settore minorile necessita dunque di servizi professionalmente qualificati e presenti sul territorio, nonché di strutture di sostegno in grado di far fronte ai fenomeni del disagio e della marginalità dei minori; fenomeni amplificati dall’enorme aumento della immigrazione clandestina di minori non accompagnati, che determina una situazione di generale emergenza assistenziale. I più recenti interventi legislativi non hanno migliorato il quadro normativo di riferimento, al di là delle intenzioni del legislatore. La legge n. 149/2001, in ossequio al principio costituzionale del c.d. giusto processo introdotto con la modifica dell’art. 111 della Costituzione, ha strutturato il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità come procedimento di parte, assegnando al P.M. un ruolo fondamentale e introducendo la difesa di ufficio; una innovazione radicale ed incisiva, diretta a recuperare pienamente la terzietà del giudice, ma che con successivi decreti legge è stata congelata fino al 30 giugno 2003 per problemi di coordinamento con la legge sul patrocinio dei non abbienti e in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio. Anche la nuova disciplina dell’art. 333 del codice civile, introdotta dalla legge n. 149/2001 e non ancora in vigore, necessita di un coordinamento con la legge n. 154/2001, contenente "misure contro la violenza nelle relazioni familiari", al fine di evitare pronunce del giudice minorile contrastanti con quelle del giudice ordinario. Infine, nonostante l’entrata in vigore della legge – quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge n. 328/2000), tutti i Procuratori generali hanno denunciato la carenza dei servizi sul territorio. Il che, oltre a rendere difficoltoso il lavoro giudiziario, sovente ne vanifica gli effetti.
Un breve cenno va fatto al disegno di legge di iniziativa governativa n. 2517/C in materia di diritto di famiglia e dei minori, che affronta i problemi della giustizia minorile mediante la soppressione delle competenze civili del tribunale per i minorenni (adozioni interne e internazionali, interventi sulla potestà dei genitori, affidamento dei figli naturali) e il trasferimento delle medesime al tribunale ordinario con istituzione, a organico invariato, di una sezione specializzata composta di soli giudici togati. Il tribunale per i minorenni verrebbe mantenuto, con riduzione dei componenti onorari, per l’esercizio delle sole funzioni penali. L’iter dei lavori parlamentari – una volta superata l’emotività determinata da gravi fatti di cronaca - sembra peraltro rispondere all’esigenza di una riflessione più ampia, che faccia perno sulla necessità di intervenire unitariamente nel settore civile e penale. Pur senza entrare nel merito delle scelte di competenza del legislatore, la unificazione delle competenze in materia di minori e famiglia appare obiettivo condivisibile, ma altrettanto auspicabile appare il mantenimento in capo ad un solo organo delle competenze civili e penali, per l’armonizzazione degli interventi rivolti al recupero del minore deviante. E’ auspicabile altresì il mantenimento della componente onoraria, in considerazione dell’apporto diretto e dialettico degli esperti nella trattazione e nella decisione di cause che richiedono saperi extragiuridici per una soluzione che sia la più aderente all’interesse del minore, nonché l’introduzione di regole puntuali in materia di diritto di difesa, di garanzie processuali e di ragionevole durata del processo. Nell’attuale quadro ordinamentale e processuale, l’attività dei tribunali per i minorenni si segnala per l’enorme carico di lavoro svolto in materia di adozioni e di provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale. I nuovi adempimenti imposti dalla legge 476/1998, quale l’audizione diretta e la valutazione delle coppie aspiranti all’adozione internazionale, hanno creato problemi nell’espletamento delle procedure, a causa della mancanza di personale specializzato presso i Servizi territoriali. Generalmente, nelle relazioni dei Procuratori generali si segnala una scarsa preparazione dei coniugi in ordine ai problemi e alle difficoltà connesse all’introduzione nelle famiglie italiane di minori di diversa cultura, spesso con passato traumatico o costituito da lunga istituzionalizzazione. Per tutti i tribunali per i minorenni i dati evidenziano l’assoluta prevalenza delle adozioni internazioni rispetto a quelle nazionali. L’affidamento eterofamiliare, diretto a tamponare situazioni di temporaneo disagio e di carenze nella famiglia di origine, non ha dato risultati soddisfacenti. Il numero dei provvedimenti di affidamento è contenuto, al Nord come al Sud del Paese. Il che è da attribuire presumibilmente alla mancanza di una effettiva cultura della solidarietà e alla difficoltà di gestire rapporti affettivi concorrenti in vista del rientro del bambino in famiglia. Va segnalata la delicata attività svolta dalle procure presso i tribunali per i minorenni nei riguardi di minori vittime di violenze e maltrattamenti, in stretto collegamento con la procura ordinaria, titolare del procedimento penale contro l’autore delle violenze che non sia minore di età. Da non trascurare anche l’intervento della giustizia minorile in ordine all’evasione dell’obbligo scolastico, che ha dato luogo – come nel distretto di Palermo – a forme di collaborazione con il Provveditorato agli studi per un controllo capillare sui minori inadempienti e sui loro nuclei familiari, al fine di rimuovere le cause di dispersione scolastica e di evidenziare situazioni di rischio che superano le stesse problematiche della evasione dell’obbligo scolastico. Infine va segnalato che il crescente numero di matrimoni fra italiani e cittadini stranieri ha reso più frequente l’applicazione delle convenzioni internazionali in materia di affidamento dei figli minori. L A G I U S T I Z I A P E N A LE Flussi quantitativi e dati statistici Per una corretta analisi dello stato della giustizia penale, prima ancora di esaminare gli aspetti generali e poi quelli particolari, conviene avere conoscenza dei flussi quantitativi riguardanti i procedimenti penali, in relazione all’andamento della criminalità che ad essi dà origine, e la tipologia dei provvedimenti che li definiscono. I dati statistici relativi ai procedimenti penali nel periodo 1° luglio 2001 – 30 giugno 2002 evidenziano una riduzione delle sopravvenienze rispetto al corrispondente periodo anteriore, essendo le stesse passate da 6.254.041 a 5.964.463. E’ così proseguita una linea di tendenza già emersa lo scorso anno. Per contro, risulta negativo il dato concernente i procedimenti definiti, che ha subito una consistente contrazione: da 6.223.066 al 30 giugno 2001 a 5.858.526 al 30 giugno 2002. Con la conseguenza che le pendenze totali hanno subìto un ulteriore incremento: 5.721.653 rispetto a 5.512.692 dell’anno precedente (+3,8%). Si tratta di un dato nazionale che deve essere valutato con molta prudenza in quanto sconta anche situazioni emergenziali verificatesi a livello locale. L’esame delle relazioni dei Procuratori generali evidenzia che, a fronte di numerosi uffici con situazioni sostanzialmente analoghe all'anno precedente, si registrano anche dati incoraggianti in taluni importanti distretti, con pendenze in diminuzione rispetto al precedente periodo, per essere stati gli affari eliminati in numero superiore a quello (pur sempre cospicuo) degli affari sopravvenuti. Vi è chi comincia a parlare di "netto e progressivo miglioramento" (Palermo), col venir meno, in parte, delle deficienze e degli inconvenienti verificatisi negli anni precedenti, pur permanendo insoddisfacente la situazione complessiva. Altri significativi elementi di valutazione si possono desumere dai dati riguardanti gli esiti dei procedimenti, con la relativa tipologia, portati alla cognizione del giudice, limitatamente tuttavia alle fasi delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado (mancano quelli relativi all’appello, mentre per il giudizio di cassazione se ne riferirà allorché si parlerà di tale organo). Emerge da tali dati che, nel periodo considerato, presso gli uffici del GIP si sono avuti 2.015.355 decreti di archiviazione (-6,20%) e 8.936 sentenze di non luogo a procedere (-14,77%). Di contro si sono avuti 28.869 decreti che dispongono il giudizio (-3,80%), 60.680 decreti di condanna divenuti esecutivi (-17,60%), 12.394 sentenze a seguito di giudizio abbreviato (+20,84%) e 27.625 sentenze di patteggiamento (+6,72%). Presso i tribunali, invece, si sono avute 55.666 sentenze di proscioglimento e assoluzione (-6,62%), 9.253 sentenze promiscue (-18,04%) e 146.329 sentenze di condanna, di cui 51.666 di patteggiamento (+7,02%). Complessivamente, nei due uffici, i procedimenti esitati nei quali è stata esercitata l’azione penale sono stati 543.200, mentre le sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento e di assoluzione sono state 64.602 (11,89%). Tenuto conto tuttavia che taluni esiti non sono rigorosamente classificati come condanne o come proscioglimenti (sentenze promiscue e sentenze pronunciate a conclusione di giudizio abbreviato), il rapporto percentuale fra le seconde ed i primi può ritenersi attestato intorno al 15%. Come si vede – e ove si consideri che tra i proscioglimenti vengono conteggiate anche le sentenze applicative di una causa di estinzione del reato o della depenalizzazione – una percentuale del tutto fisiologica, che dimostra e conferma l’esercizio prudente dell’azione penale. A questi dati vanno aggiunti gli esiti dei giudizi nelle successive fasi d’impugnazione, spesso conseguenti a eventi maturati solo nel prosieguo del giudizio. Merita piuttosto di essere segnalato il generalizzato decremento di produttività che tali dati evidenziano, con punte particolarmente significative per i decreti di condanna divenuti esecutivi (-17,60%) e per le sentenze promiscue (-18,04%). Relativamente ai primi, poiché il dato statistico prende in considerazione i soli decreti divenuti esecutivi, cioè quelli per i quali non vi è stata opposizione da parte dell’imputato, tale contrazione potrebbe trarre origine più che da un minor ricorso a siffatto tipo di procedimento da parte dell’autorità giudiziaria, da un più esteso rifiuto dello stesso ad opera della parte privata, che si manifesta con l’opposizione. Consistente è, invece, l’incremento dei procedimenti definiti con il giudizio abbreviato (+20,84%) e con il patteggiamento (+6,72%) davanti al GIP; ove si tenga conto anche dei procedimenti definiti con quest’ultimo rito davanti al tribunale, si ha un dato particolarmente significativo: 91.685 procedimenti (pari al 14,69% di quelli nei quali è stata esercitata l’azione penale) sono stati definiti con tali riti speciali. E’ ancora poco per sperare che il loro utilizzo possa dare un contributo decisivo alla risoluzione dei problemi derivanti dalla eccessiva durata dei processi. Perché il ricorso ad essi sia ulteriormente potenziato è necessario por mano a riforme legislative che ne agevolino la ulteriore diffusione. Non, forse, per quanto riguarda il giudizio abbreviato (che è stato già oggetto di una radicale ma discussa riforma con la legge 16 dicembre 1999 n. 479), della cui effettiva utilità da molti si dubita per le ragioni che saranno più oltre indicate e che comunque non sembra suscettibile di ulteriori interventi; ma piuttosto per quanto riguarda il patteggiamento, del quale, lasciando immutata l’attuale strutturazione procedimentale, potrebbe essere esteso l’ambito di operatività, come da più parti – e anche da questo Ufficio nelle precedenti relazioni - auspicato, mediante un ulteriore ampliamento del limite massimo di pena detentiva (attualmente di soli due anni) entro il quale può ad esso farsi ricorso. Tali auspici sono stati di recente accolti dal legislatore. La Commissione Giustizia della Camera dei deputati, infatti, il 3 luglio 2002 ha approvato in sede deliberante il d.d.l. n. 1488 (risultante dalla riunficazione di tre d.d.l.), il quale prevede il patteggiamento per pene fino a cinque anni di reclusione. Quanto alla durata dei processi, i dati statistici elaborati dal Ministero della Giustizia evidenziano che, a fronte di una riduzione della durata media della fase del giudizio di merito, che per i tribunali è stata particolarmente rilevante, essendo passata da 371 a 322 giorni, vi è stato un consistente aumento della durata media della fase precedente. Tale incremento è dovuto, prevalentemente, alla dilatazione temporale della durata dei procedimenti davanti agli uffici del GIP (da 194 a 261 giorni), originata da una consistente riduzione dei procedimenti esauriti (-9,2%) e non compensata dalla contrazione delle sopravvenienze (-6,5%). Il che ha determinato, altresì, un incremento delle pendenze (del 27,6%). Nell’insieme, ove si ipotizzi un procedimento che si snodi nelle fasi delle indagini preliminari, dell’udienza preliminare, del giudizio di primo grado in tribunale ed in quello di appello, la sua durata media è di 1509 giorni, rispetto ai 1490 giorni del periodo 1° luglio 2000 – 30 giugno 2001. I tempi effettivi sono ancora più lunghi. Quelli riferiti, infatti, tengono conto solo del lasso temporale che intercorre tra il momento in cui un procedimento è incardinato in un determinato ufficio e quello in cui viene adottato il provvedimento che definisce la relativa fase; non anche del tempo necessario perché il fascicolo pervenga al giudice della fase successiva. I dati sull’attività del giudice di pace, per il limitato periodo preso in considerazione (il primo semestre del 2002; infatti è divenuto competente anche in campo penale dal 2 gennaio 2002), non consentono di esprimere alcuna seria valutazione. L’auspicio è che, una volta divenuto pienamente operativo, tale organo possa alleviare il lavoro dei giudici professionali e contribuire a ridurre la durata dei processi. A) ASPETTI GENERALI La perdurante crisi del processo penale A distanza di un anno, sono ancora valide tutte le osservazioni e le considerazioni fatte nella relazione del 2002, al di là di quanto potrebbe desumersi dai dati statistici ora riportati - alcuni negativi, altri positivi, altri ancora poco significativi - tutti sostanzialmente confermativi della situazione precedente. In assenza di riforme di sistema, preannunciate ma non ancora approvate, è possibile anzi valutare meglio lo stato della giustizia penale ed esaminare il quadro generale e anche taluni aspetti particolari del diritto penale processuale e sostanziale. Si era parlato, un anno fa, di processo malato, di crisi del processo. Questa certamente perdura. Si può anzi, in modo secco, affermare, che il processo penale oggi ancora non funziona. Ormai tutti - studiosi, operatori di giustizia, parti private - sono d’accordo credo, su questa conclusione. Il susseguirsi, in questi ultimi anni, di riforme mal coordinate e prive di disegno unitario, ma soprattutto l’introduzione di un numero eccessivo di pretese garanzie, ha determinato una situazione alla quale occorre al più presto porre rimedio con riforme ispirate a esigenze di sistema, senza tener conto eccessivo di interessi di categoria e senza indulgere a compromessi o cedimenti. L’introduzione del parametro costituzionale del giusto processo impone di modulare le riforme per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio dinanzi ad un giudice imparziale tenendo conto dell’esigenza, di pari dignità costituzionale, di assicurarne la ragionevole durata. Il processo penale ha bisogno di garanzie, ma l’esigenza di rispettare i tempi di durata ragionevole impone di sfrondarlo da garanzie ridondanti. Il nostro processo penale è frutto di questa travagliata alternativa tra garanzie ed efficienza, che non ha ancora trovato il punto di equilibrio. Nella nostra Costituzione i due principi fissati nell’art. 111 forniscono una chiara direttiva al legislatore ordinario su entrambi i versanti, imponendo di coordinarne e contemperarne le diverse finalità, ma tenendo presente che la ragionevole durata del processo non è solo una esigenza di sistema ma un diritto fondamentale del cittadino al pari di quello alle garanzie nel processo, per di più tutelabile in sede comunitaria e fonte di responsabilità per gli Stati membri dell’Unione europea. Questo potrebbe comportare il controllo di legittimità costituzionale delle leggi di garanzia se formulate in modo da impedire il rispetto dell’altro principio. Tutto ciò indurrebbe a escludere - ma il giudizio in proposito spetterà ovviamente alla Corte Costituzionale - che, dei due principi, l’uno sia immediatamente operativo e l’altro meramente programmatico. E tale prospettiva ha probabilmente indotto il legislatore a espandere le garanzie processuali, senza considerarne gli effetti sulla durata del processo. Certo è però che la Commissione europea, nel rilevare l’enorme numero di controversie proposte a causa della violazione del diritto fondamentale alla durata dei processi ci impone ora di adeguare il nostro ordinamento a tale esigenza e quindi di contemperare appunto i due su ricordati princìpi, al fine di evitare condanne comunitarie non più solo sui danni ai singoli ma per inottemperanza alla prescrizione di varare riforme adeguate di sistema che evitino ulteriori lesioni. I problemi del processo penale. Le varie disfunzioni Se il processo penale in Italia non funziona e se ha in tanti casi durata eccessiva, esistono evidentemente ragioni precise e bene individuabili. Storicamente il processo penale, sotto qualsiasi latitudine, ha avuto sempre un centro unico: o il centro era l’investigazione (processo inquisitorio) o il centro era il dibattimento (processo accusatorio). Il nostro processo penale è un processo a più centri di gravità autonomi: l’indagine e il giudizio. Si tratta di una realtà davvero particolare, che produce effetti difficilmente comprensibili: gli atti di indagine, in generale, non valgono per il dibattimento (e questo è coerente con la logica di un processo accusatorio). Però, le garanzie del dibattimento e i criteri di valutazione della prova in esso operanti sono stati estesi dal dibattimento alle indagini preliminari (e questo è assolutamente dissonante con la logica accusatoria). L’indagine preliminare si sta progressivamente modellando sulle forme del giudizio. L’udienza preliminare si è, di fatto, sostanzialmente trasformata in un dibattimento anticipato e il decreto di rinvio a giudizio è, di fatto, diventato un giudizio di responsabilità sulla base dell’istruttoria compiuta. Il principio del contraddittorio si è poi espanso ben oltre la previsione costituzionale. Esso si è pervasivamente insediato in ogni angolo del procedimento penale. La logica che muove tale espansione sembra essere questa: il procedimento penale non viene più visto come una indagine in funzione di un giudizio, bensì come una serie di giudizi provvisori e parziali che anticipano il giudizio finale. Così abbiamo un giudizio sull’inazione (archiviazione), un giudizio sui tempi dell’azione, un giudizio sulle modalità dell’azione (misure cautelari personali e reali), un giudizio sulla completezza delle indagini e sul fondamento dell’azione (udienza preliminare). In questo modo, mentre l’indagine difensiva rimane un territorio riservato della difesa, l’indagine del pubblico ministero tende ad essere una indagine in contraddittorio con le parti e sotto il costante controllo del giudice. Tutto questo avrebbe senso se le prove raccolte nel corso dell’indagine valessero per il giudizio. Ma, come si è detto, questo non avviene nel nostro processo. Pertanto, l’indagine preliminare ha perso il suo significato tradizionale, sia nella prospettiva accusatoria, sia in quella inquisitoria. E’ una indagine ancora alla ricerca di un senso.
La sovrapposizione di indagine e giudizio, la confusione di strutture e funzioni è la inevitabile conseguenza di un processo a più centri. E’ necessario che il legislatore scelga un centro di gravità per il processo. Le scelte incompiute producono diseconomie e irrazionalità. In particolare, esaminando le singole disfunzioni, si possono fare le seguenti considerazioni. 1) Per quanto riguarda la garanzia
del contraddittorio, la Costituzione ne prescrive il rispetto nel giudizio
e, comunque, nella formazione della prova. Nel nostro processo il
contraddittorio si è esteso non solo dal giudizio all’inchiesta preliminare,
come si è visto, ma anche dagli atti di prova a quasi tutti gli atti di
indagine. Non solo. Il contraddittorio è stato inteso nella sua massima
espansione concettuale, così da dar luogo quasi sempre ad un procedimento
incidentale che può giungere fino in cassazione. Ora, è difficile immaginare
come possa avere una ragionevole durata un processo in cui ogni atto può
generare un microprocesso, che richiede avvisi, notifiche, discussioni,
deliberazioni e consente ripetute impugnazioni. In questa prospettiva
prevedere sospensive del procedimento di cognizione in attesa della
definizione del procedimento incidentale costituirebbe un colpo esiziale
alla ragionevole durata del processo. 2) I riti differenziati sono stati
ideati proprio per favorire l’efficienza del processo e accorciarne la
durata. I dati statistici dianzi richiamati evidenziano che l’obbiettivo
perseguito non è stato raggiunto; in ogni caso, ad esso certamente risponde
il patteggiamento, ma è dubbio che vi risponda il giudizio abbreviato. 3) Le continue interferenze fra procedimenti incidentali e procedimento principale e tra questo e i procedimenti differenziati ha creato un groviglio di situazioni di incompatibilità del giudice che, a loro volta, alimentano nuovi procedimenti incidentali e nuove disfunzioni del procedimento principale. Non è razionale un modello di procedimento penale che genera incessantemente al proprio interno decine di situazioni di incompatibilità. 4) Il principio di garanzia ha
portato ad una proliferazione di situazioni di inutilizzabilità di prove e
di invalidità di atti. Il processo penale è ormai diventato un contorto e
accidentato sentiero, disseminato di ostacoli. 5) La tensione tra i principi
costituzionali garanzie-ragionevole durata del processo trova il suo
epicentro nel dibattimento. In via generale, può osservarsi che il principio
della ragionevole durata del processo dovrebbe portare anche ad una più
rigorosa deontologia dei comportamenti processuali, che vieti pratiche
ostruzionistiche: poteri e garanzie devono servire nel processo e per il
processo, non contro il processo. Spesso si ascoltano nei dibattimenti, da
parte del P.M., requisitorie che vanno al di là delle esigenze della
discussione o, da parte della difesa, prospettazioni di eccezioni o
richieste manifestamente pretestuose e consapevolmente destinate a seminare
ragioni di impugnazione, per dilatare la durata del giudizio. 6) Altro momento critico del nostro
processo è il regime delle impugnazioni. La logica del codice è quella del
controllo totale: ogni provvedimento del giudice o anche del pubblico
ministero deve essere sottoposto a controllo. In questo modo, accanto ai
tradizionali mezzi di impugnazione nei confronti delle sentenze, sono
germinate numerose forme di riesame, opposizione, reclami, che danno luogo a
procedimenti in camera di consiglio, che a loro volta innescano un regime di
impugnazione. Questo sistema certamente non giova ad un obbiettivo di
ragionevole durata del processo. Ma appare anche dissonante con il modello
di processo che il legislatore ha in mente. a) limitazione della legittimazione ad impugnare gli atti del procedimento principale di cognizione; b) limitazione dei motivi di impugnazione, evitando in particolare l’automatismo processuale per cui ogni eccezione non accolta diventa motivo di impugnazione; in questa prospettiva potrebbe essere affrontato anche il problema delle impugnazioni del pubblico ministero, escludendo dalle censure proponibili quelle incidenti direttamente o indirettamente sul trattamento sanzionatorio o relative ai c.d. benefici di legge; c) limitazione dei provvedimenti impugnabili, con riguardo soprattutto a quei provvedimenti endoprocessuali che non incidono sui diritti di libertà e che hanno un breve respiro temporale. Questa rapida ricognizione dei
molteplici problemi del processo penale ci riporta al punto di origine:
occorre trovare una mediazione fra i principi di garanzia e di ragionevole
durata, i quali invece ora operano come vettori di forze in direzioni
opposte. Davvero spinoso è il problema delle garanzie. Che il processo penale soffrisse di un deficit di garanzie è una constatazione incontroversa. Anzi, fu proprio tale constatazione il principale impulso alla codificazione di un nuovo processo penale. Ma quello che va sottolineato è che questa spinta alle garanzie non risponde ad un progetto coerente di modello processuale. Ci sono garanzie tipiche del processo inquisitorio (in particolare, quelle attinenti alla fase delle indagini) che non valgono per il processo accusatorio. Il nostro legislatore sembra optare per quest’ultimo modello, ma poi vi innesta istituti e garanzie del primo. Occorre essere consapevoli che in questa sovrapposizione di garanzie si nasconde un rischio. Poiché un processo ipergarantito è un processo ipercostoso, cui possono accedere in pochi, il rischio è che all’interno delle strutture di un processo apparentemente unitario vengano nella prassi a crearsi due tipi empirici di processo penale: quello più garantito per chi può permetterselo e quello meno garantito per chi non può permetterselo. Non è senza ragione che dalle relazioni dei Procuratori generali risulta assai limitata l'applicazione della legge n. 397 del 2000 sulle indagini difensive. La principale ragione dello scarso impiego dei nuovi strumenti è, infatti, individuata proprio negli alti costi. E’ difficile pensare che un siffatto processo possa definirsi giusto processo. I problemi del diritto penale sostanziale Una giustizia migliore implica non solo un processo più giusto, ma anche un diritto penale più giusto. Un giusto processo che applichi un diritto avvertito come irrazionale o iniquo dalla collettività non rende credibile la giustizia. Così come non rende più credibile la giustizia un diritto penale aderente alle effettive esigenze di difesa della collettività e condiviso, ma applicato in un processo penale sperequato e imprevedibile. Il diritto e il processo penale devono ottenere il consenso della collettività, altrimenti l’amministrazione della giustizia è destinata alla ineffettività; anzi, finisce col generare conflittualità sociale, anziché risolverla. La giustizia penale oggi deve fronteggiare non solo una sfiducia nel processo ma, prima ancora, una sfiducia nel diritto penale, che è ridondante di fattispecie, le quali poi sovraccaricano il processo penale, inceppandone i meccanismi perché troppo numerose e di difficile accertamento. E l’inefficienza del processo penale rende inefficace il diritto penale; anche nei casi in cui una risposta giudiziaria è fornita alla collettività in tempi ragionevoli. Abbiamo un codice penale fermo a settanta anni fa (al riguardo è assai viva l’attesa per la conclusione dei lavori dell’apposita commissione ministeriale incaricata nel novembre del 2001 di predisporre un progetto organico di riforma di tale codice) e una legislazione penale complementare in continua espansione. Nelle società dinamiche come la nostra i beni e i valori subiscono continui mutamenti nella coscienza sociale, che crea nuovi valori e ne declassa altri tradizionali. Il diritto penale deve sapere registrare tali evoluzioni, senza restare custode ostinato del passato. Nella società contemporanea è cresciuta l’insicurezza e si moltiplicano sia le occasioni, sia il tipo di aggressione alla nostra sfera di libertà. Sono in crisi la famiglia, la scuola, l’etica sociale. Per fronteggiare questa realtà la politica criminale produce incessantemente nuove fattispecie penali. Tutto questo rischia di creare un vistoso cambiamento nelle strutture del diritto penale. Non più poche fattispecie di reato che rispecchiano condotte ben definite e realmente temibili, ma una proliferazione di ipotesi di reato non riconducibili a sistema. Il diritto penale specialistico sta soverchiando il diritto penale del codice. In effetti, il diritto penale non è più un sistema. I principi generali si flettono sotto la forza d’urto dei diritti speciali. L’inflazione di norme penali porta, a lungo andare, ad una perdita di autorità delle stesse. E’ illusorio pensare che tutti i problemi possano essere risolti con leggi penali. Occorre comunque considerare che queste non sono a costo zero. Esse hanno costi di attuazione. Basta pensare all’impatto sulle strutture investigative e processuali. Se non si affrontano questi costi, le leggi penali rimangono sulla carta, si riducono a legislazione simbolica. L’ampliamento dell’area della criminalizzazione comporta un’ulteriore conseguenza. In passato il diritto penale rispecchiava una criminalità in qualche modo omogenea. Ora, invece, all’interno della nostra società si sono venute a formare aree criminologiche sempre più diversificate. Accanto alla criminalità tradizionale delle figure di reato contemplate dal codice penale (tra esse compresi anche i c.d. reati bagatellari), prendono consistenza figure minori di illecito, che danno vita alla sempre più vasta area della criminalità c.d. da strada. C’è poi l’area, non meno temibile e pervasiva, della criminalità economica, che comprende tutto il settore dei reati fiscali, societari e fallimentari. C’è infine una terza area, quella della criminalità organizzata. In una società ben ordinata essa dovrebbe rappresentare un fenomeno marginale. Invece, essa è diventata un’area invasiva, che paradossalmente rappresenta, sotto il profilo criminologico, un’area di racco |