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Norme giuridiche certe e vaghe in senso vago
di Prof. Luigi Vallauri Lombardi*
(* Ordinario di Filosofia del diritto, Facoltà Giurisprudenza, Università Firenze)


Nel titolo ci sono le parole "certezza" e "vaghezza". Purtroppo il concetto di certezza è incerto e il concetto di vaghezza è vago. Proviamo a partire dal problema: cosa può essere vago? Userò il concetto di vago in senso stretto. In senso vago è vago ciò che non è completamente determinato. Che cosa può essere vago? Un ente semaforo, cioè un portatore di "sema", di significato. Una sedia non può essere vaga. Quali sono gli enti semafori? Possono essere parole, gesti, comportamenti, forse pensieri. Noi ci concentreremo su testi vaghi. Però quale testo scegliere?: perché possiamo pensare alla vaghezza in senso vago di un testo poetico, di un testo profetico (in genere i testi profetici sono sempre abbinati a gesti profetici: il profeta è l'uomo di un testo ma è anche l'uomo di un gesto. Mi viene in mente La Pira: io ho dato alcune tesi sui testi di La Pira e una sui gesti), di testi scientifici: non sempre la scienza riesce ad essere completamente univoca. Per esempio nessuno sa esattamente quanto è lungo un metro se lo vuole misurare in milionesimi di millimetro. I metri esistono, visti alle loro estremità e ingranditi al milionesimo di millimetro, sono degli oggetti turbolenti che si allungano e si accorciano in continuazione. E naturalmente può essere vago in senso vago un testo giuridico.
Però il diritto ha moltissimi aspetti non testuali. Suppongo che qualcuno di voi abbia letto l'ultimo saggio di Sacco sul diritto muto: è il diritto preistorico e prelinguistico. Sacco ha messo in luce che esistono società umane in cui c'è già il diritto e non c'è ancora la parola. Mentre noi siamo abituati a dire che c'è l'uomo quando c'è il linguaggio. E vorrei fare un accenno, l'unico accenno al diritto internazionale. Io credo che ci sia uno strato profondissimo e assolutamente muto del diritto internazionale che è quello che nasce strutturalmente dal riconoscimento reciproco di esistenza su un territorio. Nel momento in cui due entità "politiche", due popoli, smettono di cercare di distruggersi scatta una quantità di diritto di cui poi le consuetudini internazionali e le convenzioni sono precisazioni, esegesi. Ma nel mio riconoscimento che Tu puoi esistere, inizia già in realtà il diritto, un diritto radicalmente muto.
Poi c'è del diritto orale, quindi anch'esso non testuale, e sappiamo tutti che centinaia di "società perfette" umane hanno il linguaggio e non la scrittura
Infine c'è del diritto scritto che presuppone già sempre i due livelli muto e orale, ma anche nel diritto scritto abbiamo il diritto legale, giurisdizionale (l'insieme dei precedenti) e giurisprudenziale (l'insieme delle opinioni degli esperti). E queste stesse opinioni degli esperti prendono la forma del trattato, del commento, del parere o del responso e quindi troviamo anche una pluralità di tipi di testi giurisprudenziali. Allora, di quale testo giuridico vago ci vogliamo occupare? Io qui mi riferirò soprattutto al diritto legale e al diritto giurisdizionale formalmente valido nei regimi che ammettono i precedenti (in fondo non sono molto diversi un codice e un insieme scritto di precedenti). Basta che portiamo con noi la consapevolezza che ci stiamo occupando di un oggetto molto delimitato.
Il testo giuridico ha una peculiarità rispetto quello scientifico o a quello privato: vuole regolare il comportamento. Il mio maestro Emilio Betti notava invece il parallelismo tra il testo giuridico e il testo teologico, tra l'interpretazione giuridica e quella teologica: diversamente dal lettore di poesia, l'interprete di un testo giuridico o di un testo rivelato, cioè di un testo dotato di autorità, deve usare questo teso anche per risolvere problemi pratici, anche in funzione normativa.
Allora, oserei dire, il testo giuridico (lasciando da parte quello teologico, che però svolge spesso un'identica funzione) è casistico per essenza. Deve risolvere quei problemi che noi chiamiamo casi. Tanto è vero che una delle formalizzazioni più diffuse della norma giuridica è: se a,b,c, allora deve x,y,z. Un insieme di condizioni di fatto e un insieme di "doveresseri", di cose che devono accadere se accadono quei fatti.
Quindi il testo giuridico potremmo dire è un testo molto ansioso perché è un testo che può essere disatteso ed è sempre lì a vedere se viene o no disatteso, se viene o no applicato. Qualcuno potrebbe dire che le c.d. norme costitutive (per esempio la norma secondo cui la moglie ha il domicilio del marito; o la bandiera italiana è data di tre strisce; o le norme di abrogazione di norme) non sono norme ansiose che possono essere disattese perché ottengono l'effetto del momento stesso in cui vengono emanate. Io ne dubito. Se tutti usano un'altra bandiera persino la norma che dice come è la bandiera è suscettibile di essere disapplicata, quindi in qualche modo è fatta di materiale normativo.
In termini leggermente più tecnici dire che il testo giuridico ha delle ambizioni normative significa che la norma giuridica generale vuole per essenza tradursi in norme individuali: cioè in norme che regolano comportamenti di soggetti individuali con nome e cognome. Questo allora implica che tutte le norme giuridiche sono vaghe nel senso non vago (o meno vago) che io adesso voglio proporre. Propongo di distinguere, nella determinazione o nella vaghezza in senso vago, ambiguità e vaghezza: dove chiamerò ambiguità l'indeterminazione semantica: «Non sappiamo bene che cosa significhi quella norma». E chiamerò vaghezza l'indeterminazione casistica: «Non sappiamo bene quali fattispecie concrete rientrino nella fattispecie astratta contemplata dalla norma». Ci sono delle ipotesi in cui è netta la differenza tra ambiguità e vaghezza. Ad esempio, nel verso di Catullo: odi et amo. quomodo id fieri possit, nescio. sed fieri sentio et excrucior, «Ti odio e ti amo. Non so come questo sia possibile, ma sento che accade, ed excrucior», cosa vorrà dire esattamente excrucior? E' il tipico problema semantico. E' un problem per filologi. Si prendono i passi paralleli, si tiene presente che la radice è crux, insomma si fa tutto quello che serve per tradurre esattamente excrucior.
Prendiamo un contemporaneo di Catullo più verboso di lui: Cicerone. Il contratto di compravendita è governato dalla fides bona, dice Cicerone. Rientra o no nella fides bona, quando ti vendo un avilla a Capri, dirtiche dentro c'è il fantasma del vecchio capitano? Simpatico problema ciceroniano civilistico.
Voi capite che non è come il problema di excrucior. Il problema non è capire o tradurre il termine fides bona, è sapere se il venditore della casa, per comportarsi secondo la fides bona, deve dire o no che dentro c'è il fantasma del vecchio capitano.
Vi faccio qualche altro esempio di vaghezza casistica: sempre a proposito della buona fede o del Treu un Glauben di cui al famoso par. 242 del BGB, che nei commenti occupa da solo un intero volume (è la tipica clausola generale), il caso della svalutazione del marco dopo la prima guerra mondiale, il problema se rientra o no nella buona fede aggiornare il prezzo a seconda dell'inflazione, quando il prezzo pattuito nel frattempo vale un milionesimo. Non riguarda il concetto di buona fede. Non è un problema semantico: è un altro problema casistico.
Un altro esempio civilistico: il problema dell'indennità di sopraelevazione. E' dovuta o no se io ricavo sotto il tetto senza innalzarlo un secondo piano? C'è una sentenza della cassazione che dice: devo pagare l'indennità di sopraelevazione perché c'è un piano ulteriore che concorre al riparto del valore del suolo; e un'altra che dice che non devo perché non c'è stato innalzamento. Tutto questo non riguarda il significato lessicale di sopraelevazione; è indeterminazione casistica.
Prendiamo invece due esempi in diritto penale, anche qui uno dell'inizio del secolo e uno attuale. Il furto di elettricità: il furto doveva essere di una res, ora la corrente elettrica non aveva i caratteri dogmatici di una res di quell' epoca. Io sottraggo elettricità con un filo: c'è furto o non c'è furto. Indeterminatezza casistica.
Esempio di oggi: embrionicidio in provetta o embriotrofia letale in provetta. Uccidere o rendere non impiantabile per eccesso di sviluppo un embrione in vitro; Ebbene posso fare o no obiezione di coscienza a un programma comprendente uno di questi atti che mi viene affidato dal responsabile del laboratorio? Posso fare obiezione di coscienza alla soppressione di embrioni in vitro in base alla legge che prevede l'obiezione di coscienza all'aborto dove la soppressione presuppone un' interruzione di gravidanza? Cosa conta nel concetto di aborto procurato: la soppressione del feto o l'interruzione della gravidanza? Indeterminazione casistica.
Esempio di diritto costituzionale: il presidente degli Stati Uniti può essere eletto tra coloro che hanno più di x anni (non ricordo se sono 25 o 30). Noi dobbiamo, come sempre, guardare alla ratio della norma. E che cosa s'intendeva con 25 anni? S'intendeva uomo maturo, capace di prendere decisioni. Ora, esistono persone superiori a 25 anni non mature, non capaci di prendere decisioni e persone infra25enni mature. Dunque se il vero senso della norma è nominare un maturo, allora può candidarsi un 23enne maturo. Questo dimostra che tutte le norme sono vaghe, se è vero che nemmeno una norma della recisione apparentemente assoluta di "Il presidente deve avere più di 25 anni" è di per sé non vaga, perché proprio la funzione normativa invita a ricorrere alla ratio e la ratio può portare a discostarsi dalla lettera.
Spero di avere abbastanza chiarito la differenza tra ambiguità e vaghezza intesa in senso non vago almeno nei casi limite. Possiamo anche dire, usando la terminologia del mio corso di filosofia del diritto, che l'ambiguità riguarda le lacune statiche (cioè del testo considerato come una cosa da leggere) e la vaghezza riguarda le lacune dinamiche (cioè del testo normativo in quanto si misura con le incognite dell'individuale e del divenire). Oppure per riprendere la terminologia di Betti possiamo dire che l'ambiguità viene tendenzialmente tolta dall'interpretazione filologica e la vaghezza viene tolta dall'interpretazione che lui chiamava metafilologica. Naturalmente l'ambiguità semantica è sempre anche una vaghezza, mentre può esserci vaghezza casistica anche senza ambiguità semantica.
Cos'è che rende però particolarissimo il caso della vaghezza giuridica? E' l'esorbitanza delle pretese del testo giuridico. Diversamente dalla poesia di Catullo, il testo giuridico, abbiamo detto, vuole regolare l'azione: è un testo nervoso, ansioso. Un po' come quei genitori che vogliono che il loro esempio sia seguito, che i loro comandi siano obbediti. Anzi è ancora più nervoso di quei genitori, dire che è quasi paranoico perché vuole regolare tutto. E' un testo ansiosissimo: nulla gli deve sfuggire. Questo per il dogma della completezza della legge, che si divide nel dogma legalista, per cui unica fonte di diritto è la legge, e nel dogma (che io forse chiamerei piuttosto pragma) per cui l'apparato giudiziario deve dare risposta a tutto. Allora combinando questi due principi: la risposta deve essere data solo in base alla legge, e bisogna rispondere a tutto. Voi capite che la vaghezza definita come indeterminazione casistica diventa un problema cruciale. Perché se ci fosse sì un testo vago ma si potesse decidere anche in base a qualcos'altro, il problema non sarebbe così grave, anzi insolubile. invece, siccome potenzialmente tutti i casi della vita devono essere risolti in base al testo di legge, questo testo subisce violenta coartazione, diventa per forza estremamente vago.
Quindi tutte le norme sono vaghe e le norme che si pretendono complete sono estremamente vaghe.
E' la vaghezza delle norme un pregio o un difetto?
Dal punto di vista dello Stato il diritto il cui valore supremo è la certezza del diritto in funzione della sicurezza dei cittadini nei confronti del potere politico, la vaghezza è un difetto. Vedremo alla fine che ci sono prospettive per le quali la vaghezza non è solo un difetto. Ma per adesso prendiamola come difetto: cioè sposiamo l'ideologia dello Stato di diritto, l'ideologia della certezza e del giudice "bocca della legge", ossia bocca che emette soltanto per così dire fotocopie di quello che c'è già nella legge.
Nasce il problema della riduzione della vaghezza. Questa riduzione può avvenire fondamentalmente in due sedi: nella sede preventiva (quindi legislativa, a livello di formulazione della norma generale) e nella sede curativa (cioè applicativa, giudiziale, quando io guarisco la norma da una vaghezza che è sfuggita al legislatore).
Qualche idea sulla riduzione della vaghezza in sede preventiva. E' un'idea che Vi sottopongo, di cui non sono sicurissimo. Ma direi che la norma meno vaga è quella che combina principi generali e casistica. Chiaramente l'archetipo della certezza assoluta sarebbe una casistica infinita: una casistica cioè che preveda tutti i casi. Questo è impossibile per l'estrema varietà dei casi e per la storicità dell'esperienza umana. Nessuno poteva prevedere una res come l'elettricità, nessuno poteva prevedere l'embriotrofia letale o la clonazione o gli altri casi che ci sottopone la tecnologia (pensate adesso a Internet e ai problemi connessi con la gestione dello spazio telematico).
Allora, se in assenza di una casistica totale tutte le norme sono vaghe, io credo che la principale tecnica di riduzione della vaghezza in sede preventiva sia una specie di tenaglia tra principi molto generali e casistica. Non bastano i principi generali ("il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"), "la Repubblica promuove lo sviluppo della persona") perché sono aperti a qualunque interpretazione, ma d'altra parte non basta assolutamente la casistica, prima di tutto perché non potendo comunque esaurire tutti i casi se è troppo precisa suscita una pulsione verso l'argomento a contrario. Immaginiamo una norma che dica "è punito chi aggredisce una vecchietta che si dirige al mercato di Osnabruck e le strappa un'oca bianca dal suo canestro". Beh, basta che l'oca sia nera, e il malfattore è a posto.
D'altra parte dire che "è vietato nuocere al prossimo" sarebbe troppo vago. Quindi tra la vecchietta di Osnabruck e il prossimo dobbiamo trovare delle figure intermedie. Però questo non rende superfluo dire "è vietato nuocere al prossimo" perché ci saranno sempre dei casi non previsti che comunque un po' nel nuocere al prossimo rientrano. Allora, io direi che la combinazione vincente è: principi e casistica - tutte e due le cose. Questo è un problema cruciale per la informaticizzazione del diritto. Qui posso limitarmi a rinviare a un lavoro, gentilmente pubblicato da "Jus", quindi qui da noi, sul sistema esperto giuridico integrale, in cui prevedevo non solo un automa giudice ma anche un automa legislatore, il quale tra l'altro doveva formulare un diritto favorevole all'uso da parte dell'automa giudice. Il medesimo progetto di un sistema giuridico integrale è il punto estremo cui si può spingere il tentativo preventivo di riduzione della vaghezza.
Un altro piccolo trucco che segnalo così, en passant, perché ce ne sono tanti, è la quantificazione. Una norma che dicesse "possono votare i cittadini maturi, competenti e ben intenzionati" sarebbe una norma politicamente perfetta ma inapplicabile e quindi difettosa sotto l'aspetto della tecnica giuridica. Allora si dice possono votare tutti quelli che hanno più di 18 anni. La quantificazione implica una presunzione: la presunzione che i maggiori di 18 anni siano maturi, competenti e ben intenzionati. E sappiamo benissimo che non è vero. Però lo prendiamo per buono. La riduzione del qualitativo al quantitativo non è scientifica, è solo tecnica (nel senso di Gény), perché non è affatto detto che un ragazzo di 17 anni e 366 giorni sia molto meglio di uno di 17 anni e 364 giorni, però quelle che presumiamo che non sia maturo e ben intenzionato, mentre può benissimo esserlo. L'abbinamento presunzione (o se volete finzione) - quantificazione è uno dei trucchi del mestiere del legislatore per ridurre la vaghezza, perché il quantitativo è più preciso e meno vago del qualitativo.
Qualche idea sulla riduzione della vaghezza in sede applicativa o se volete curativa. Qui se prendiamo la vaghezza nel senso non vago, la vaghezza casistica, il mezzo, mi dispiace dirlo, è essenzialmente l'analogia, quella dell'art. 12 delle preleggi, cui si ricorre quando il caso non rientra esattamente in alcuna fattispecie legale. L'analogia è prevista da tutti gli articoli sull'interpretazione, l'articolo 12 del codice attuale ed i suoi predecessori del codice del 1965, dell'Albertino del 1838 e del codice austriaco del 1818. Si copiano l'un l'altro lungo 150 anni, con delle minime variazioni e Vi prego di leggerli: vedrete che tutti nella prima parte si occupano dei problemi che io ho definito di ambiguità, e questo passando dalla lettera della legge e dalla connessione logica all'intenzione del legislatore. E' come se uno stesse leggendo Catullo, nella prima parte. Quando la lettura di Catullo non funziona, perché il caso non ci rientra, ossia c'è specificamente vaghezza casistica, allora che si fa? Analogia e principi generali. Dunque grosso modo le prime parti degli articoli sulla interpretazione si occupano d' ambiguità, le seconde di vaghezza. E qui devo dire che ho fatto una piccola scoperta, di cui parlavamo stamani davanti a un cappuccino liquido (in Cattolica ci sono anche alcuni cappuccini solidi) con Luigi Condorelli: se anche l'analogia, principale tecnica di riduzione della vaghezza, in realtà è un'interpretazione e se il problema di vaghezza viene risolto risalendo a un principio, allora, paradossalmente, più qualche cosa è generale e più toglie vaghezza. Ogni vaghezza viene tolta attraverso una generalizzazione, attraverso un risalire a principi, che poi è esattamente quello che dice l'art. 12 salvo che pone una differenza netta tra l'analogia e il ricorso ai principi che come abbiamo visto non c'è. L'analogia è un ricorso a un principio un po' meno generale dei "principi generali". Questo è un risultato sorprendente. L' ordinamento diventa meno vago diventando più generico o generale.
Ultima considerazione: qual è il valore e qual è la portata della vaghezza immancabile, essenziale, delle norme giuridiche? Dico essenziale perché la vaghezza non è qualcosa che distingue norme vaghe da altre non vaghe, ma è una caratteristica della norma per il fatto di essere norma. Io direi che il doversi misurare con il problema vaghezza è la nobiltà, è lo specifico, è la responsabilità del giurista. Mentre sul significato si può chiedere il parere al filologo e l'uomo più competente è il filologo, in nessun modo l'uomo più competente per risolvere il problema di vaghezza è il filologo. Quindi i problemi di vaghezza definiscono proprio l'identità del giurista. Se non ci fosse vaghezza non occorrerebbero giuristi. Ma che personaggio è questo giurista della vaghezza? Ebbene io credo che non sa un filologo e nemmeno un logico, io credo che sia un politico saggio: ossia un esperto che è in grado secondo scienza e coscienza di assumersi la responsabilità di un' integrazione del diritto consistente nel far rientrare una fattispecie bordeline nell'area della fattispecie prevista dalla norma. Il giurista è colui che passa alla ratio e ci passa in base non a considerazioni puramente semantiche o storiche o in base a inferenze puramente logiche, ma in base a considerazioni che sono valutative, che sono di politica del diritto. Anche perché in fondo lo stesso argomento a contrario è un passaggio alla ratio. Quindi tutte le volte che passo alla ratio in senso analogico potrei anche passarci ragionando a contrario; il passaggio alla ratio non può mai essere puramente formale, puramente estensionale. Quindi si toglie la vaghezza con operazioni responsabili di saggezza politica. A questo punto avrei scelto come pistolotto finale che la lotta per la precisione, la lotta per il toglimento della vaghezza non è un episodio della lotta tra la prevedibilità e la vita. Sappiamo tutti che vale la pena di vivere anche perché la vita non è interamente prevedibile. La vaghezza è la vita stessa. Il diritto è vago perché il diritto è nella vita, perché il diritto è vita.


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Pubblicato in rete il 2/3/1999 -