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Sul pensiero filosofico di Luigi Lombardi Vallauri
Critica al logicismo giuridico
di Prof. Giuseppe Guida *
(docente di Filosofia,  ha conseguito il dottorato in filosofia all'Università di Trieste)

La tesi principale di Luigi Lombardi Vallauri è che non sia mai possibile eliminare una certa vaghezza del testo giuridico, il quale richiede sempre perciò un’interpretazione e dà adito frequentemente ad una pluralità di interpretazioni.
Ne deriva che il diritto non può essere considerato in alcun modo una scienza positiva, e non si può pretendere perciò che soddisfi criteri logici analoghi a quelli delle scienze positive.
Il diritto è sostanzialmente una disciplina ermeneutica; e come tale non è mai in grado di emanciparsi compiutamente dalle condizioni storico-politiche in cui si esercita, dalle forme di precomprensione sottostanti alle interpretazioni che se ne danno. All'origine di questa tesi sta innanzitutto la convinzione dell’inevitabile incompletezza del diritto positivo.  Il concreto e quotidiano esercizio dell'attività giuridica è sempre, secondo Lombardi Vallauri, attuazione-integrazione critica del diritto o, in altri termini, politica del diritto. L’incompletezza e indeterminazione del diritto positivo non è suscettibile infatti di essere completata e determinata con gli strumenti di una speciale logica che risulti rigorosamente neutrale. Il giurista si trova sempre costretto a dover scegliere tra risultati solo eccezionalmente univoci dei singoli metodi, delle singole operazioni presunte logiche e tra i singoli metodi che ha tradizionalmente a disposizione. Entrambe le scelte non sono di carattere logico-formale, ma sono scelte di natura eminentemente politica.
Va precisato però che con il termine scelta politica Lombardi Vallauri non intende una banale opzione ideologica o di partito, ma l'attuazione di valori in un contesto storico dato; in altri termini: una politica del diritto.
 Questa politica del diritto presuppone ovviamente, innanzitutto, una approfondita conoscenza del diritto positivo per una sua proficua integrazione. Ma presuppone anche:
a) l’elaborazione critica di una tavola di valori politico-giuridici generali: cioè una filosofia;

b) l’elaborazione critica e di una tavola di valori tecnico-giuridici specifici, necessari per la traduzione del discorso politico in discorso di politica del diritto;

c) l’analisi metodica del contesto sociale in cui vanno attuati quei valori: cioè una sociologia.
La giurisprudenza, come politica del diritto, è dunque, secondo Lombardi Vallauri, oltre che conoscenza del diritto positivo, necessariamente e inscindibilmente, filosofia, “tecnica giuridica” e sociologia. Vi sono stati giuristi che hanno cercato di sottrarre l’attività giuridica a opzioni di valore, con lo scopo di salvaguardarne la scientificità e di emanciparla dalla metafisica del giusnaturalismo.
Ma questa strada non è percorribile secondo Lombardi Vallauri.
In quanto non esiste un solo ordinamento che non asserisca di realizzare un certo minimo - o a volte massimo - grado di giustizia, di ordine e di altri valori.
Il problema che si pone semmai è in che misura e con quali modalità il diritto come tale è in grado di assorbire ed esprimere i valori. Non è detto ovviamente che tutto l'ideale etico o politico possa diventare diritto o realizzarsi mediante il diritto. Ci sono ideali non giuridicizzabili: per esempio l’amore non può essere giuridicamente ottenuto. Il giurista potrà realizzare il proprio ideale politico, sia in generale sia il riferimento ad un problema determinato, solo per quel tanto che risulterà compatibile con il diritto positivo.
In ogni caso però, secondo Lombardi Vallauri, né i limiti posti dalla legge, né quelli posti dal diritto positivo, né quelli posti dal giuridico come tale, sopprimono la libertà del giurista.

La sua attività entro tali limiti resta un’attività di carattere politico. Fin dal primo capitolo del libro, Lombardi Vallauri sottopone ad una critica radicale quel che chiama il “logicismo”; vale a dire l’idea che sia sufficiente applicare la logica alla legge per giungere ad interpretazioni e modi di applicazione della legge non viziate da interventi di tipo soggettivo. E’ un luogo comune che il giurista (o scienziato del diritto) sia colui che interpreta e applica la legge. Ma Lombardi Vallauri contesta che il giurista applichi solo la legge, ad esclusione di ogni altra norma, principio o criterio e che quindi la sua attività sia pura logica applicata alla legge, senza l’intervento di valutazioni. Nonostante la diffusa presenza di codici, infatti, nessun ordinamento giuridico statale è un ordinamento completamente e in senso stretto “legale”. Il legalismo, secondo Lombardi Vallauri, muove da un duplice postulato che può essere formulato in questo modo:

                           La legge è tutto il diritto.

                           La legge è tutta diritto.

 

In altri termini: non c'è diritto al di fuori della legge; non c'è non diritto all'intero della legge. La prima proposizione esclude le fonti del diritto diverse dalla legge: esclude la consuetudine, il diritto giurisprudenziale, il diritto giurisdizionale (i precedenti giudiziari), la prassi amministrativa, ma anche lo ius gentium, il diritto naturale o razionale, la cosiddetta “equità”, insomma ogni norma metapositiva. La seconda proposizione esclude soprattutto la desuetudine della legge, il suo non essere più vincolante in caso di mancata osservanza. Lombardi Vallauri sostiene che non è possibile, nell’attuare il diritto, limitarsi ad applicare la legge. Quindi la legge non è tutto il diritto positivo, e non è necessariamente tutta diritto positivo. Né la legge, né il diritto positivo possono essere attuati senza l’intervento di valutazioni politiche indipendenti. Per contestare la tesi secondo cui la legge non ha bisogno di nessun elemento integrativo che non sia la logica rigorosa del giurista, Lombardi Vallauri osserva anzitutto che nella legge sono presenti indeterminatezze, antinomie e vere e proprie lacune. Le lacune vengono distinte in statiche e dinamiche. Sono statiche quelle lacune che la legge presenta già quando la si consideri per così dire staticamente, astraendo cioè dal fatto che essa deve applicarsi ai casi concreti e alla vita sociale in evoluzione. Sono dinamiche invece quelle lacune che la legge presenta in quanto destinata ad essere attuata nel divenire concreto di situazioni diverse. All'origine delle lacune statiche sta anzitutto il fatto che la legge non può fissare in modo univoco il significato di tutte le proprie parole, giungendo a costituirsi in sistema linguistico autosufficiente. E ciò vale sia per i così detti termini tecnici, sia per quelli appartenenti al linguaggio comune. I tentativi di fare del linguaggio giuridico un linguaggio formalizzato sono sempre falliti. Frequenti sono nel linguaggio giuridico termini e concetti piuttosto vaghi introdotti spesso volutamente dal legislatore che, consapevole dei propri limiti, intende consentire all’interprete una certa libertà di movimento. Si pensi a termini e concetti quali: buona fede, buon costume, stato di necessità, forza maggiore, diligenza richiesta, grave motivo, dichiarazione tacita.
Lombardi Vallauri ricorda che, per esempio, il concetto di buona fede è stato usato da Cicerone per includervi l’obbligo da parte del venditore di informare il compratore che la casa in vendita era infestata da fantasmi e dalla giurisprudenza tedesca dopo la prima guerra mondiale per includervi l'obbligo del compratore di adeguare il prezzo pattuito alla svalutazione galoppante del marco. A ben vedere secondo Lombardi Vallauri le lacune sono inevitabili perché costituiscono una diretta conseguenza dell'inevitabile limitatezza con cui il legislatore si rappresenta i fatti sociali sui quali intende intervenire; e sono lacune in aumento proporzionale alla complessità della società contemporanea ed ai compiti che in essa viene assumendo lo stato.
Inoltre difficilmente il legislatore conosce integralmente il corpus legale preesistente. Nasce così il problema delle antinomie cioè delle varie forme e di incompatibilità logica tra norme legali. Esistono come è noto diversi criteri per risolvere il problema delle antinomie, come quello che la legge superiore prevale su quella inferiore (es. la Costituzione prevale sulla legge ordinaria), o che la legge successiva prevale su quella antica o la legge speciale prevale sulla legge generale.
Questi criteri, però, non sempre riescono a risolvere tutti i problemi. Può avvenire, infatti, che una norma sia, rispetto ad un’altra, successiva ma più generica, oppure successiva ma inferiore ecc. Quindi le antinomie non possono essere sempre facilmente superate dalla legge o sulla base della legge.
Inoltre il legislatore è sempre limitato nella capacità di formulare adeguatamente e univocamente un proprio volere. Troppi fattori impediscono che il dettato della legge esca dal conflitto di intenzioni e di interessi ideologici, politici, economici presenti al suo nascere. In ogni caso è sempre difficile mantenere un giusto equilibrio fra i due opposti poli di una legislazione casistica e di una legislazione per principi. Ovviamente entrambe queste legislazioni risultano lacunose: l’una perché troppo particolareggiata, l’altra perché troppo vaga. Di qui la possibilità di uno sfasamento fra littera e ratio, fra dichiarazione e intenzione della legge.
Tale sfasamento non è sempre tale da poter essere risolto facendo riferimento allo “spirito” della legge, poiché anche i valori e principi legali non scritti sono talvolta indeterminati, incerti, contraddittori e incompleti.

La legislazione di uno stato moderno è il risultato di giudizi di valore contrastanti: si pensi alle norme che affermano la proprietà privata ed a quelle che assegnano una funzione sociale alla proprietà; a quelle che affermano e a quelle che restringono la libertà contrattuale, alle norme che sanciscono l'intangibilità dei diritti personali e alle norme di polizia ecc.

In conclusione: le lacune cosiddette “statiche” sono classificabili in

1) lacune per difetto, dovute a indeterminatezze e incompletezze di vario tipo, presenti tanto a livello scritto che a livello non scritto;

2) lacune per contraddizione, le quali possono sussistere sia a livello scritto sia a livello non scritto, e possono anche nascere da un confronto fra questi due livelli, cioè tra le norme letteralmente considerate e le valutazioni sottostanti. Abbiamo, in altre parole, contraddizioni norma-norma, principio-principio, norma-principio.
Oltre alle lacune statiche vi sono le lacune dinamiche, ovvero, come abbiamo detto, quelle lacune che la legge presenta in quanto destinata ad essere attuata nel divenire concreto di situazioni diverse.
Anche queste lacune sono di due specie: quelle che possono nascere dal confronto della legge con l'individuale  e quelle che possono nascere dal confronto della legge con il divenire.
Ogni legge è una norma generale, una norma astratta, che ha però la pretesa di valere e risultare applicabile in casi particolari e per situazioni concrete. Per lo più, però, non è facile che una situazione concreta di vita rientri senza residui in un’ipotesi legale, in una di quelle cosiddette fattispecie tipiche che rendono l’applicazione della legge una sorta di sillogismo. Quei casi particolari che giungono in giudizio poi, anche per il semplice fatto che sono oggetto di contesa e di controversia fra le parti, non rientrano quasi mai perfettamente sotto una norma; e non si prestano quindi mai ad una facile applicazione di sillogismi giudiziari.
In questi casi, una vicenda singola, può essere fatta rientrare sotto una norma nel contesto di una dimensione equitativa.
L’equità è, fin dai tempi antichi, la virtù che consente il comportamento giusto nel singolo caso concreto; ed è costituita perciò dall’insieme dei criteri che nascono a contatto della situazione e in qualche modo dalla situazione. In filosofia morale si parla di un’etica della situazione. L’etica della situazione non è un’etica fondata su imperativi categorici assoluti e incondizionati, ma muove dalla persuasione che esistano delle particolarità, in ogni situazione, che danno a quella situazione la sua norma. Questo genere di etica si esprime nella storia del pensiero giuridico con il termine di equità, vale a dire giustizia del caso singolo. Vi sono dottrine giuridiche che hanno ridotto il tutto il diritto alla soluzione di conflitti individuali e concreti.
Il realismo giuridico, per esempio, sostiene che la norma generale è un concetto privo di senso; in quanto esistono soltanto degli atti di decisione caso per caso. Anche alcune teorie del diritto come “azione” sono antinormative, nel senso che il diritto in questo caso non è inteso come norma generale, ma come la singola azione normativa. Forse, la posizione più equilibrata sta nella riconoscere l'esistenza specifica della norma generale come norma, ma anche una complementarità tra questa norma generale e la norma individuale, cioè la norma posta per il caso concreto (la sentenza del giudice). Quindi il diritto, nella sua concretezza, si configura come un arco che va dalla norma generale alla norma individuale, mentre la norma generale, in questa prospettiva, è il quadro o lo schema che deve poi puntualizzarsi nelle decisioni. Oltre alle incognite dell’individuale, emergono, dinanzi alle norme generali e astratte, le incognite del divenire. L'evoluzione storica, com’è noto, non porta con sé solo fatti nuovi; porta anche nuove aspirazioni nuovi criteri di valore. Ne deriva spesso che, sebbene la legge resti identica, l'interpretazione cambia.

Vari sono stati i tentativi di dettare delle regole per porre un limite alla libertà delle interpretazioni e dare delle direttive al giudice in caso di incertezza. Frequentemente è stato autorizzato e previsto il référé legislatif il ricorso al legislatore.
In qualche caso si è esplicitamente riconosciuta l’impossibilità di fornire regole idonee a determinare in ogni caso un’interpretazione univoca del testo di legge ed è stata ammessa la libertà del giudice nell’interpretare la legge e nell’adeguarla alle mutevoli situazioni concrete in cui può trovarsi ad operare.
L’art. 1 del codice civile svizzero del 1907 recita: “La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera o il senso di una sua disposizione. Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore”. L’esempio svizzero non è stato però molto seguito. Nessun codice, almeno in Europa, autorizza mai il giudice a decidere come se fosse lui il legislatorePer lo più i codici europei si sono uniformati al codice universale austriaco del 1811 e introdotto nelle zone italiane nel 1816.
In questo codice si legge: “Nell’applicare la legge non è lecito d’attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla chiara intenzione del legislatore. Qualora una causa non si possa decidere né dalle parole, né dal senso naturale della legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe. Rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i principi del diritto naturale, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso maturalmente ponderate”.
Nel codice civile italiano ci si esprime in termini analoghi. “Nell’applicare la legge - vi si legge - non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore... Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principi generali del diritto”.
Da testi di questo tipo sembra doversi desumere che le lacune potranno essere comunque colmate dalla legge stessa o secondo la legge.
E in effetti non sono mancati nella giurisprudenza europea orientamenti volti a dimostrare o l’impossibilità logica delle lacune o che è comunque possibile, in presenza di lacune, trarre dalla legge nuovo diritto - in pratica tutto il diritto necessario - mediante operazioni puramente logiche, simili a quelle della matematica. Entrambe queste tesi vengono efficacemente contestate da Lombardi Vallauri. Nel primo caso la contestazione è abbastanza semplice. 

Che negli ordinamenti legislativi vi siano delle lacune è cosa difficile da negare e spesso una simile negazione, oltre ad essere poco convincente, è anche pericolosa perché autorizza il giudice ad agire in modo imprevedibile. Anche l’ipotesi secondo cui ciò che non è regolato dalla legge è permesso viene giudicata rischiosa da Lombardi Vallauri.
Innanzitutto, nota, questa potrebbe non essere stata affatto l’opinione del legislatore, in particolare nella materia regolata dal diritto civile. Gli estensori del Codice Napoleone, per esempio, sebbene avessero accolto nell’ambito del diritto penale il principio della tassatività delle ipotesi di reato, non intendevano affatto estendere tale principio anche al diritto civile. Inoltre accettando il principio in base al quale tutto ciò che non è regolato dalla legge è permesso, il giudice introduce nell’ordinamento giuridico un permesso in più e dunque un vietato in più, in quanto si intendono vietati dalla legge tutti quei comportamenti che potrebbero impedire quello permesso. Infine si pone il problema di come agire quando la legge non prevede, non già alcuna norma, ma alcuna norma univoca, occorre forse comportarsi come se la norma non vi fosse? In realtà riconoscere l’assenza totale di una norma e riconoscere l’assenza di una norma totalmente chiara possono apparire cose moto diverse, e tali sono in teoria, ma le cose non stanno proprio così nella pratica A ben vedere, una norma che non mi dà delle direttive univoche la si può considerare anche alla stregua della mancanza di norma e viceversa.
Quindi in definitiva se si accetta la tesi secondo cui nella legge non esisterebbero lacune si finisce per cadere in un’infinità di contraddizioni e difficoltà non solubili.

Questa tesi, comunque, non gode in definitiva di un largo consenso. Più ampio è invece il consenso di cui gode il cosiddetto logicismo giuridico. Quanti lo sostengono non negano che la legge abbia delle lacune, ma sono persuasi che sia possibile trarre dalla legge nuovo diritto mediante operazioni puramente logiche.

Semplici operazioni logiche dovrebbero permettere di trasformare la legge, pur mantenendo l’identità sostanziale dei suoi contenuti; e grazie ad esse la legge sarebbe in grado di risolvere adeguatamente tutti i casi della vita.
Lombardi Vallauri obietta a questa tesi che i procedimenti veramente fecondi sul piano giuridico non sono mai puramente e semplicemente logici, e soprattutto che l’insieme delle operazioni che possono indicarsi col termine interpretazione non si risolve mai in un’attività di natura logico-filologica o meramente tecnica.
Del resto, se così non fosse, non si capirebbe come mai una proposizione normativa sia suscettibile di essere interpretata in molti modi diversi, fra i quali nessuno può considerarsi in assoluto il migliore.
Naturalmente questi diversi modi di interpretare una norma conducono a risultati spesso assai diversi. Quali siano i diversi modi di interpretare una norma giuridica è noto, credo a molti di voi forse più di quanto lo sia a me.
In primo luogo è possibile un’interpretazione oggettiva e un’interpretazione soggettiva. L’interpretazione oggettiva si propone di accertare il significato della legge, quella soggettiva si propone invece di stabilire ciò che ha voluto dire il legislatore. E’ chiaro che i risultati e le procedure di applicazione della legge possono non coincidere nel caso si scelga per l’una o per l’altra interpretazione.
Basti pensare che, nel caso dell’interpretazione soggettiva, i lavori preparatori, i resoconti delle discussioni parlamentari, diventano rilevanti; nel caso dell’interpretazione oggettiva invece non lo sono affatto, perché risulta rilevante, non ciò che i singoli si ripromettevano di ottenere con la legge, ma solo ciò che delle loro intenzioni è passato oggettivamente nel testo.
Una seconda alternativa è quella che si pone fra interpretazione storica e interpretazione evolutiva. L’interpretazione storica è volta ad accettare il significato della legge al tempo della sua entrata in vigore. L’interpretazione evolutiva cerca invece di stabilire il significato della legge nel tempo della sua interpretazione. Si capisce l’importanza di questa alternativa soprattutto ove si pensi alle leggi più longeve: ad esempio, una norma già contenuta nel codice Napoleone o una delle molte norme dell’ordinamento attuale già in vigore nell’Italia prefascista e fascista. Molti sono ovviamente gli argomenti a favore dell’interpretazione evolutiva: si può sostenere che la legge non può essere per il giurista oggetto d’indagine filologica erudita, ma diritto attualmente in vigore e va dunque riferita alla realtà sociale contemporanea.
Ma si può anche legittimamente sostenere che ogni tentativo di adeguare la legge ai tempi espone troppo la legge all’arbitrio degli interpreti, inotre modifica le condizioni giuridiche dei singoli e può quindi ledere le loro aspettative legittime.
Vi può essere poi un’alternativa che si pone per tutte le diverse tipologie di interpretazione individuate finora; vale a dire sia per la oggettiva-storica, sia per la oggettiva evolutiva, sia per la soggettiva-storica. Ed è l’alternativa fra interpretazione letterale e interpretazione fondamentale (vale a dire secondo la ratio ovvero lo “spirito” della legge).
Nell’interpretazione letterale ci si limita ad accertare il significato delle parole e si compie un’operazione di carattere essenzialmente semantico.
Nell’interpretazione fondamentale, invece, non ci si limita all’accertamento semantico della portata del testo di legge, ma si cerca di enuclearne lo spirito o il fondamento. Questo fondamento dovrebbe poi essere accertato secondo due possibili modalità principali che sono quelle dell’interpretazione teleologica e dell’interpretazione concettuale.
Nel primo caso il fondamento di una norma è una norma di grado superiore sul piano concettuale. Nel secondo caso il fondamento della norma è il fine per cui essa è stata posta. Ad esempio: una norma sulla compravendita, ove si affermi che la compravendita va eseguita secondo buona fede, può essere interpretata concettualmente riconducendo la compravendita al contratto che, anch’esso, va eseguito secondo buona fede. In questo caso la compravendita rientra come species nel genere contratto. Il risultato di questa interpretazione sarà che alla compravendita si applicano tutte le regole, e solo le regole, che sono previste per l’esecuzione in buona fede dei contratti. Nel caso dell’interpretazione teleologica, invece, la norma non viene interpretata esclusivamente in base ai concetti da cui è formata o in cui è inclusa, ma soprattutto in base al fine pratico per cui è stata posta, vale a dire la soluzione di un possibile conflitto di interessi. Es. E’ vietato passare col semaforo rosso. Si tratta evidentemente una norma perfettamente chiara. Ma può prodursi una situazione di traffico in cui, se la si rispetta, si paralizza completamente la circolazione, e appare perciò più ragionevole violarla. In questo caso si verifica un contrasto fra il contenuto concettuale della norma e il fine per cui è stata posta. Ovviamente però il fine può significare cose molto diverse.
C’è poi l’alternativa fra interpretazione settoriale e interpretazione sistematica.
Nell’affrontare il problema dell’interpretazione di un articolo di legge, io posso fermarmi a quel singolo testo oppure posso ricercarne il significato o il fondamento in contesti più ampi. Ad esempio, per interpretare un articolo del codice civile io posso fermarmi a quel singolo articolo oppure interpretarlo col sussidio delle altre norme sulla materia, contenute nello stesso titolo o nello stesso libro del codice, o in tutto il codice, o addirittura nell’intero ordinamento giuridico. L’interpretazione è appunto settoriale se si limita ad interpretare la norma con se stessa, è sistematica se interpreta quella stessa norma estendendosi alla considerazione di altre norme. E’ chiaro che ci si può estendere di più o di meno e quindi l’interpretazione sistematica può essere parziale o totale.
A rigore, ogni interpretazione sistematica dovrebbe essere sempre totale, perché le norme dell’ordinamento sono tutte ugualmente in vigore e dimenticarne anche solo una fra quelle che attengono alla materia su cui si deve decidere, può pregiudicare la correttezza della decisione. In pratica, però, questo non sempre avviene.
In conclusione: ogni proposizione normativa può essere interpretata in una molteplicità di modi e non appare probabile che i risultati di queste diverse interpretazioni siano convergenti. Infine un altro elemento da considerare per intendere il senso di una norma giuridica è il contesto. In una società relativamente omogenea solo una parte dei significati di una norma logicamente possibili sono anche giuridicamente possibili. Ma basterebbe che cambiasse la situazione politica o che quella norma fosse applicata in una società diverse per provocare un allargamento o un restringimento dei confini di ciò che diviene giuridicamente possibile. Basti pensare che alcuni fondamentali diritti di libertà sono sanciti - più o meno negli stessi termini - in quasi tutte le costituzioni del mondo; e ciò nonostante il grado di libertà di cui si può godere nei diversi paesi è tutt’altro che il medesimo. E’ evidente che parlare di libertà di manifestazione del pensiero in Italia, in Cina, in Iraq o nel Gana significa dire con gli stessi termini cose molto diverse. Analogo discorso vale per concetti quali “buon costume” o “ordine pubblico”. Quindi, la relativa unità nell’interpretazione della legge, che frequentemente costatiamo, deriva non tanto dai limiti di possibilità di espansione logica della legge, quanto piuttosto dal relativo accordo che si forma nel contesto sociale sul significato di quella norma; e anche dal cosiddetto “tatto” degli interpreti con cui si finisce per ridurre le esigenze di precisa definizione dei termini che vengono usati.
Come ho già detto, secondo Lombardi Vallauri, non è possibile stabilire, per ragioni logicamente stringenti, quale dei vari tipi di interpretazione elencati sia in assoluto il migliore. Fra essi però sarebbe auspicabile una scelta a prescindere dai risultati. Per lo più, invece, i giudici sono soliti optare per l’una o per l’altra modalità interpretativa proprio in ragione della maggiore o minore desiderabilità dei risultati.E questa “metodologia dei risultati” pone in definitiva l’interprete nel ruolo del legislatore: gli conferisce un compito eminentemente politico Oltre a mostrare l’impossibilità di una scelta puramente “logica” fra i metodi di interpretazione di una norma giuridica, Lombardi Vallauri contesta esplicitamente la logicità del criterio di cui più frequentemente ci si serve per colmare le lacune della legge, vale a dire l’analogia.
Secondo la definizione classica “l’analogia è l’estensione di principi che possono trarsi dalla legge a casi che si distinguono da quelli decisi dalla legge in modo soltanto inessenziale” Lombardi Vallauri obietta ai sostenitori del metodo dell’analogia che non vi sono ragioni logiche che possano confermare un asserto del tipo “ogni proposizione giuridica, in quanto dice una certa cosa, può intendersi anche come se dicesse una cosa simile a quella”.
Almeno non vi sono più ragioni logiche a sostegno di questa asserzione di quante non ve ne possano essere a sostegno dell’asserzione contraria del tipo “ogni proposizione giuridica, in quanto dice una certa cosa e non altro, va intesa come se dicesse solamente quella cosa”. Inoltre anche la presunta inessenzialità della distinzione fra un il caso contemplato dalla legge e quello che viene ad essere da essa regolato per analogia non si evince in base ad un principio logico, ma per lo più in base ad un giudizio di valore. Quindi, in definitiva, il ricorso all’analogia implica una scelta, per usare la terminologia di Bobbio, contro la cosiddetta “norma generale esclusiva” e a favore della “norma generale inclusiva”. Ma questa scelta non è logicamente motivabile.
Ad una critica non meno severa viene sottoposto da Lombardi Vallauri il criterio della costruzione. Esso consiste nel gerarchizzare i concetti giuridici secondo un ordine sistematico, edificando delle piramidi di generalità crescente di cui un esempio può essere dato dalla serie: compravendita - contratto - negozio giuridico - atto giuridico - fatto giuridico. Queste piramidi, riunite e coordinate a loro volta, edificherebbero il sistema giuridico e consentirebbero anche di creare nuovo diritto in tutti i casi in cui ve ne fosse la necessità.
La tesi di Lombardi Vallauri è che queste piramidi sono costruzioni artificiose. Il “sistema” giuridico, a suo giudizio, non esiste, perché la legge, come noi la vediamo è il risultato di lotte storiche, parlamentari ed extra-parlamentari, politiche e dottrinali, che hanno portato, attraverso successivi compromessi, a norme diverse, dotate ciascuna di una propria archeologia, e solo eccezionalmente unificabili.
O meglio: unificabili solo con un atto creativo che va molto oltre il contenuto della legge. In altri termini: il sistema proviene non dalla legge, ma dall’interprete. Il “sistema”, cioè, è il risultato del metodo sistematico, cioè della decisione di affrontare le norme come se fossero un tutto organico. Nulla vieta, però, dal punto di vista logico, un approccio metodologico diverso. Il giurista potrebbe benissimo limitarsi a prendere atto della non sistematicità delle norme, accettare la loro incompletezza, senza sforzarsi di correggerla. Inoltre il modo in cui si produce nuovo diritto a partire dalle grandi piramidi sistematiche è logicamente poco convincente perché non si si fa altro, per lo più, che estendere al concetto che funge da genere alcune caratteristiche del concetto che funge da specie. Per esempio si estendono al negozio giuridico alcune disposizioni legali previste per i contratti. Questo procedimento è sbagliato anche dal punto di vista della logica aristotelica (uomo/animale) . Interpretare il contratto come negozio giuridico non autorizza minimamente, dal punto di vista puramente logico, ad estendere ad ogni negozio giuridico la disciplina dei contratti. E’ logicamente legittimo il procedimento inverso: cioè estendere ad ogni specie le caratteristiche proprie del genere, ammesso, però, che il genere sia veramente tale, e non sia stato inopportunamente riempito di un certo numero di differenze specifiche. Quindi potremmo dire che per molte buone ragioni logiche il logicismo giuridico è assai poco convincente. Ma forse l’argomento più forte contro il logicismo è costituito proprio dalla fattualità della prassi giudiziaria. Se il diritto fosse tutto logico e certo, non ci sarebbe bisogno di avere un numero dispari di giudici nei processi, come non c’è bisogno di un numero dispari di scienziati per accertare la validità di una legge fisica. Le motivazioni delle sentenze non presenterebbero alcun interesse per i giuristi, come non le presentano le operazioni di una calcolatrice per i matematici. Non vi sarebbe bisogno delle raccolte di sentenze. E se tutto fosse logico forse non ci sarebbero neppure gli avvocati che dagli stessi fatti devono saper trarre tesi opposte a quelle della pubblica accusa. Non si sarebbe così spesso sentito il bisogno di istituire organi di intepretazione autentica della legge. E’ un bisogno che emerge fin dal secolo dei lumi. Indubbiamente ognuno di noi si ribella all’idea che si possa condannare qualcuno in assenza di granitiche certezze, e non in base alla legge, ma solo in base ad una delle sue possibili interpretazioni. C’è da chiedersi, tuttavia, se i processi non siano in realtà una grande macchina per trasformare il  probabile in certo. Una macchina necessaria senza dubbio, in assenza della quale nessuna società potrebbe conservarsi, ma nei confronti della quale è sempre salutare mantenere qualche riserva critica come nei confronti di tutti i tentativi umani di accedere a verità definitive.

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