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La tesi principale di Luigi
Lombardi Vallauri è che non sia mai possibile eliminare una
certa vaghezza del testo giuridico, il quale richiede sempre
perciò un’interpretazione e dà adito frequentemente ad una
pluralità di interpretazioni.
Ne deriva che il diritto non può essere considerato in alcun
modo una scienza positiva, e non si può pretendere perciò che
soddisfi criteri logici analoghi a quelli delle scienze
positive.
Il diritto è sostanzialmente una disciplina ermeneutica; e come
tale non è mai in grado di emanciparsi compiutamente dalle
condizioni storico-politiche in cui si esercita, dalle forme di
precomprensione sottostanti alle interpretazioni che se ne
danno.
All'origine di questa tesi sta innanzitutto la convinzione
dell’inevitabile incompletezza del diritto positivo. Il
concreto e quotidiano esercizio dell'attività giuridica è
sempre, secondo Lombardi Vallauri, attuazione-integrazione
critica del diritto o, in altri termini, politica del diritto.
L’incompletezza e indeterminazione del diritto positivo non è
suscettibile infatti di essere completata e determinata con gli
strumenti di una speciale logica che risulti rigorosamente
neutrale. Il giurista si trova sempre costretto a dover
scegliere tra risultati solo eccezionalmente univoci dei singoli
metodi, delle singole operazioni presunte logiche e tra i
singoli metodi che ha tradizionalmente a disposizione. Entrambe
le scelte non sono di carattere logico-formale, ma sono scelte
di natura eminentemente politica.
Va precisato però che con il termine scelta politica Lombardi
Vallauri non intende una banale opzione ideologica o di partito,
ma l'attuazione di valori in un contesto storico dato; in altri
termini: una politica del diritto.
Questa politica del diritto presuppone ovviamente,
innanzitutto, una approfondita conoscenza del diritto positivo
per una sua proficua integrazione. Ma presuppone anche:
a) l’elaborazione critica di una tavola di valori
politico-giuridici generali: cioè una filosofia;
b) l’elaborazione critica e di una
tavola di valori tecnico-giuridici specifici, necessari per la
traduzione del discorso politico in discorso di politica del
diritto;
c) l’analisi metodica del contesto
sociale in cui vanno attuati quei valori: cioè una sociologia.
La giurisprudenza, come politica del diritto, è dunque, secondo
Lombardi Vallauri, oltre che conoscenza del diritto positivo,
necessariamente e inscindibilmente, filosofia, “tecnica
giuridica” e sociologia.
Vi sono stati giuristi che hanno cercato di sottrarre l’attività
giuridica a opzioni di valore, con lo scopo di salvaguardarne la
scientificità e di emanciparla dalla metafisica del
giusnaturalismo.
Ma questa strada non è percorribile secondo Lombardi Vallauri.
In quanto non esiste un solo ordinamento che non asserisca di
realizzare un certo minimo - o a volte massimo - grado di
giustizia, di ordine e di altri valori.
Il problema che si pone semmai è in che misura e con quali
modalità il diritto come tale è in grado di assorbire ed
esprimere i valori.
Non è detto ovviamente che tutto l'ideale etico o politico possa
diventare diritto o realizzarsi mediante il diritto.
Ci sono ideali non giuridicizzabili: per esempio l’amore non può
essere giuridicamente ottenuto. Il giurista potrà realizzare il
proprio ideale politico, sia in generale sia il riferimento ad
un problema determinato, solo per quel tanto che risulterà
compatibile con il diritto positivo.
In ogni caso però, secondo Lombardi Vallauri, né i limiti posti
dalla legge, né quelli posti dal diritto positivo, né quelli
posti dal giuridico come tale, sopprimono la libertà del
giurista.
La sua attività entro tali limiti resta un’attività di carattere
politico.
Fin dal primo capitolo del libro, Lombardi Vallauri sottopone ad
una critica radicale quel che chiama il “logicismo”; vale a dire
l’idea che sia sufficiente applicare la logica alla legge per
giungere ad interpretazioni e modi di applicazione della legge
non viziate da interventi di tipo soggettivo.
E’ un luogo comune che il giurista (o scienziato del diritto)
sia colui che interpreta e applica la legge.
Ma Lombardi Vallauri contesta che il giurista applichi solo la
legge, ad esclusione di ogni altra norma, principio o criterio e
che quindi la sua attività sia pura logica applicata alla legge,
senza l’intervento di valutazioni.
Nonostante la diffusa presenza di codici, infatti, nessun
ordinamento giuridico statale è un ordinamento completamente e
in senso stretto “legale”.
Il legalismo, secondo Lombardi Vallauri, muove da un duplice
postulato che può essere formulato in questo modo:
La
legge è tutto il diritto.
La
legge è tutta diritto.
In altri termini: non c'è diritto
al di fuori della legge; non c'è non diritto all'intero della
legge.
La prima proposizione esclude le fonti del diritto diverse dalla
legge: esclude la consuetudine, il diritto giurisprudenziale, il
diritto giurisdizionale (i precedenti giudiziari), la prassi
amministrativa, ma anche lo ius gentium, il diritto
naturale o razionale, la cosiddetta “equità”, insomma ogni norma
metapositiva.
La seconda proposizione esclude soprattutto la desuetudine della
legge, il suo non essere più vincolante in caso di mancata
osservanza.
Lombardi Vallauri sostiene che non è possibile, nell’attuare il
diritto, limitarsi ad applicare la legge. Quindi la legge non è
tutto il diritto positivo, e non è necessariamente tutta diritto
positivo. Né la legge, né il diritto positivo possono essere
attuati senza l’intervento di valutazioni politiche
indipendenti.
Per contestare la tesi secondo cui la legge non ha bisogno di
nessun elemento integrativo che non sia la logica rigorosa del
giurista, Lombardi Vallauri osserva anzitutto che nella legge
sono presenti indeterminatezze, antinomie e vere e proprie
lacune.
Le lacune vengono distinte in statiche e dinamiche.
Sono statiche quelle lacune che la legge presenta già quando la
si consideri per così dire staticamente, astraendo cioè dal
fatto che essa deve applicarsi ai casi concreti e alla vita
sociale in evoluzione.
Sono dinamiche invece quelle lacune che la legge presenta in
quanto destinata ad essere attuata nel divenire concreto di
situazioni diverse.
All'origine delle lacune statiche sta anzitutto il fatto che la
legge non può fissare in modo univoco il significato di tutte le
proprie parole, giungendo a costituirsi in sistema linguistico
autosufficiente. E ciò vale sia per i così detti termini
tecnici, sia per quelli appartenenti al linguaggio comune.
I tentativi di fare del linguaggio giuridico un linguaggio
formalizzato sono sempre falliti.
Frequenti sono nel linguaggio giuridico termini e concetti
piuttosto vaghi introdotti spesso volutamente dal legislatore
che, consapevole dei propri limiti, intende consentire
all’interprete una certa libertà di movimento. Si pensi a
termini e concetti quali: buona fede, buon costume, stato di
necessità, forza maggiore, diligenza richiesta, grave motivo,
dichiarazione tacita.
Lombardi Vallauri ricorda che, per esempio, il concetto di buona
fede è stato usato da Cicerone per includervi l’obbligo da parte
del venditore di informare il compratore che la casa in vendita
era infestata da fantasmi e dalla giurisprudenza tedesca dopo la
prima guerra mondiale per includervi l'obbligo del compratore di
adeguare il prezzo pattuito alla svalutazione galoppante del
marco.
A ben vedere secondo Lombardi Vallauri le lacune sono
inevitabili perché costituiscono una diretta conseguenza
dell'inevitabile limitatezza con cui il legislatore si
rappresenta i fatti sociali sui quali intende intervenire; e
sono lacune in aumento proporzionale alla complessità della
società contemporanea ed ai compiti che in essa viene assumendo
lo stato.
Inoltre difficilmente il legislatore conosce integralmente il
corpus legale preesistente. Nasce così il problema delle
antinomie cioè delle varie forme e di incompatibilità logica tra
norme legali.
Esistono come è noto diversi criteri per risolvere il problema
delle antinomie, come quello che la legge superiore prevale su
quella inferiore (es. la Costituzione prevale sulla legge
ordinaria), o che la legge successiva prevale su quella antica o
la legge speciale prevale sulla legge generale.
Questi criteri, però, non sempre riescono a risolvere tutti i
problemi. Può avvenire, infatti, che una norma sia, rispetto ad
un’altra, successiva ma più generica, oppure successiva ma
inferiore ecc.
Quindi le antinomie non possono essere sempre facilmente
superate dalla legge o sulla base della legge.
Inoltre il legislatore è sempre limitato nella capacità di
formulare adeguatamente e univocamente un proprio volere. Troppi
fattori impediscono che il dettato della legge esca dal
conflitto di intenzioni e di interessi ideologici, politici,
economici presenti al suo nascere.
In ogni caso è sempre difficile mantenere un giusto equilibrio
fra i due opposti poli di una legislazione casistica e di una
legislazione per principi. Ovviamente entrambe queste
legislazioni risultano lacunose: l’una perché troppo
particolareggiata, l’altra perché troppo vaga.
Di qui la possibilità di uno sfasamento fra littera e
ratio, fra dichiarazione e intenzione della legge.
Tale sfasamento non è sempre tale da poter essere risolto
facendo riferimento allo “spirito” della legge, poiché anche i
valori e principi legali non scritti sono talvolta
indeterminati, incerti, contraddittori e incompleti.
La legislazione di uno stato moderno è il risultato di giudizi
di valore contrastanti: si pensi alle norme che affermano la
proprietà privata ed a quelle che assegnano una funzione sociale
alla proprietà; a quelle che affermano e a quelle che
restringono la libertà contrattuale, alle norme che sanciscono
l'intangibilità dei diritti personali e alle norme di polizia
ecc.
In conclusione: le lacune cosiddette “statiche” sono
classificabili in
1) lacune per difetto, dovute a
indeterminatezze e incompletezze di vario tipo, presenti tanto a
livello scritto che a livello non scritto;
2) lacune per contraddizione, le
quali possono sussistere sia a livello scritto sia a livello non
scritto, e possono anche nascere da un confronto fra questi due
livelli, cioè tra le norme letteralmente considerate e le
valutazioni sottostanti. Abbiamo, in altre parole,
contraddizioni norma-norma, principio-principio,
norma-principio.
Oltre alle lacune statiche vi sono le lacune dinamiche, ovvero,
come abbiamo detto, quelle lacune che la legge presenta in
quanto destinata ad essere attuata nel divenire concreto di
situazioni diverse.
Anche queste lacune sono di due specie: quelle che possono
nascere dal confronto della legge con l'individuale e quelle
che possono nascere dal confronto della legge con il divenire.
Ogni legge è una norma generale, una norma astratta, che ha però
la pretesa di valere e risultare applicabile in casi particolari
e per situazioni concrete.
Per lo più, però, non è facile che una situazione concreta di
vita rientri senza residui in un’ipotesi legale, in una di
quelle cosiddette fattispecie tipiche che rendono l’applicazione
della legge una sorta di sillogismo.
Quei casi particolari che giungono in giudizio poi, anche per il
semplice fatto che sono oggetto di contesa e di controversia fra
le parti, non rientrano quasi mai perfettamente sotto una norma;
e non si prestano quindi mai ad una facile applicazione di
sillogismi giudiziari.
In questi casi, una vicenda singola, può essere fatta rientrare
sotto una norma nel contesto di una dimensione equitativa.
L’equità è, fin dai tempi antichi, la virtù che consente il
comportamento giusto nel singolo caso concreto; ed è costituita
perciò dall’insieme dei criteri che nascono a contatto della
situazione e in qualche modo dalla situazione.
In filosofia morale si parla di un’etica della situazione.
L’etica della situazione non è un’etica fondata su imperativi
categorici assoluti e incondizionati, ma muove dalla persuasione
che esistano delle particolarità, in ogni situazione, che danno
a quella situazione la sua norma. Questo genere di etica si
esprime nella storia del pensiero giuridico con il termine di
equità, vale a dire giustizia del caso singolo.
Vi sono dottrine giuridiche che hanno ridotto il tutto il
diritto alla soluzione di conflitti individuali e concreti.
Il realismo giuridico, per esempio, sostiene che la norma
generale è un concetto privo di senso; in quanto esistono
soltanto degli atti di decisione caso per caso. Anche alcune
teorie del diritto come “azione” sono antinormative, nel senso
che il diritto in questo caso non è inteso come norma generale,
ma come la singola azione normativa.
Forse, la posizione più equilibrata sta nella riconoscere
l'esistenza specifica della norma generale come norma, ma anche
una complementarità tra questa norma generale e la norma
individuale, cioè la norma posta per il caso concreto (la
sentenza del giudice).
Quindi il diritto, nella sua concretezza, si configura come un
arco che va dalla norma generale alla norma individuale, mentre
la norma generale, in questa prospettiva, è il quadro o lo
schema che deve poi puntualizzarsi nelle decisioni.
Oltre alle incognite dell’individuale, emergono, dinanzi alle
norme generali e astratte, le incognite del divenire.
L'evoluzione storica, com’è noto, non porta con sé solo fatti
nuovi; porta anche nuove aspirazioni nuovi criteri di valore. Ne
deriva spesso che, sebbene la legge resti identica,
l'interpretazione cambia.
Vari sono stati i tentativi di
dettare delle regole per porre un limite alla libertà delle
interpretazioni e dare delle direttive al giudice in caso di
incertezza.
Frequentemente è stato autorizzato e previsto il référé
legislatif il ricorso al legislatore.
In qualche caso si è
esplicitamente riconosciuta l’impossibilità di fornire regole
idonee a determinare in ogni caso un’interpretazione univoca del
testo di legge ed è stata ammessa la libertà del giudice
nell’interpretare la legge e nell’adeguarla alle mutevoli
situazioni concrete in cui può trovarsi ad operare.
L’art. 1 del codice civile svizzero del 1907 recita: “La legge
si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può
riferirsi la lettera o il senso di una sua disposizione. Nei
casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la
consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli
adotterebbe come legislatore”.
L’esempio svizzero non è stato però molto seguito. Nessun
codice, almeno in Europa, autorizza mai il giudice a decidere
come se fosse lui il legislatorePer lo più i codici europei si
sono uniformati al codice universale austriaco del 1811 e
introdotto nelle zone italiane nel 1816.
In questo codice si legge: “Nell’applicare la legge non è lecito
d’attribuirle altro senso che quello che si manifesta dal
proprio significato delle parole secondo la connessione di esse
e dalla chiara intenzione del legislatore. Qualora una causa non
si possa decidere né dalle parole, né dal senso naturale della
legge, si avrà riguardo ai casi consimili precisamente dalle
leggi decisi, ed ai fondamenti di altre leggi analoghe.
Rimanendo nondimeno il caso dubbioso, dovrà decidersi secondo i
principi del diritto naturale, avuto riguardo a tutte le
circostanze del caso maturalmente ponderate”.
Nel codice civile italiano ci si esprime in termini analoghi.
“Nell’applicare la legge - vi si legge - non si può attribuirle
altro senso che quello fatto palese dal proprio significato
delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione
del legislatore... Qualora una controversia non si possa
decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i
principi generali del diritto”.
Da testi di questo tipo sembra doversi desumere che le lacune
potranno essere comunque colmate dalla legge stessa o secondo la
legge.
E in effetti non sono mancati nella giurisprudenza europea
orientamenti volti a dimostrare o l’impossibilità logica delle
lacune o che è comunque possibile, in presenza di lacune, trarre
dalla legge nuovo diritto - in pratica tutto il diritto
necessario - mediante operazioni puramente logiche, simili a
quelle della matematica.
Entrambe queste tesi vengono efficacemente contestate da
Lombardi Vallauri. Nel primo caso la contestazione è abbastanza
semplice.
Che negli ordinamenti legislativi vi siano delle lacune è cosa
difficile da negare e spesso una simile negazione, oltre ad
essere poco convincente, è anche pericolosa perché autorizza il
giudice ad agire in modo imprevedibile. Anche l’ipotesi secondo
cui ciò che non è regolato dalla legge è permesso viene
giudicata rischiosa da Lombardi Vallauri.
Innanzitutto, nota, questa potrebbe non essere stata affatto
l’opinione del legislatore, in particolare nella materia
regolata dal diritto civile.
Gli estensori del Codice Napoleone, per esempio, sebbene
avessero accolto nell’ambito del diritto penale il principio
della tassatività delle ipotesi di reato, non intendevano
affatto estendere tale principio anche al diritto civile.
Inoltre accettando il principio in base al quale tutto ciò che
non è regolato dalla legge è permesso, il giudice introduce
nell’ordinamento giuridico un permesso in più e dunque un
vietato in più, in quanto si intendono vietati dalla legge tutti
quei comportamenti che potrebbero impedire quello permesso.
Infine si pone il problema di come agire quando la legge non
prevede, non già alcuna norma, ma alcuna norma univoca, occorre
forse comportarsi come se la norma non vi fosse?
In realtà riconoscere l’assenza totale di una norma e
riconoscere l’assenza di una norma totalmente chiara possono
apparire cose moto diverse, e tali sono in teoria, ma le cose
non stanno proprio così nella pratica
A ben vedere, una norma che non mi dà delle direttive univoche
la si può considerare anche alla stregua della mancanza di norma
e viceversa.
Quindi in definitiva se si accetta la tesi secondo cui nella
legge non esisterebbero lacune si finisce per cadere in
un’infinità di contraddizioni e difficoltà non solubili.
Questa tesi, comunque, non gode in definitiva di un largo
consenso.
Più ampio è invece il consenso di cui gode il cosiddetto
logicismo giuridico.
Quanti lo sostengono non negano che la legge abbia delle lacune,
ma sono persuasi che sia possibile trarre dalla legge nuovo
diritto mediante operazioni puramente logiche.
Semplici operazioni logiche
dovrebbero permettere di trasformare la legge, pur mantenendo
l’identità sostanziale dei suoi contenuti; e grazie ad esse la
legge sarebbe in grado di risolvere adeguatamente tutti i casi
della vita.
Lombardi Vallauri obietta a questa tesi che i procedimenti
veramente fecondi sul piano giuridico non sono mai puramente e
semplicemente logici, e soprattutto che l’insieme delle
operazioni che possono indicarsi col termine interpretazione non
si risolve mai in un’attività di natura logico-filologica o
meramente tecnica.
Del resto, se così non fosse, non si capirebbe come mai una
proposizione normativa sia suscettibile di essere interpretata
in molti modi diversi, fra i quali nessuno può considerarsi in
assoluto il migliore.
Naturalmente questi diversi modi di interpretare una norma
conducono a risultati spesso assai diversi.
Quali siano i diversi modi di interpretare una norma giuridica è
noto, credo a molti di voi forse più di quanto lo sia a me.
In primo luogo è possibile un’interpretazione oggettiva e
un’interpretazione soggettiva. L’interpretazione oggettiva si
propone di accertare il significato della legge, quella
soggettiva si propone invece di stabilire ciò che ha voluto dire
il legislatore.
E’ chiaro che i risultati e le procedure di applicazione della
legge possono non coincidere nel caso si scelga per l’una o per
l’altra interpretazione.
Basti pensare che, nel caso dell’interpretazione soggettiva, i
lavori preparatori, i resoconti delle discussioni parlamentari,
diventano rilevanti; nel caso dell’interpretazione oggettiva
invece non lo sono affatto, perché risulta rilevante, non ciò
che i singoli si ripromettevano di ottenere con la legge, ma
solo ciò che delle loro intenzioni è passato oggettivamente nel
testo.
Una seconda alternativa è quella che si pone fra interpretazione
storica e interpretazione evolutiva. L’interpretazione storica è
volta ad accettare il significato della legge al tempo della sua
entrata in vigore. L’interpretazione evolutiva cerca invece di
stabilire il significato della legge nel tempo della sua
interpretazione.
Si capisce l’importanza di questa alternativa soprattutto ove si
pensi alle leggi più longeve: ad esempio, una norma già
contenuta nel codice Napoleone o una delle molte norme
dell’ordinamento attuale già in vigore nell’Italia prefascista e
fascista. Molti sono ovviamente gli argomenti a favore
dell’interpretazione evolutiva: si può sostenere che la legge
non può essere per il giurista oggetto d’indagine filologica
erudita, ma diritto attualmente in vigore e va dunque riferita
alla realtà sociale contemporanea.
Ma si può anche legittimamente sostenere che ogni tentativo di
adeguare la legge ai tempi espone troppo la legge all’arbitrio
degli interpreti, inotre modifica le condizioni giuridiche dei
singoli e può quindi ledere le loro aspettative legittime.
Vi può essere poi un’alternativa che si pone per tutte le
diverse tipologie di interpretazione individuate finora; vale a
dire sia per la oggettiva-storica, sia per la oggettiva
evolutiva, sia per la soggettiva-storica. Ed è l’alternativa fra
interpretazione letterale e interpretazione fondamentale (vale a
dire secondo la ratio ovvero lo “spirito” della legge).
Nell’interpretazione letterale ci si limita ad accertare il
significato delle parole e si compie un’operazione di carattere
essenzialmente semantico.
Nell’interpretazione fondamentale, invece, non ci si limita
all’accertamento semantico della portata del testo di legge, ma
si cerca di enuclearne lo spirito o il fondamento.
Questo fondamento dovrebbe poi essere accertato secondo due
possibili modalità principali che sono quelle
dell’interpretazione teleologica e dell’interpretazione
concettuale.
Nel primo caso il fondamento di una norma è una norma di grado
superiore sul piano concettuale. Nel secondo caso il fondamento
della norma è il fine per cui essa è stata posta.
Ad esempio: una norma sulla compravendita, ove si affermi che la
compravendita va eseguita secondo buona fede, può essere
interpretata concettualmente riconducendo la compravendita al
contratto che, anch’esso, va eseguito secondo buona fede. In
questo caso la compravendita rientra come species nel
genere contratto.
Il risultato di questa interpretazione sarà che alla
compravendita si applicano tutte le regole, e solo le regole,
che sono previste per l’esecuzione in buona fede dei contratti.
Nel caso dell’interpretazione teleologica, invece, la norma non
viene interpretata esclusivamente in base ai concetti da cui è
formata o in cui è inclusa, ma soprattutto in base al fine
pratico per cui è stata posta, vale a dire la soluzione di un
possibile conflitto di interessi.
Es. E’ vietato passare col semaforo rosso. Si tratta
evidentemente una norma perfettamente chiara. Ma può prodursi
una situazione di traffico in cui, se la si rispetta, si
paralizza completamente la circolazione, e appare perciò più
ragionevole violarla. In questo caso si verifica un contrasto
fra il contenuto concettuale della norma e il fine per cui è
stata posta.
Ovviamente però il fine può significare cose molto diverse.
C’è poi l’alternativa fra interpretazione settoriale e
interpretazione sistematica.
Nell’affrontare il problema dell’interpretazione di un articolo
di legge, io posso fermarmi a quel singolo testo oppure posso
ricercarne il significato o il fondamento in contesti più ampi.
Ad esempio, per interpretare un articolo del codice civile io
posso fermarmi a quel singolo articolo oppure interpretarlo col
sussidio delle altre norme sulla materia, contenute nello stesso
titolo o nello stesso libro del codice, o in tutto il codice, o
addirittura nell’intero ordinamento giuridico.
L’interpretazione è appunto settoriale se si limita ad
interpretare la norma con se stessa, è sistematica se interpreta
quella stessa norma estendendosi alla considerazione di altre
norme.
E’ chiaro che ci si può estendere di più o di meno e quindi
l’interpretazione sistematica può essere parziale o totale.
A rigore, ogni interpretazione sistematica dovrebbe essere
sempre totale, perché le norme dell’ordinamento sono tutte
ugualmente in vigore e dimenticarne anche solo una fra quelle
che attengono alla materia su cui si deve decidere, può
pregiudicare la correttezza della decisione. In pratica, però,
questo non sempre avviene.
In conclusione: ogni proposizione normativa può essere
interpretata in una molteplicità di modi e non appare probabile
che i risultati di queste diverse interpretazioni siano
convergenti.
Infine un altro elemento da considerare per intendere il senso
di una norma giuridica è il contesto.
In una società relativamente omogenea solo una parte dei
significati di una norma logicamente possibili sono anche
giuridicamente possibili.
Ma basterebbe che cambiasse la situazione politica o che quella
norma fosse applicata in una società diverse per provocare un
allargamento o un restringimento dei confini di ciò che diviene
giuridicamente possibile.
Basti pensare che alcuni fondamentali diritti di libertà sono
sanciti - più o meno negli stessi termini - in quasi tutte le
costituzioni del mondo; e ciò nonostante il grado di libertà di
cui si può godere nei diversi paesi è tutt’altro che il
medesimo.
E’ evidente che parlare di libertà di manifestazione del
pensiero in Italia, in Cina, in Iraq o nel Gana significa dire
con gli stessi termini cose molto diverse. Analogo discorso vale
per concetti quali “buon costume” o “ordine pubblico”.
Quindi, la relativa unità nell’interpretazione della legge, che
frequentemente costatiamo, deriva non tanto dai limiti di
possibilità di espansione logica della legge, quanto piuttosto
dal relativo accordo che si forma nel contesto sociale sul
significato di quella norma; e anche dal cosiddetto “tatto”
degli interpreti con cui si finisce per ridurre le esigenze di
precisa definizione dei termini che vengono usati.
Come ho già detto, secondo Lombardi Vallauri, non è possibile
stabilire, per ragioni logicamente stringenti, quale dei vari
tipi di interpretazione elencati sia in assoluto il migliore.
Fra essi però sarebbe auspicabile una scelta a prescindere dai
risultati.
Per lo più, invece, i giudici sono soliti optare per l’una o per
l’altra modalità interpretativa proprio in ragione della
maggiore o minore desiderabilità dei risultati.E questa
“metodologia dei risultati” pone in definitiva l’interprete nel
ruolo del legislatore: gli conferisce un compito eminentemente
politico Oltre a mostrare l’impossibilità di una scelta
puramente “logica” fra i metodi di interpretazione di una norma
giuridica, Lombardi Vallauri contesta esplicitamente la logicità
del criterio di cui più frequentemente ci si serve per colmare
le lacune della legge, vale a dire l’analogia.
Secondo la definizione classica “l’analogia è l’estensione di
principi che possono trarsi dalla legge a casi che si
distinguono da quelli decisi dalla legge in modo soltanto
inessenziale”
Lombardi Vallauri obietta ai sostenitori del metodo
dell’analogia che non vi sono ragioni logiche che possano
confermare un asserto del tipo “ogni proposizione giuridica, in
quanto dice una certa cosa, può intendersi anche come se dicesse
una cosa simile a quella”.
Almeno non vi sono più ragioni logiche a sostegno di questa
asserzione di quante non ve ne possano essere a sostegno
dell’asserzione contraria del tipo “ogni proposizione giuridica,
in quanto dice una certa cosa e non altro, va intesa come se
dicesse solamente quella cosa”.
Inoltre anche la presunta inessenzialità della distinzione fra
un il caso contemplato dalla legge e quello che viene ad essere
da essa regolato per analogia non si evince in base ad un
principio logico, ma per lo più in base ad un giudizio di
valore.
Quindi, in definitiva, il ricorso all’analogia implica una
scelta, per usare la terminologia di Bobbio, contro la
cosiddetta “norma generale esclusiva” e a favore della “norma
generale inclusiva”. Ma questa scelta non è logicamente
motivabile.
Ad una critica non meno severa viene sottoposto da Lombardi
Vallauri il criterio della costruzione.
Esso consiste nel gerarchizzare i concetti giuridici secondo un
ordine sistematico, edificando delle piramidi di generalità
crescente di cui un esempio può essere dato dalla serie:
compravendita - contratto - negozio giuridico - atto giuridico -
fatto giuridico.
Queste piramidi, riunite e coordinate a loro volta,
edificherebbero il sistema giuridico e consentirebbero anche di
creare nuovo diritto in tutti i casi in cui ve ne fosse la
necessità.
La tesi di Lombardi Vallauri è che queste piramidi sono
costruzioni artificiose. Il “sistema” giuridico, a suo giudizio,
non esiste, perché la legge, come noi la vediamo è il risultato
di lotte storiche, parlamentari ed extra-parlamentari, politiche
e dottrinali, che hanno portato, attraverso successivi
compromessi, a norme diverse, dotate ciascuna di una propria
archeologia, e solo eccezionalmente unificabili.
O meglio: unificabili solo con un atto creativo che va molto
oltre il contenuto della legge.
In altri termini: il sistema proviene non dalla legge, ma
dall’interprete. Il “sistema”, cioè, è il risultato del metodo
sistematico, cioè della decisione di affrontare le norme come se
fossero un tutto organico.
Nulla vieta, però, dal punto di vista logico, un approccio
metodologico diverso. Il giurista potrebbe benissimo limitarsi a
prendere atto della non sistematicità delle norme, accettare la
loro incompletezza, senza sforzarsi di correggerla.
Inoltre il modo in cui si produce nuovo diritto a partire dalle
grandi piramidi sistematiche è logicamente poco convincente
perché non si si fa altro, per lo più, che estendere al concetto
che funge da genere alcune caratteristiche del concetto che
funge da specie.
Per esempio si estendono al negozio giuridico alcune
disposizioni legali previste per i contratti.
Questo procedimento è sbagliato anche dal punto di vista della
logica aristotelica (uomo/animale)
. Interpretare il contratto come negozio giuridico non autorizza
minimamente, dal punto di vista puramente logico, ad estendere
ad ogni negozio giuridico la disciplina dei contratti.
E’ logicamente legittimo il procedimento inverso: cioè estendere
ad ogni specie le caratteristiche proprie del genere, ammesso,
però, che il genere sia veramente tale, e non sia stato
inopportunamente riempito di un certo numero di differenze
specifiche.
Quindi potremmo dire che per molte buone ragioni logiche il
logicismo giuridico è assai poco convincente.
Ma forse l’argomento più forte contro il logicismo è costituito
proprio dalla fattualità della prassi giudiziaria.
Se il diritto fosse tutto logico e certo, non ci sarebbe bisogno
di avere un numero dispari di giudici nei processi, come non c’è
bisogno di un numero dispari di scienziati per accertare la
validità di una legge fisica.
Le motivazioni delle sentenze non presenterebbero alcun
interesse per i giuristi, come non le presentano le operazioni
di una calcolatrice per i matematici.
Non vi sarebbe bisogno delle raccolte di sentenze. E se tutto
fosse logico forse non ci sarebbero neppure gli avvocati che
dagli stessi fatti devono saper trarre tesi opposte a quelle
della pubblica accusa.
Non si sarebbe così spesso sentito il bisogno di istituire
organi di intepretazione autentica della legge. E’ un bisogno
che emerge fin dal secolo dei lumi.
Indubbiamente ognuno di noi si ribella all’idea che si possa
condannare qualcuno in assenza di granitiche certezze, e non in
base alla legge, ma solo in base ad una delle sue possibili
interpretazioni.
C’è da chiedersi, tuttavia, se i processi non siano in realtà
una grande macchina per trasformare il probabile in certo.
Una macchina necessaria senza dubbio, in assenza della quale
nessuna società potrebbe conservarsi, ma nei confronti della
quale è sempre salutare mantenere qualche riserva critica come
nei confronti di tutti i tentativi umani di accedere a verità
definitive.
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